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10.3925 · Interpellanza · 2010-12-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Lo sfruttamento dell'energia eolica è sempre più oggetto di critiche in Svizzera, soprattutto a livello cantonale e locale. Le nuove generazioni di turbine a vento raggiungono in parte un'altezza complessiva fino a 190 metri. Quanto affermato nella concezione energia eolica per la Svizzera va rivisto alla luce dei problemi di consenso e della paura di vedere deturpati molti bei paesaggi svizzeri.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Spese e ricavi: come si spiega la sproporzione tra gli ingenti costi per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio degli impianti eolici, l'effetto devastante di quest'ultimi sul paesaggio, l'impatto sulla natura e la popolazione che risiede nelle aree interessate e l'incerta produzione di elettricità con questo tipo di tecnologia, pari al 1 a 2 per cento del consumo totale di corrente in Svizzera?

2. Potenziale di sviluppo: perché incentivando gli impianti eolici si sfrutta, promuove e finanzia una tecnologia senza più alcun potenziale di sviluppo sul piano tecnico e tariffario e con limitazioni talmente incisive che non consentiranno, nemmeno in futuro, di contribuire in modo adeguato all'approvvigionamento elettrico svizzero?

3. CO2: come incide, in termini percentuali, la quota di energia eolica prevista entro il 2030, pari a 600 gigawattora, sul totale delle emissioni di gas a effetto serra (CO2) legate al consumo totale di energia elettrica in Svizzera?

4. Stabilità della rete: come viene sostituita o compensata la potenza installata degli impianti eolici, quando le condizioni di vento cambiano rapidamente in presenza di tempesta o bonaccia e l'immissione in rete è interrotta (intervallo minuti/secondi)?

5. Distanze: come si giustificano le distanze relativamente brevi, nel confronto internazionale, tra gli impianti eolici esistenti e progettati e gli edifici abitativi o i sentieri per passeggiate? Su quali basi si fondano le raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'energia, diffuse dall'associazione Suisse Eole, secondo cui normalmente è sufficiente una distanza di 300 metri, visto che questo punto è criticato nel caso di Saint Brais? Recentemente, anche il governo giurassiano ha sollecitato di esaminare l'opzione di fissare una distanza minima di circa 1000 metri dagli edifici abitativi.

6. Potenza e vento di riferimento: perché non sono state integrate nell'ordinanza sull'energia svizzera le norme trasparenti, semplici, comprensibili a tutti gli esercenti sulle condizioni in merito all'efficienza e alle sovvenzioni di impianti eolici dell'EEG tedesca (produzione minima del 60 per cento della potenza di riferimento specifica di un tipo di impianto per cinque anni e velocità media annuale del vento pari a 6,4 metri per secondo)? Perché sono state elaborate formule svizzere complicate e poco chiare, basate, tra l'altro, su una velocità minima del vento di 4,5 metri per secondo inspiegabile, a 50 metri dal suolo?

7. Agitazione politica di Suisse-Eole: è lecito che Suisse Eole, utilizzando mezzi finanziari statali, fornisca informazioni faziose e interferisca direttamente in progetti privati, molto contestati a livello locale?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La politica energetica del Consiglio federale poggia su quattro pilastri: efficienza energetica, potenziamento delle energie rinnovabili, costruzione di impianti di grande potenza e politica energetica estera. La legge sull'energia del 26 giugno 1998 (RS 730), intesa ad attuare tale politica, prescrive che entro il 2030 la produzione elettrica a partire da fonti rinnovabili dovrà essere potenziata di ulteriori 5400 gigawattora. Questo obiettivo potrà essere raggiunto soltanto se tutte le fonti di energia rinnovabile saranno sfruttate in base al proprio potenziale. Secondo l'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998 (RS 730.01), l'energia eolica rientra in questa categoria.

Gli impianti di energia eolica moderni sfruttano in modo ottimale le condizioni di vento in Svizzera. Attualmente, in Svizzera si raggiungono in media 2000 ore di funzionamento a pieno carico, in siti particolarmente favorevoli addirittura 2400 ore. Tali valori corrispondono alla capacità raggiunta dagli impianti situati in località costiere della Germania del nord. Inoltre, nel confronto internazionale, l'elettricità prodotta negli impianti eolici svizzeri, con un costo di 20 centesimi per chilowattora, è a buon mercato. La Svizzera non è un "Paese eolico" come, ad esempio, la Danimarca, la Germania e la Spagna; tuttavia, essa dispone di una serie di siti adatti allo sfruttamento eolico.

3. Se per il calcolo ci si basa sul mix di produzione svizzero, rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti dal protocollo di Kyoto, l'effetto della riduzione delle emissioni di CO2, pari a 600 gigawattora di elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili, corrisponde a un equivalente di 17 400 tonnellate di CO2 all'anno, ovvero allo 0,033 per cento del totale delle emissioni di CO2 rilevate in Svizzera nel 2009. Se, invece, si considera il mix di consumo, la riduzione delle emissioni di CO2 corrisponde a un equivalente di 92 400 tonnellate di CO2 all'anno, ovvero allo 0,178 per cento del totale delle emissioni di CO2 rilevate in Svizzera nel 2009.

In Svizzera si mira a un'importante riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Di conseguenza, in futuro aumenterà l'effetto della riduzione in proporzione al totale delle emissioni di gas a effetto serra.

4. Il fabbisogno di energia di regolazione e di riserva necessaria per compensare la produzione degli impianti eolici dipende direttamente dalla qualità delle previsioni meteorologiche relative al vento. Se fosse possibile prevedere in modo preciso una tempesta o una fase di bonaccia, non ci sarebbe bisogno di energia di regolazione e di riserva. Tuttavia, vista l'impossibilità di pronosticare in modo preciso l'intensità del vento, a dipendenza della potenza del vento installata, altre centrali più flessibili e regolabili, come ad esempio le centrali a gas o quelle idrauliche, devono mettere a disposizione l'energia di riserva. Le centrali vendono l'energia di riserva sul mercato dell'energia di regolazione ai gestori di rete, i quali acquistano la quantità di energia di regolazione e di riserva che serve a garantire un esercizio stabile della rete. In linea di massima si può affermare che il fabbisogno di energia di regolazione aumenta nel caso di un maggiore sfruttamento di impianti di produzione a partire da fonti energetiche soggette a fattori esterni, quali gli impianti di energia eolica, causando maggiori costi per le prestazioni di servizio. Il fabbisogno di energia di regolazione supplementare dipende tuttavia da molteplici fattori quali, ad esempio, la zona di regolazione o le caratteristiche della rete elettrica.

5. Per costruire un impianto di energia eolica in Svizzera occorre seguire le ordinarie procedure di pianificazione del territorio e di autorizzazione edilizia a livello cantonale e comunale, durante le quali viene esaminata la regolarità del progetto. Nel quadro delle procedure menzionate, le autorità competenti devono ordinare tutte le misure necessarie, secondo la legislazione sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio, per minimizzare le ripercussioni degli impianti previsti. Le autorità devono, per esempio, garantire il rispetto dei valori limite di inquinamento fonico prescritti dall'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41). L'OIF regola, tra l'altro, anche le distanze tra gli impianti di energia eolica e le zone abitative. La distanza di 300 metri, menzionata nel rapporto sulla concezione energia eolica per la Svizzera, è stata utilizzata per la modellizzazione dei dati di possibili siti. Il rapporto sottolinea tuttavia espressamente che per le distanze tra gli impianti e le zone abitative sono determinanti le prescrizioni dell'OIF. Gli Uffici federali dello sviluppo territoriale, dell'ambiente e dell'energia hanno pubblicato nel marzo 2010, in lingua tedesca e francese, le raccomandazioni per la progettazione di impianti eolici "Empfehlung zur Planung von Windenergieanlagen", all'attenzione dei cantoni e dei progettatori. Si tratta di una guida all'esecuzione che spiega quali aspetti ambientali occorre verificare in quale fase della procedura per dimostrare l'idoneità di un potenziale sito e la relativa conformità ambientale.

6. Per l'introduzione della rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di elettricità l'UFE ha esaminato il sistema di rimunerazione degli impianti eolici in Germania e ha ripreso determinati elementi adatti alla realtà svizzera. Il sistema elvetico è tuttavia più semplice e concepito in modo tale da prevedere una rimunerazione massima di 20 centesimi per chilowattora. In questo modo i progetti previsti in ubicazioni sfavorevoli sotto il profilo del vento possono essere scartati già in fase di pianificazione.

7. L'Associazione per la promozione dell'energia eolica in Svizzera, Suisse Eole, svolge sin dal 2001 attività di informazione, di consulenza e di formazione nel quadro del programma Svizzera Energia, deciso dal Consiglio federale. Nei casi in cui Suisse Eole opera con mezzi finanziari statali deve fornire una garanzia di qualità e rispettare le basi esistenti (concezione energia eolica Svizzera del 2004, raccomandazioni del 2010). I progetti dell'associazione devono pertanto raggiungere un'elevata qualità sotto il profilo tecnico, ecologico e sociale. Suisse Eole fornisce inoltre regolarmente consulenza specialistica ai servizi cantonali per l'elaborazione di strategie e piani direttori.

Risposta del Consiglio federale.