10.4034 · Mozione · 2010-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale modifica la legge federale sull'energia nucleare (LENu) in modo che la Confederazione non debba più assumersi l'obbligo di versamento supplementare.
Begründung
L'articolo 80 LENu contempla l'obbligo di versamento supplementare nel caso in cui i fondi di disattivazione e di smaltimento debbano pagare prestazioni superiori a quelle previste. In questo caso, l'obbligo di versamento supplementare concerne, in primo luogo, il contributore che ne ha originato la necessità, in seguito, i restanti contributori (ovvero gli altri esercenti) e, infine, secondo quanto stabilito da un decreto dell'Assemblea federale e nel caso in cui tale obbligo non fosse sostenibile sotto il profilo economico da parte delle persone tenute a tale versamento, la Confederazione.
La Confederazione corre quindi un rischio finanziario che può assumere dimensioni considerevoli. Come nel caso della problematica "Too big to fail", il Consiglio federale deve proporre una soluzione per evitare che la Confederazione si ritrovi a dover affrontare un siffatto rischio. A tale fine, potrebbero essere utili, ad esempio, delle soluzioni assicurative a carico dei contributori. I contribuenti, infatti, non dovrebbero dover rispondere, quale ultima istanza, di tale rischio.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già espresso sul finanziamento dei costi di disattivazione degli impianti nucleari e di smaltimento delle scorie radioattive: il 20 maggio 2009, nelle risposte alle interpellanze Rechsteiner-Basel 09.3269, "Lacune nel finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive", van Singer 09.3240, "Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento per impianti nucleari", e Diener 09.3065, "Ordinanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento per gli impianti nucleari", e, per l'ultima volta, il 25 agosto 2010 nella risposta all'interpellanza Müller Geri 10.3587, "Esplosione dei costi per la gestione delle scorie radioattive in Inghilterra".
- Secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), gli esercenti di impianti nucleari sono tenuti a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dal loro impianto. Essi si devono anche fare carico dei costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari. Il finanziamento della disattivazione delle centrali nucleari nonché lo smaltimento delle scorie radioattive dopo il loro spegnimento viene garantito attraverso due fondi indipendenti: il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento (art. 77 cpv. 1 e 2 LENu). Entrambi i fondi sono finanziati tramite contributi degli esercenti degli impianti (art. 77 cpv. 3 LENu).
- Le pretese e le prestazioni dei fondi nonché l'obbligo di versamento supplementare sono disciplinati dettagliatamente nella LENu. Gli esercenti delle centrali nucleari hanno nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri (art. 78 cpv. 1 LENu). Se i contributi versati non sono sufficienti per coprire i costi, il contributore copre la differenza con i propri mezzi (art. 79 cpv. 1 LENu). Se quest'ultimo prova che i propri mezzi non sono sufficienti, sono i fondi a coprire i costi rimanenti (art. 79 cpv. 2 LENu). In questo caso, il contributore rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato (art. 80 cpv. 1 LENu). Se poi non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori (ovvero gli altri esercenti delle centrali nucleari) sono tenuti a coprire la differenza (art. 80 cpv. 2 LENu). Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti (art. 80 cpv. 4 LENu).
Il finanziamento dello smaltimento delle scorie nucleari è stato discusso a lungo in Parlamento prima che la regolamentazione vigente venisse inserita nella LENu. La verifica periodica dei costi di smantellamento e di smaltimento, la pubblicazione di rapporti e conti annuali nonché di studi sui costi, così come la ricerca mirata di siti e la realizzazione di depositi in strati geologici profondi sono garanzia di una gestione responsabile (anche sul piano finanziario) dello smaltimento delle scorie radioattive. In ogni modo, in questo come in numerosi altri settori, è impossibile escludere completamente la possibilità di un rischio finanziario residuale per la Confederazione. L'obbligo per gli esercenti delle centrali nucleari di finanziare in modo considerevole i due fondi giuridicamente indipendenti e la loro responsabilità solidale sancita nella LENu richiama i privati al loro dovere, così come accade in altri settori. Infine, occorre sottolineare che a un eventuale fallimento delle summenzionate assicurazioni non seguirebbe automaticamente un impegno finanziario per la Confederazione. Conformemente alla LENu, è l'Assemblea federale che deve decidere se e in che misura la Confederazione deve partecipare ai costi non coperti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.