10.3917 · Mozione · 2010-12-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure concrete affinché le autorità di polizia federali, cantonali e comunali possano di nuovo accedere alla banca dati del sistema d'informazione sui documenti d'identità (ISA).
Begründung
1. Il nuovo sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA) è operativo dal 24 febbraio 2010. Per gli agenti di polizia comporta un unico cambiamento: al momento di registrare le notifiche di perdita del documento conformemente all'articolo 32 dell'ordinanza sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11) non possono più vedere la fotografia del titolare del documento d'identità. A quanto pare, tale modifica ha dovuto essere apportata per ragioni di protezione dei dati. Ma dal momento che il corpo delle guardie di confine resta autorizzato ad accedere a tali fotografie, ci si può giustamente chiedere perché la protezione dei dati riguardi soltanto la polizia.
2. Nel vecchio sistema era da tempo possibile consultare la fotografia e la firma dei titolari di passaporti e carte d'identità svizzeri rilasciati dopo il 2000. Ciò consentiva spesso di identificare immediatamente il titolare che si presentava alla stazione di polizia per notificare la perdita del suo documento d'identità. Inoltre, gli agenti di polizia avevano accesso alle fotografie di persone ricercate che non erano ancora state registrate ai fini di identificazione; nella gran parte dei casi si trattava di persone scomparse.
3. Le nuove direttive dell'Ufficio federale di polizia (Divisione documenti d'identità e compiti speciali, Sezione documenti d'identità) disciplinano i compiti delle polizie della Svizzera in materia di ricerca di persone scomparse e di rilascio di attestati di perdita di documenti d'identità. In parte non sarà più possibile rilasciare tali attestati: infatti, come si potrà identificare precisamente una persona che ha perso tutti i suoi documenti - e che quindi non è in grado di provare la sua identità - se la polizia non ha accesso alle fotografie registrate nella banca dati ISA?
4. La polizia, che si adopera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini, gode da tempo di un'eccellente reputazione e di grande credibilità presso la popolazione. Perché dunque le si impedisce di svolgere il suo lavoro adducendo il pretesto della protezione dei dati? La protezione dei dati deve essere sinonimo di sicurezza per la popolazione e non di ostacolo per la polizia nel suo lavoro teso a garantire la sicurezza.
5. E opportuno accordare più importanza alla protezione dei delinquenti che alla possibilità, per la polizia, di procedere a identificazioni?
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il sistema d'informazione sui documenti d'identità (ISA) è stato uno degli elementi maggiormente discussi in occasione del referendum del 17 maggio 2009 riguardo alla nuova legge sui documenti d'identità. Già la versione precedente della legge sui documenti d'identità (LDI; RS 143.1), abrogata il 1° marzo 2010, autorizzava soltanto un uso chiaramente limitato dei dati registrati in ISA. Lo scopo di ISA è ben definito dall'articolo 11 capoverso 2 delle versioni sia abrogata sia vigente della LDI: ISA serve per rilasciare i documenti d'identità e per impedirne il rilascio non autorizzato e l'impiego abusivo. Come già illustrato nei due messaggi del Consiglio federale concernenti la legge sui documenti d'identità, non è consentito accedere ai dati contenuti in ISA per scopi di ricerca (FF 2000 4152 seg., FF 2007 4761). Per tener debitamente conto delle riserve espresse dai cittadini nei confronti di ISA in occasione della votazione popolare del 17 maggio 2009, il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza sui documenti d'identità (ODI; RS 143.11) e limitato l'accesso alle fotografie registrate in ISA. La richiesta dell'autrice della mozione di utilizzare le fotografie contenute in ISA nei casi delle persone segnalate di cui non sono ancora stati registrati i dati segnaletici costituirebbe, secondo il diritto vigente, un uso illecito dei dati di ISA per scopi di ricerca. Inoltre contrasterebbe con tutte le richieste finora avanzate dal Parlamento e dai cittadini di limitare l'uso dei dati di ISA.
L'accesso alle fotografie registrate in ISA è consentito soltanto nei casi in cui è indispensabile, come ad esempio per i controlli alle frontiere o le verifiche dell'identità in base all'esibizione di un documento. Per eseguire tali controlli il corpo delle guardie di confine (Cgcf) e le autorità di polizia dispongono dei medesimi diritti d'accesso. Per registrare correttamente le notifiche di perdita dei documenti i servizi competenti continuano ad avere accesso agli altri dati di ISA (p. es. cognome, nome, data e luogo di nascita, cognome dei genitori ecc.) di cui possono servirsi, in caso di dubbio, per fare domande di controllo. Per accertare l'identità di una persona che non può esibire un documento, l'articolo 12 capoverso 4 LDI permette di consultare la fotografia in ISA, a condizione che la richiesta avvenga con il nome e l'impronta digitale della persona in questione. Il Cgcf attualmente sta sviluppando questa modalità di richiesta che in un prossimo futuro sarà a disposizione di tutte le autorità competenti. Con la revisione della LDI è stato stabilito che i dati di ISA possono essere utilizzati anche per identificare vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti nonché persone scomparse. Nel messaggio (FF 2007 4761) concernente tale revisione, il Consiglio federale ha precisato che questa disposizione è stata inserita soprattutto per tener conto della catastrofe dello tsunami avvenuta nel dicembre del 2004; sono naturalmente ipotizzabili anche altri casi.
Non si tratta quindi di proteggere gli autori di reato, bensì di attuare in modo conforme alla legge la volontà politica del Consiglio federale, del Parlamento e del popolo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.