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10.4150 · Mozione · 2010-12-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione in materia di protezione dei beni culturali alle sfide e alle condizioni quadro attuali, al fine di migliorare e aggiornare la tutela dei nostri beni culturali dalle conseguenze di sinistri di qualsiasi natura.

Begründung

La versione della legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è ormai obsoleta, lacunosa e necessita urgentemente di una revisione, sia per quanto riguarda il campo di applicazione, sia per quanto attiene al contenuto.

La Svizzera vanta un patrimonio culturale estremamente ricco, tramandato sotto forma di opere architettoniche, collezioni di beni culturali mobili e singoli oggetti preziosi. La Confederazione, i cantoni e i comuni hanno investito cospicui fondi nella tutela e nel restauro dei nostri beni culturali, molti dei quali si annoverano fra le attrazioni turistiche più importanti. Di fatto, oggi, il nostro patrimonio culturale è minacciato soprattutto dagli incendi, dai danni provocati dall'acqua, dai movimenti tellurici e da altri sinistri.

Purtroppo la protezione dei beni culturali, anche per quanto riguarda l'approntamento di opere di protezione, è attualmente limitata all'eventualità di conflitti armati. Perciò, anche per una mancanza di basi legali, non si adottano sufficienti misure di protezione. Di conseguenza si verificano regolarmente perdite parziali o totali di beni culturali insostituibili, come in occasione delle piene del 2005.

Dal 2001, la Confederazione e i cantoni hanno completamente rielaborato la legislazione in materia di protezione della popolazione integrandovi gli specialisti della protezione civile incaricati della protezione dei beni culturali, ma omettendo di procedere agli opportuni adeguamenti della legislazione su tali beni.

La versione rivista della legge per la protezione dei beni culturali deve gettare le basi per misure di prevenzione e di protezione dai danni efficaci anche in tempo di pace, se non altro a beneficio dei beni culturali di importanza nazionale che figurano nel nuovo inventario federale. Devono essere messe a punto misure di protezione da danni o distruzioni di notevole entità e, nel caso di sinistri riguardanti beni culturali protetti, le forze d'intervento devono essere coadiuvate tempestivamente e in loco da specialisti della protezione dei beni culturali.

Infine, le disposizioni legali dovrebbero precisare i contenuti della nuova categoria internazionale "protezione rafforzata" approvata dalla Svizzera e tenere conto dell'evoluzione del diritto internazionale umanitario.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Aderendo alla Convenzione dell'Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 0.520.3), la Svizzera si è impegnata a realizzare e a rispettare la tutela dei beni culturali sul proprio territorio e su quello delle Parti contraenti. La legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (LPBC; RS 520.3) e la relativa ordinanza (OPBC; RS 520.31) definiscono le condizioni quadro. Tutelare i beni culturali significa da un lato garantire misure preventive già in tempo di pace e dall'altro rispettare il patrimonio culturale proprio e altrui in caso di conflitto.

Nell'ottobre 2010 l'Ufficio federale della protezione della popolazione (DDPS) ha avviato i lavori di revisione della LPBC, con il coinvolgimento dei cantoni incaricati dell'attuazione. Questa revisione, che tiene conto in particolare della protezione dalle catastrofi e del secondo protocollo del 1999 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 (RS 0.520.33), mira a concretizzare sia le misure preparatorie prese in tempo di pace per la tutela dei beni culturali conformemente all'articolo 5 del citato protocollo (l'allestimento di un inventario, la pianificazione di misure urgenti per garantire la protezione dei beni contro i rischi d'incendio o di crollo degli edifici, la preparazione della rimozione dei beni culturali mobili o la fornitura di una protezione in situ adeguata di detti beni e la designazione di autorità competenti responsabili della tutela dei beni culturali), sia la cosiddetta protezione rafforzata in tempo di pace conformemente al capitolo 3 di detto protocollo.

Il Consiglio federale ritiene che la revisione della LPBC in corso sia lo strumento idoneo per realizzare gli adeguamenti richiesti e non vede la necessità di adottare provvedimenti supplementari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.