10.490 · Iniziativa parlamentare · 2010-10-01
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sui provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni secondo gli articoli 190 e seguenti della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), presento la seguente iniziativa parlamentare:
1. Le disposizioni concernenti i provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni secondo gli articoli 190 - 195 LIFD devono essere abrogate.
2. In via subordinata: L'applicazione delle disposizioni concernenti i provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni secondo gli articoli 190 - 195 LIFD dev'essere limitata ai delitti fiscali (art. 186 e art. 187 LIFD) e l'applicazione alla sottrazione di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176 LIFD) prevista nell'articolo 190 LIFD dev'essere abrogata.
Begründung
1. La "polizia fiscale" della Confederazione va soppressa. Essa è contraria al federalismo, poiché la riscossione dell'imposta federale diretta è un compito dei cantoni sancito dalla legge (art. 2 LIFD). Tale competenza è disciplinata nell'articolo 2 LIFD. La Confederazione ha per contro soltanto un obbligo di vigilanza. Questo sistema risulta pregiudicato dall'introduzione della procedura della Divisione affari penali e inchieste.
Mediante la "polizia fiscale" della Confederazione, il potere procedurale è spostato a livello federale, in modo contrario al sistema disciplinato dalla legge. Il sistema fiscale federalistico viene così annullato. L'AFC esercita una pressione sui cantoni attraverso la procedura della Divisione affari penali e inchieste secondo gli articoli 190 e seguenti LIFD; impone loro un'interpretazione delle norme della LIFD che rifletta la sua volontà e una valutazione di suo gradimento delle fattispecie. Questo sistema attribuisce all'AFC un potere che non le sarebbe altrimenti riconosciuto dal sistema federalistico svizzero. L'AFC si serve della procedura della Divisione affari penali e inchieste per eliminare o limitare la concorrenza fiscale tra i cantoni.
In veste di organo di vigilanza, l'AFC dispone senz'altro dei mezzi giuridici per opporsi alle tassazioni dei cantoni nell'ambito delle procedure previste a tale scopo. Accanto a questo ruolo, essa deve però astenersi dall'assumere anche una sovranità sulla procedura fiscale, considerato anche che le due competenze sono in contrasto tra loro.
Negli ultimi anni la procedura di ampio respiro della Divisione affari penali e inchieste ha permesso all'AFC di interferire in misura crescente sulla sovranità dei cantoni in materia fiscale. Benché l'articolo 190 capoverso 1 LIFD preveda che le inchieste siano svolte "in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni" tale disposizione è rimasta inapplicata. L'AFC non si trattiene dall'applicare, anche nei casi altamente dubbi, misure coercitive né dall'intervenire contro imprese private e singole persone. Le autorità cantonali sono in tal modo degradate a un ruolo subalterno, vedendosi costrette a seguire determinate procedure.
La procedura della Divisione affari penali e inchieste implica regolarmente doppioni e costi elevati. Di conseguenza, delle fattispecie fiscali si occupano, oltre alle autorità cantonali competenti del procedimento penale fiscale, anche gli organi federali, il che non costituisce una soluzione efficiente.
La concorrenza fiscale e il sistema fiscale federalistico decentrato costituiscono i capisaldi della Confederazione svizzera. L'introduzione della procedura della Divisione affari penali e inchieste è frutto di una decisione avventata, presa nel mancato rispetto di questi valori fondamentali. La crescente centralizzazione del sistema fiscale e l'istituzione sul piano federale di una "polizia fiscale" che dispone di ampi strumenti coercitivi di cui fa un uso regolare (perquisizioni, blocco di valori patrimoniali, ecc.) sono contrari ai principi liberali e rafforzano il centralismo. Il sistema svizzero attribuisce per contro ai cantoni le competenze in materia di polizia e di procedura penale.
2. In via subordinata si chiede almeno di limitare l'applicazione delle procedure di "polizia fiscale federale" ai delitti fiscali, ossia ai casi di frode fiscale.
L'estensione della procedura ai gravi casi di sottrazione di somme d'imposta mina la prassi da tempo vigente in Svizzera che opera una distinzione tra sottrazione fiscale e frode fiscale. Nel primo caso l'impiego di mezzi coercitivi della Confederazione non si giustifica. Anche se gli attacchi sferrati negli ultimi tempi dall'estero hanno reso meno chiara la distinzione tra le due fattispecie nel contesto internazionale, non vi è motivo per eliminare tale distinzione all'interno del Paese. Secondo l'articolo 175 LIFD una sottrazione d'imposta può aver luogo anche per negligenza e, proprio nei casi in cui non vi è intenzionalità, il disciplinamento odierno degli articoli 190 e seguenti LIFD si rivela insensato e totalmente iniquo. Parimenti contraria al sistema è la considerazione in termini quantitativi degli importi d'imposta sottratti, la quale non trova riscontro negli articoli 175 e 176 LIFD.
L'estensione della procedura della Divisione affari penali e inchieste ai casi di sottrazione d'imposta è stata un errore che, nel nostro sistema fiscale liberale e federalista, andrà corretto quanto prima.