LADI. Quali provvedimenti transitori per gli operatori culturali e i lavoratori atipici?
10.3952 · Interpellanza · 2010-12-13
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Chiedo quali provvedimenti transitori intende introdurre il Consiglio federale nell'ordinanza di applicazione della LADI per garantire alle persone iscritte alla disoccupazione prima del 1° aprile, in particolare agli operatori culturali e ai lavoratori atipici, il numero di indennità giornaliere previsto dalla previgente legge.
Begründung
È urgente prevedere il mantenimento del diritto acquisito:
- per tutti i periodi di attesa per gli assicurati che hanno aperto un termine quadro prima del 1° aprile 2011;
- per il numero di indennità per le persone che hanno aperto un termine quadro prima del 1° aprile 2011;
- per il "provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico" (art. 23 cpv. 3bis della nuova LADI), preso prima del 1° aprile 2010.
L'entrata in vigore di questa nuova revisione avrà segnatamente come conseguenza che una parte notevole delle persone attualmente a beneficio dell'assicurazione contro la disoccupazione dovrà ricorrere all'assistenza sociale. La nuova legge non prevede nessun provvedimento transitorio. Ciò significa che al 1° aprile 2011 il numero di indennità a cui ha diritto ogni disoccupato potrebbe essere ricalcolato secondo la nuova legge.
Nel settore delle arti sceniche, costituito in maggioranza di lavoratori atipici, buona parte di questi professionisti sa già che il rischio è elevato di ritrovarsi senza reddito al 1° di aprile. La durata di contribuzione di questi lavoratori è inferiore a 18 mesi. Senza provvedimenti transitori i lavoratori atipici, e fra di loro gli operatori culturali, si troveranno in una situazione molto preoccupante, quando invece il settore culturale costituisce un apporto economico notevole nel nostro Paese.
Grazie a provvedimenti transitori, conformemente a quanto è stato fatto per la modifica dell'età di pensionamento per le donne, il contraccolpo potrebbe essere assorbito progressivamente. Occorre agire con urgenza per tentare di rimediare a questo stato di cose, secondo quanto dichiarato a favore dei lavoratori atipici sia dal consigliere federale Couchepin, al momento dei dibattiti sulla legge sulla promozione della cultura, sia dalla consigliera federale Leuthard, la sera del giorno in cui è stata votata la nuova legge, la quale ha affermato, di fronte ai risultati nazionali contrastanti che il Consiglio federale non avrebbe abbandonato nessuna regione.
Stellungnahme des Bundesrates
Non essendo state previste disposizioni transitorie nella revisione della LADI, dal 1° aprile 2011 le disposizioni modificate si applicano, in linea di principio, a tutti gli assicurati. Pertanto, gli assicurati iscritti alla disoccupazione prima del 1° aprile (in particolar modo gli operatori culturali e i lavoratori atipici il cui periodo di contribuzione è inferiore ai 18 mesi) subiranno una riduzione del numero massimo di indennità giornaliere o non avranno più diritto alle prestazioni.
Per le persone il cui termine quadro è stato aperto prima di tale data, un progetto di direttiva della SECO prevede il seguente disciplinamento:
- per gli assicurati il cui termine quadro è stato aperto prima del 1° aprile 2011 non si applica il periodo di attesa speciale, neppure se si trovano in una situazione per la quale la nuova legge prevede tale periodo di attesa;
- gli assicurati il cui termine quadro è stato aperto prima del 1° aprile 2011 e il cui guadagno assicurato è stato calcolato sulla base di indennità compensative mantengono il guadagno assicurato calcolato all'inizio del termine quadro. Non viene effettuato un nuovo calcolo del guadagno assicurato;
- gli assicurati il cui termine quadro è stato aperto prima del 1° aprile 2011 computando i periodi di contribuzione maturati nell'ambito di provvedimenti inerenti al mondo del lavoro finanziati dall'ente pubblico (art. 23 cpv. 3bis) mantengono il diritto alle prestazioni dell'AD. Tale diritto non viene rimesso in questione.
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che i lavoratori atipici e soprattutto quelli dello spettacolo saranno particolarmente colpiti dalle nuove disposizioni della LADI. Tuttavia, intende precisare che la riforma prevede anche dei vantaggi per tali categorie di assicurati: il diverso modo di calcolare il guadagno assicurato previsto dall'ordinanza del Consiglio federale, ora in consultazione, determinerà un aumento del loro guadagno assicurato. Concretamente, il periodo di riferimento per il guadagno assicurato sarà determinato in base all'articolo 37 capoversi 1 a 3 OADI. In base al nuovo modello vengono computati solo i giorni in cui si è effettivamente lavorato. L'importo del guadagno assicurato viene diviso per un numero di mesi inferiore, il che determina un aumento dello stesso guadagno assicurato.
Inoltre il periodo di contribuzione maturato nei primi 30 giorni civili di un'assunzione di durata limitata per le persone che cambiano sovente datore di lavoro o che vengono usualmente assunte per impieghi di durata limitata conta doppio (art. 12a OADI). Anche quest'ultimo punto contribuisce a migliorare la situazione dei lavoratori atipici.
Vi è anche da sottolineare che il Consiglio federale non ha favorito una categoria di assicurati a scapito delle altre, soprattutto in considerazione del fatto che il legislatore si è adoperato per ripartire i "sacrifici" fra tutti gli assicurati.
Risposta del Consiglio federale.