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10.4154 · Mozione · 2010-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una base legale che permetta di ricorrere di nuovo a farmaci quali mezzi ausiliari durante le espulsioni per via aerea.

Begründung

Prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, della legge federale del 20 marzo 2008 sulla coercizione (LCoe; RS 364), durante le espulsioni per via aerea, i cantoni potevano ricorrere - nell'ambito della legge federale del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) - a farmaci calmanti o narcotizzanti. I cantoni vi facevano ricorso soprattutto perché sotto il profilo della proporzionalità in molti casi era meglio utilizzare farmaci calmanti o narcotizzanti piuttosto che mezzi ausiliari o addirittura armi. In tal modo la persona da espellere subiva meno pressioni, poiché i mezzi d'immobilizzazione erano necessari in minor misura o si rivelavano addirittura superflui.

La LCoe va pertanto modificata in modo da ammettere esplicitamente l'uso di farmaci consentiti al posto dei mezzi ausiliari, ad esempio per ottenere un effetto calmante o narcotizzante.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Di regola la somministrazione di medicinali richiede il consenso dell'interessato. Infatti, essa tange sostanzialmente la garanzia della dignità umana prevista dall'articolo 7 della Costituzione federale, la libertà personale risultante dall'articolo 10 capoverso 2 della Costituzione e il divieto della tortura e di qualsiasi altro trattamento o pena crudele, inumana e degradante derivante dall'articolo 10 capoverso 3 della Costituzione. La libertà personale può essere limitata soltanto alle condizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione. Il diritto cantonale prevede la medicazione forzata soltanto in situazioni molto particolari, per esempio in materia psichiatrica, quando si tratta di proteggere la persona da se stessa.

I farmaci sono destinati a esplicare un'azione medica. La legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LAT; RS 812.21) contiene alcune disposizioni che disciplinano rigidamente la prescrizione e la consegna di medicinali (cfr. in particolare gli art. 24 e 26 LAT). Tali disposizioni tengono conto del fatto che non si può escludere che la somministrazione di medicinali presenti seri rischi e sono applicabili indipendentemente dalla legge sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (legge sulla coercizione, LCoe; RS 364).

L'articolo 25 capoverso 1 LCoe statuisce che i medicinali non possono essere impiegati al posto di mezzi ausiliari. Il capoverso 2 di tale disposizione precisa inoltre che i medicinali possono essere somministrati soltanto su indicazione medica e da persone autorizzate ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici. La legge sulla coercizione non esclude dunque qualsiasi medicazione in caso di rimpatri coatti, ma precisa che i farmaci possono essere prescritti soltanto su indicazione medica. Non ha pertanto modificato i principi applicabili prima della sua entrata in vigore.

I limiti posti all'utilizzo di medicinali sono parimenti oggetto di raccomandazioni internazionali e sono sanciti anche da strumenti di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera. Il divieto della tortura o di trattamenti inumani o degradanti, garantito dall'articolo 3 CEDU e dall'articolo 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2), esclude qualsiasi intervento medico forzato che non sia strettamente necessario. Nei casi in cui un intervento non è giustificato da una necessità medica, le condizioni di liceità sono particolarmente severe (cfr. in particolare la sentenza 58810/00 della Corte EDU nella causa Jalloh c. Germania dell'11 luglio 2006). Si può citare anche la raccomandazione 1547 (2002) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, relativa alle procedure d'espulsione conformi ai diritti dell'uomo ed eseguite nel rispetto della sicurezza e della dignità, che raccomanda al comitato dei ministri di invitare senza indugio gli Stati membri a introdurre nel diritto nazionale normative specifiche tese a vietare senza eccezioni la somministrazione di tranquillanti contro la volontà della persona e di farmaci in assenza di indicazione medica. L'esigenza del consenso della persona risulta anche dall'articolo 5 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, entrata in vigore per la Svizzera nel novembre 2008 (RS 0.810.2).

L'utilizzo di medicinali a fini coercitivi senza indicazione medica non sarebbe compatibile con le disposizioni della LAT e sarebbe inoltre contrario al principio della proporzionalità. Infatti, la somministrazione di medicinali comporta sempre un rischio ed è impensabile di imporre a un medico di prescrivere un farmaco per meri fini coercitivi. L'allentamento della legislazione in materia nel senso voluto dall'autore della mozione sarebbe dunque contrario al quadro costituzionale e al diritto internazionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.