10.4057 · Mozione · 2010-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di prevedere una modifica dell'articolo 50 della legge sulla cittadinanza, il quale andrebbe introdotto dalla seguente proposizione: "Tranne nei cantoni in cui la cittadinanza è accordata dall'organo legislativo, i cantoni."
Begründung
Nel cantone del Vallese il Gran Consiglio accorda la cittadinanza cantonale in virtù dell'articolo 1bis della legge cantonale sulla cittadinanza vallesana (RS-VS 141.1). Secondo l'articolo 50 della legge sulla cittadinanza (RS 141.0), "i cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria". Sul piano del diritto amministrativo, nell'organizzazione giudiziaria vallesana l'articolo 74 della legge cantonale sulla procedura e la giurisdizione amministrativa (RS-VS 172.6) prevede che il ricorso di diritto amministrativo (alla Corte di diritto pubblico) è irricevibile se il caso è di competenza del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio è, per natura stessa, una delle istituzioni più democratiche per conferire la cittadinanza. Se quest'ultima è accordata da un'autorità amministrativa, segnatamente l'esecutivo cantonale, nell'ottica della DTF Emmen si può ben comprendere l'esigenza di una verifica giudiziaria di un rifiuto. Per contro, quando la competenza spetta al Parlamento questa verifica non è giustificata ed è addirittura paradossale, poiché viola il principio della separazione dei poteri. Inoltre, in Vallese i giudici cantonali sono eletti dal Parlamento. La situazione sarebbe alquanto insolita se il Tribunale cantonale dovesse giudicare una decisione di naturalizzazione presa dall'autorità da cui è stato eletto.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La possibilità di ricorrere dinanzi a un tribunale cantonale, prevista all'articolo 50 della legge sulla cittadinanza (LCit), è stata introdotta nella LCit in esecuzione dell'iniziativa parlamentare Pfisterer Thomas 03.454, "Legge sulla cittadinanza. Modifica", del 3 ottobre 2003 in base al rapporto del 27 ottobre 2005 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S). Il 21 dicembre 2007 il Parlamento ha adottato la nuova disposizione, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2009 dopo che il termine di referendum è scaduto inutilizzato.
Con l'introduzione del diritto di ricorso contro decisioni negative a livello cantonale si tiene conto del principio costituzionale della garanzia della via giudiziaria (art. 29a della Costituzione) nell'ambito della naturalizzazione ordinaria. L'obbligo per i cantoni di ricorrere ad autorità giudiziarie di ultimo grado per verificare le decisioni ha riscosso ampi consensi in occasione della consultazione sul progetto di legge della CAG-S svolta presso i cantoni, i partiti politici e altri partecipanti. Inoltre, il 3 ottobre 2005 il Consiglio nazionale non ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Joder 03.455, "Naturalizzazione. Aumentare il potere dei cantoni e dei comuni". Con tale iniziativa si chiedeva di permettere ai cantoni e ai comuni di concedere autonomamente il proprio diritto d'attinenza e di determinare l'organo competente per la naturalizzazione e la corrispondente procedura. L'esame del merito della decisione di naturalizzazione da parte di un'autorità giudiziaria doveva tuttavia essere escluso del tutto.
La proposta di modificare la legge sulla cittadinanza come chiesto dall'autore della mozione non tiene conto delle esigenze poste dallo Stato di diritto e delle garanzie procedurali sancite dalla Costituzione. Il 17 giugno 2005 il Parlamento ha adottato la legge sul Tribunale federale (LTF) e la legge sul Tribunale amministrativo federale, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 e hanno modificato radicalmente l'organizzazione giudiziaria federale e i rimedi giuridici nell'ambito della naturalizzazione ordinaria. La reiezione di una domanda di naturalizzazione ordinaria da parte di un'autorità cantonale o comunale può pertanto essere impugnata in ultimo grado interponendo ricorso sussidiario in materia costituzionale presso il Tribunale federale (art. 113 LTF). Per concretizzare la garanzia della via giudiziaria la LTF impone ai cantoni di istituire tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale laddove sia ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 86 cpv. 2 e 114 LTF). La LTF permette ai cantoni di rinunciare ad adire un'autorità giudiziaria soltanto se il caso ha "carattere prevalentemente politico" (art. 86 cpv. 3 e 114 LTF). Con l'introduzione dell'articolo 50 LCit il legislatore federale ha chiarito che in sintonia con la giurisprudenza del Tribunale federale gli atti di naturalizzazione non sono decisioni di carattere prevalentemente politico ai sensi dell'articolo 86 capoverso 3 LTF, bensì atti sia politici sia di concretizzazione del diritto in un caso individuale (FF 2005 6189). Di conseguenza, le parti hanno diritto a una valutazione da parte del giudice nella procedura di naturalizzazione. Vista la limitata facoltà d'esame del Tribunale federale nell'ambito del ricorso sussidiario in materia costituzionale, la via giudiziaria deve essere garantita a livello cantonale. A prescindere da chi è l'organo decisionale, anche le decisioni di naturalizzazione di un parlamento cantonale devono sottostare alla garanzia della via giudiziaria.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.