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10.3922 · Mozione · 2010-12-07

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il capitolo 3a relativo all'applicazione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" per le importazioni dalla CE e dallo SEE viene stralciato dalla legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Di conseguenza il principio "Cassis de Dijon" è abrogato.

Begründung

1. Il principio "Cassis de Dijon" mette in pericolo lo standard elevato della sicurezza dei prodotti in Svizzera. Già attualmente, ad esempio, vengono importati, conformemente al principio "Cassis de Dijon" applicato in modo unilaterale, prosciutto mescolato con acqua, panna contenente soltanto un tasso di grasso del 30 per cento, invece del 35 per cento previsto in Svizzera, e formaggio grattugiato allungato con amido. Ai consumatori si fa credere che i prezzi di tali prodotti siano più convenienti, sebbene in fondo non si tratti di prodotti qualitativamente equivalenti, ma semplicemente di valore inferiore.

2. Peraltro, anche i fabbricanti svizzeri hanno la possibilità di realizzare determinati prodotti destinati al mercato svizzero, conformemente alle disposizioni dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'UE o dello SEE. Di conseguenza le prescrizioni tecniche svizzere vengono in pratica abrogate. Per questo motivo le prescrizioni tecniche in Svizzera corrispondono automaticamente al livello del Paese dell'Unione europea la cui legislazione prevede lo standard più basso. Già attualmente, ad esempio, vengono fabbricati in Svizzera, secondo le prescrizioni francesi, sciroppi di valore inferiore contenenti soltanto il 10 per cento di frutta e destinati al mercato svizzero. In realtà in Svizzera è però prescritto un contenuto di succo di frutta pari al 30 per cento.

3. Con la revisione della LOTC, entrata in vigore il 1° luglio 2010, la Svizzera ha introdotto autonomamente e unilateralmente il principio "Cassis de Dijon", basato sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Secondo questo principio, i prodotti che sono legalmente immessi in commercio nell'UE o nello SEE possono circolare liberamente anche in Svizzera senza essere soggetti all'obbligo di controlli preliminari, senza che le stesse agevolazioni siano però accordate ai prodotti svizzeri destinati all'esportazione. Come dimostrano i negoziati, attualmente bloccati, condotti dalla Svizzera per concludere un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare, l'Unione europea non intende concedere alla Svizzera un accesso agevolato al mercato tramite un principio "Cassis de Dijon" applicato reciprocamente. L'industria svizzera di esportazione è quindi svantaggiata durevolmente se viene mantenuto il principio "Cassis de Dijon".

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio "Cassis de Dijon" non mette in pericolo lo standard elevato della sicurezza dei prodotti in Svizzera. In primo luogo, nell'ordinanza di esecuzione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) sono previste deroghe generali al principio "Cassis de Dijon" al fine di tutelare interessi pubblici preponderanti; in secondo luogo, le autorità d'esecuzione svizzere possono contestare in qualsiasi momento un prodotto che viene immesso in commercio in Svizzera in base al principio "Cassis de Dijon" e, se necessario, ritirarlo dal mercato se esso è causa di un pericolo. Inoltre anche le limitazioni del principio "Cassis de Dijon", disciplinate per legge dall'articolo 16a LOTC, e la nuova legge sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11), entrata in vigore contemporaneamente alla LOTC, garantiscono un livello di sicurezza elevato in Svizzera.

1./2. Ai prodotti menzionati ai punti 1 e 2 della mozione è applicabile la regolamentazione speciale per le derrate alimentari secondo gli articoli 16c e 16d LOTC. Di conseguenza, per quanto riguarda le derrate alimentari nell'ambito di una procedura di autorizzazione, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) esamina se la protezione della salute e la protezione contro l'inganno sono garantite. Le derrate alimentari autorizzate dall'UFSP secondo il principio "Cassis de Dijon" sono provviste, analogamente ai prodotti fabbricati secondo il diritto svizzero, di tutte le informazioni importanti, vale a dire anche di quelle concernenti la composizione dei prodotti, come ad esempio il contenuto di succo di frutta di uno sciroppo. La protezione contro l'inganno rimane garantita e i consumatori possono informarsi, come è avvenuto finora, in merito ai prodotti offerti.

L'aumento della varietà di prodotti sul mercato svizzero è - oltre allo sforzo di abbassare i prezzi in Svizzera - un obiettivo perseguito con l'introduzione del principio "Cassis de Dijon". Il Consiglio federale ritiene che, in linea di massima, non spetti allo Stato il compito di limitare la varietà dei prodotti e di prescrivere, oltre alle disposizioni necessarie alla tutela degli interessi pubblici, requisiti di qualità vincolanti, ad esempio per quanto riguarda la composizione di una derrata alimentare. Inoltre il Parlamento ha deciso che il principio "Cassis de Dijon" sia applicabile anche ai produttori svizzeri, affinché sia possibile evitare la loro discriminazione rispetto alle importazioni. Ciò permette di commercializzare all'interno del Paese o di fabbricare in Svizzera anche prodotti che adempiono i requisiti in materia di sicurezza e di protezione contro gli inganni, per i quali finora non esisteva questa possibilità a causa della loro composizione.

Per determinati prodotti agricoli possono invece essere auspicabili prescrizioni più severe per i prodotti fabbricati in Svizzera, allo scopo di favorire la differenziazione dei prodotti nazionali rispetto ai prodotti fabbricati all'estero. Nel caso in cui singoli produttori svizzeri dovessero eludere tali prescrizioni speciali ricorrendo a misure volte a impedire la discriminazione di produttori svizzeri conformemente all'articolo 16b LOTC, il Consiglio federale esaminerebbe l'adozione di misure affinché i requisiti di qualità per la produzione svizzera, previsti volutamente dal Parlamento in relazione con la strategia di qualità destinata all'agricoltura e all'economia alimentare, non vengano elusi adottando misure volte a impedire la discriminazione di produttori svizzeri secondo l'articolo 16b LOTC.

3. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione autonoma e la regolamentazione definita da un accordo internazionale del principio "Cassis de Dijon" siano strategie complementari alla rimozione degli ostacoli tecnici al commercio. Siccome anche un'applicazione unilaterale del principio "Cassis de Dijon" è economicamente vantaggiosa, questo principio è stato introdotto a livello autonomo nella LOTC modificata. Mediante i negoziati relativi a un accordo di libero scambio nel settore agricolo con l'Unione europea, il Consiglio federale persegue l'obiettivo di un accesso al mercato integrale e reciproco per i prodotti agricoli e le derrate alimentari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.