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10.489 · Iniziativa parlamentare · 2010-10-01

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa concernente la modifica della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

1. L'articolo 19 capoverso 2 LFINMA concernente la speciale limitazione della responsabilità della FINMA, rispettivamente dei suoi organi, deve essere stralciato integralmente.

2. L'articolo 36 LFINMA concernente l'incaricato dell'inchiesta deve essere stralciato integralmente.

In subordine 1: l'articolo 36 capoverso 4 LFINMA concernente l'onere dei costi e l'obbligo di versare un anticipo deve essere stralciato integralmente.

In subordine 2: l'articolo 36 capoverso 4 LFINMA deve essere modificato in modo che decada l'obbligo di versare un anticipo e che l'obbligo della persona sottoposta a vigilanza di assumere i costi sia sancito soltanto in caso di condanna passata in giudicato.

3. In caso di inchieste della FINMA a carattere penale deve esservi una separazione completa tra le autorità inquirenti e quelle giudicanti. Inoltre devono essere assicurate tutte le altre garanzie processuali.

Begründung

1. Non è opportuno limitare la responsabilità degli organi della FINMA per il loro operato. Per quanto concerne la loro responsabilità tali organi devono sottostare interamente alla legge sulla responsabilità, poiché non è indicato che gli organi della FINMA siano avvantaggiati rispetto agli altri impiegati. Un'azione errata degli organi della FINMA può condurre a enormi danni sotto il profilo economico-aziendale e pertanto questi, così come gli organi nel settore privato, devono rispondere dei loro errori. L'attuale situazione legislativa tollera un operato scorretto e poco prudente.

2. L'attribuzione dell'attività inquisitoria a un incaricato dell'inchiesta privato rappresenta un errore. Conduce a doppioni e a spese procedurali esagerate, in quanto l'incaricato dell'inchiesta privato fattura le sue prestazioni secondo le elevate tariffe orarie dell'economia privata. Inoltre in parte gli incaricati non dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche. Per le banche interessate i conflitti d'interesse sono difficilmente riconoscibili e controllabili. Spesso vengono impiegati gli stessi incaricati, che poi si ritrovano in una sorta di dipendenza professionale nei confronti della FINMA. Quest'ultima dovrebbe pertanto svolgere autonomamente i propri compiti di vigilanza e non delegare a terzi compiti ufficiali.

L'onere delle spese deve inoltre poter essere attribuito soltanto se una mancanza della persona interessata è stata accertata in via definitiva. La regolamentazione attuale è manifestamente inadeguata nonché dubbiosa sotto il profilo del diritto costituzionale e dello Stato di diritto. L'obbligo di versare subito un anticipo, previsto nell'ambito di una procedura simile a quella del processo penale, non rispetta le garanzie procedurali né la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'attuale situazione legislativa non garantisce il rispetto della presunzione d'innocenza, che è invece garantita dalla Costituzione federale.

3. Le inchieste della FINMA contro le banche e altri istituti finanziari hanno di fatto un carattere penale. Spesso dopo la conclusione di queste procedure vengono inflitte multe o pronunciate interdizioni dell'esercizio di una professione. Ciononostante in queste procedure agli interessati non è assicurato il rispetto delle basilari garanzie processuali penali. Per esempio, il diritto di rifiutare la testimonianza garantito dalla procedura penale è in contrasto con l'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 LFINMA. In particolare occorre separare chiaramente le autorità inquirenti da quelle giudicanti. In caso di decisioni negative della FINMA l'esercizio commerciale dell'istituto finanziario è de facto seriamente minacciato e nella prassi il controllo di dette decisioni da parte del Tribunale amministrativo federale giunge troppo tardi e non è idoneo al raggiungimento dell'obiettivo.

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