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Estensione dei negoziati relativi all’introduzione di un’imposta liberatoria sui redditi dei capitali depositati in Svizzera

10.3932 · Interpellanza · 2010-12-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 25 ottobre 2010, la Svizzera ha firmato con la Gran Bretagna una dichiarazione che apre i negoziati relativi all'introduzione di un'imposta liberatoria sui redditi dei capitali britannici depositati in Svizzera.

Il 27 ottobre 2010 il nostro Paese ha parafato un testo analogo con la Germania.

Il Consiglio federale è intenzionato:

a. ad avviare negoziati simili con altri Paesi?

b. a impegnarsi presso le istituzioni internazionali interessate in favore di un'imposta liberatoria sui capitali stranieri in luogo dello scambio automatico d'informazioni?

c. a rendere attenti gli Stati che un'imposta liberatoria sui capitali stranieri dovrebbe per logica rendere vana anche l'assistenza amministrativa su domanda in caso di sospetto di frode o evasione fiscale?

L'avvio di negoziati con la Gran Bretagna e la Germania relativi all'introduzione di un'imposta liberatoria sui redditi dei capitali stranieri è un'eccellente notizia. Questi negoziati saranno senza dubbio difficili. In particolare sarà opportuno fissare i tassi di ritenuta alla fonte, determinare i tipi di redditi assoggettati all'imposta liberatoria, trovare un accordo sullo statuto fiscale dei patrimoni depositati in Svizzera e regolare la questione dei redditi sinora non dichiarati. Ma un accordo finale in questo campo dispiegherebbe cinque grandi vantaggi di cui alcuni di portata universale. Esso permetterebbe:

1. di mantenere, o addirittura di rafforzare il segreto bancario, contribuendo in tal modo a preservare una sfera privata oggigiorno minacciata da ogni parte;

2. di garantire il rispetto dei principi di uguaglianza ed equità. Con l'imposta alla fonte, tutti i titolari di redditi sono tassati secondo criteri identici. Con lo scambio di informazioni su domanda, i non residenti la cui situazione finanziaria non è stata oggetto di una domanda possono sempre evadere il fisco;

3. ai Paesi interessati di incassare entrate fiscali legittime e sostanziali sugli investimenti finanziari esteri dei loro residenti;

4. di consolidare la perennità della piazza finanziaria elvetica così importante per la nostra prosperità;

5. di servire da modello per numerosi Stati esteri.

L'imposta liberatoria riscossa alla fonte sui capitali esteri è davvero uno strumento notevole per le sue virtù! Ci si può opporre solo per motivi ideologici.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 22 dicembre 2010 il Consiglio federale ha conferito un mandato di negoziazione ai fini dell'estensione della cooperazione transfrontaliera in ambito fiscale con la Germania e la Gran Bretagna. Questi negoziati mirano a una regolarizzazione di averi non dichiarati in passato nonché a un'imposta liberatoria per redditi futuri. Il Consiglio federale è disposto a sondare la possibilità di estendere la cooperazione transfrontaliera in ambito fiscale con altri Stati interessati. I primi contatti sono già stati presi e ne sono previsti altri. Al momento però non è possibile rilasciare ulteriori affermazioni in merito.

2. Il Consiglio federale si è ripetutamente pronunciato contro lo scambio automatico di informazioni, in particolare anche nel rapporto "Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari" pubblicato nel mese di dicembre del 2009. Il governo ha confermato la sua posizione nel mese di febbraio del 2010 stabilendo prime misure per l'attuazione degli indirizzi strategici. Nei colloqui di sondaggio con la Germania e la Gran Bretagna è stata definita una soluzione concreta che da un canto rispetti la sfera privata dei clienti bancari e dall'altro garantisca anche la riscossione di pretese fiscali giustificate. In tal modo si otterrebbe una soluzione che, per l'effetto esplicato, corrisponderebbe a lungo termine allo scambio automatico di informazioni per i redditi da capitali. Nei prossimi mesi si darà la priorità ai negoziati con la Germania e la Gran Bretagna.

3. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard dell'OCSE concernente l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione modello dell'OCSE. Si tratta di uno standard internazionale la cui attuazione viene esaminata dai vari Stati nel quadro del "Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes". L'imposta liberatoria assicura che determinati redditi come ad esempio interessi, dividendi o redditi del capitale vengano tassati. Tuttavia su altri redditi, ad esempio da attività commerciale, essa non è applicabile e quindi non sostituisce l'assistenza amministrativa convenuta nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La soluzione perseguita con Germania e Gran Bretagna, i cui dettagli saranno definiti nel corso dei negoziati, include inoltre un'assistenza amministrativa estesa, secondo cui le competenti autorità possono presentare domande che contengano il nome del cliente ma non necessariamente quello della banca. L'assistenza amministrativa estesa ha lo scopo di impedire eventuali elusioni dell'imposta liberatoria. Al fine di escludere le "fishing expeditions", le domande richiedono sempre una motivazione plausibile e sono quantitativamente limitate.

Risposta del Consiglio federale.

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