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10.4008 · Interpellanza · 2010-12-15

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il 6 dicembre 2010 il Consiglio nazionale ha preso atto del rapporto del Consiglio federale sulle relazioni tra la Svizzera e le agenzie europee.

Oggi esistono relazioni formalizzate tra la Svizzera e sei agenzie europee. Con altre dodici agenzie sono previste o allo studio relazioni di questo tipo. Allo stadio attuale, è previsto il disciplinamento delle relazioni per mezzo di un trattato internazionale con nove di queste agenzie. I rapporti di collaborazione tra la Svizzera e l'UE passano attraverso un'agenzia ad esempio nel caso della partecipazione all'Agenzia europea della sicurezza aerea (EASA).

Durante la sessione estiva 2010 le Camere hanno approvato il proseguimento della collaborazione con l'EASA, integrando il regolamento (CE) numero 216/2008 nell'allegato dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. Il termine referendario è trascorso infruttuosamente e nel frattempo l'accordo di cooperazione è entrato in vigore. Con ciò, la Svizzera ha riconosciuto la giurisprudenza dell'Unione in materia di sicurezza aerea, assoggettandosi anche alla competenza giurisdizionale dell'UE.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Nell'ambito della cooperazione tra la Svizzera e l'UE, vi sono altri settori nei quali la Svizzera è favorevole all'adozione della giurisprudenza dell'Unione?

2. Esistono altri accordi bilaterali che riconoscono la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea come autorità di ricorso?

3. Nell'ambito dei dodici ulteriori trattati previsti sulla cooperazione con le agenzie europee sono in programma o in corso di trattativa regolamentazioni e vie di ricorso analoghe?

4. Questo modo di procedere cela l'intenzione, da parte del Consiglio federale, di assoggettare a lungo termine gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE a una giurisdizione unica e di garantire la certezza del diritto nell'applicazione di tali accordi?

Stellungnahme des Bundesrates

A titolo di premessa, occorre osservare che non è stabilito o previsto alcun assoggettamento generale alla competenza giurisdizionale dell'UE, né nei vigenti accordi bilaterali né in base ai mandati assegnati dal Consiglio federale per la conclusione di eventuali ulteriori accordi.

Per quanto riguarda le agenzie dell'UE intercorrono attualmente, come indicato dall'autrice dell'interpellanza, relazioni formalizzate con sei di esse. Allo stadio attuale, sono previste future relazioni formalizzate con altre otto agenzie: come esposto nel rapporto del Consiglio federale sulle relazioni tra la Svizzera e le agenzie europee (rapporto Agenzie), si tratta delle seguenti agenzie: l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), l'Agenzia europea di vigilanza GNSS (GSA) - Sistema Galileo e l'Agenzia europea per la difesa (EVA). L'accordo puntuale concluso con l'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) nell'ambito della prevenzione dell'influenza pandemica H1N1 potrebbe eventualmente essere esteso.

1. No, solo l'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo prevede, in casi ben precisi, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) a verificare in ultima istanza anche le decisioni adottate dagli organi dell'UE nei confronti di operatori economici svizzeri. In pratica, i casi in questione riguardano soprattutto questioni in materia di concorrenza e decisioni in rapporto con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

2. No, non vi sono altri accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE che riconoscano la CGUE come autorità di ricorso.

Per essere precisi, va detto che, nell'applicare l'accordo sul trasporto aereo e l'accordo sulla libera circolazione delle persone, le autorità e i tribunali competenti svizzeri sono tenuti a tener conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee emessa precedentemente alla firma di detti accordi (art. 1 cpv. 2 dell'accordo sul trasporto aereo, art. 16 cpv. 2 dell'accordo sulla libera circolazione delle persone). Anche gli accordi di associazione alla normativa di Schengen/Dublino prevedono l'applicazione e l'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni dell'acquis di Schengen e Dublino, tanto in Svizzera quanto nell'UE (art. 8 accordo di Schengen, art. 5 accordo di Dublino).

3. Allo stadio attuale, nessuno degli imminenti accordi di cooperazione con le agenzie europee prevede meccanismi che riconoscano la competenza della CGUE come autorità di ricorso.

4. Nel quadro della sua seduta di clausura del 18 agosto 2010, il Consiglio federale ha costituito un gruppo di lavoro incaricato di ricercare insieme all'UE possibili soluzioni per questioni istituzionali, atte a garantire il rispetto della sovranità di entrambe le Parti e il buon funzionamento delle rispettive istituzioni. La ricerca di soluzioni tocca in particolare lo sviluppo, la sorveglianza e l'interpretazione degli accordi e la questione della composizione delle controversie. In base ai risultati della ricerca il Consiglio federale deciderà in merito alla necessità di un eventuale adeguamento delle disposizioni istituzionali concernenti l'interpretazione degli accordi rispetto alla prassi attuale e in merito alle modalità dell'eventuale adeguamento.

Il Consiglio federale esclude tuttora un generale assoggettamento alla competenza giurisdizionale dell'UE.

Risposta del Consiglio federale.