10.4067 · Interpellanza · 2010-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (ordinanza sui parchi, OPar), in sede di istituzione di un parco naturale, i comuni situati all'interno del perimetro dello stesso devono stipulare, d'intesa con il cantone, una carta relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità del parco valida almeno dieci anni.
Secondo la carta del parco Ela, nei Grigioni, la gestione del parco naturale è disciplinata da una cosiddetta associazione del parco. Si tratta di un'associazione di diritto privato. Nel comitato direttivo e nell'assemblea dei soci di tale associazione siedono membri degli esecutivi dei comuni interessati. Il loro compito è quello di rappresentare i rispettivi comuni e sancire lo statuto dell'associazione.
Tuttavia, a quanto pare, si attuano pratiche molto problematiche in termini democratici e di sovranità e che peraltro non sono rese pubbliche, risultando quindi oscure alla popolazione. E quanto si evince dallo statuto del parco grigionese Ela (art. 4 Ente responsabile del parco), nel quale viene sancito che i comuni del parco sono membri sovrani dell'Associazione parco Ela e possono esercitare i diritti stabiliti nel relativo statuto.
Secondo l'ordinanza sui parchi, anche le organizzazioni private possono diventare membri dell'associazione di un parco.
E legalmente ammissibile che una, più o numerose associazioni private, comprese quelle che si costituiranno o aderiranno in futuro (e oggi quindi ancora sconosciute) svolgano compiti sovrani, come ad esempio autorizzare o respingere domande di costruzione? Come vengono decisi gli eventuali ricorsi? Vi sono possibilità di ricorso?
Non siamo in questo caso di fronte a un "imbastardimento" di compiti pubblici, inammissibile dal punto di vista del diritto pubblico, dovuto a un'ingerenza privata, che non può più essere controllato in modo democratico dagli enti sovrani dei comuni? In altre parole, ciò significherebbe essere davanti a segnali allarmanti di privatizzazione di compiti pubblici di centrale importanza.
Il Consiglio federale se ne è reso conto?
Il Consiglio federale è disposto a imporre dei limiti per evitare di sottrarre i compiti sovrani al controllo democratico e che questi finiscano nelle mani di organizzazioni private?
Stellungnahme des Bundesrates
I parchi d'importanza nazionale vengono istituiti su base volontaria a seguito di un'iniziativa popolare e sono uno strumento di promozione della Confederazione. Ogni comune o la relativa popolazione può decidere liberamente se partecipare a un parco. Attraverso tale partecipazione, i comuni creano il parco in collaborazione con tutti gli altri attori coinvolti.
I comuni che partecipano al parco fondano un ente responsabile della gestione del parco. Secondo l'articolo 23j della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) e soprattutto l'articolo 25 dell'ordinanza sui parchi (OPar; RS 451.36), l'ente responsabile di un parco deve presentare una struttura adeguata, ovvero deve disporre di una forma giuridica, di un'organizzazione e di mezzi finanziari che garantiscano l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità. Un'associazione, come nel caso del parco Ela, ma, ad esempio, anche una fondazione o un consorzio intercomunale soddisfano detti requisiti. I comuni che partecipano al parco regolano nel contratto del parco la loro partecipazione e i compiti dell'ente responsabile.
I comuni che partecipano a un parco devono essere rappresentati in modo determinante nell'ente responsabile del parco (art. 25 cpv. 2 OPar). Diversi parchi applicano questo vincolo, stabilendo che in tale ente possono sedere soltanto membri dei comuni. Altri, come ad esempio il parco Ela, fanno nello statuto dell'associazione una distinzione tra membri sovrani (che in definitiva sono i comuni) e singoli membri. I membri sovrani hanno la maggioranza statutaria.
Con l'istituzione di un parco o del relativo ente responsabile non vengono create né nuove strutture sovrane, né nuove responsabilità. L'istituzione di un parco o la partecipazione di un comune a un ente responsabile di un parco non comporta modifiche delle disposizioni relative alle competenze federali, cantonali e comunali. Nel caso del parco Ela ciò viene esplicitamente ricordato nell'articolo 3 del contratto del parco. Quindi, a titolo di esempio, l'esame delle domande di costruzione non può essere in alcun caso trasferito a un ente responsabile di un parco. Anche all'interno del parco, questo compito resta di competenza del comune o del cantone.
I cantoni hanno un ruolo importante, in quanto costituiscono nei confronti della Confederazione i richiedenti di aiuti finanziari globali per i parchi e del conferimento del marchio parco (cfr. art. 23j e 23k LPN e artt. 3 e 8 OPar). Nell'ambito di questa loro funzione, verificano i fascicoli relativi ai parchi, in particolare la carta e lo statuto. I Cantoni assicurano che le basi ivi contenute non vìolino il diritto cantonale.
Riassumendo, si può constatare che anche all'interno di un parco i compiti sovrani, ossia quei compiti che sono di competenza di comuni, cantoni e Confederazione, continuano ad essere ottemperati di volta in volta dall'ufficio responsabile. Siccome l'attuale regolamentazione delle competenze tra comuni, cantoni e Confederazione non viene modificata, non sussistono esigenze di intervento.
Risposta del Consiglio federale.