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10.502 · Iniziativa parlamentare · 2010-10-01

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, inoltro la seguente iniziativa parlamentare:

La legislazione deve essere modificata in modo che, al momento di stipulare un contratto con un'impresa privata, la Confederazione, i cantoni ed i comuni siano tenuti a concludere un contratto collettivo per il personale dell'impresa. Ciò vale per tutti i contratti, anche quando si tratta di appalti pubblici, e per l'attribuzione di concessioni. La legge deve precisare che queste imprese e le aziende pubbliche possono subappaltare solo ad altre che si impegnano a rispettare le condizioni di lavoro contrattuali cui è sottoposta anche l'impresa principale.

Nella legge deve anche essere introdotto il principio di responsabilità solidale dell'azienda principale, che si applica quando è ammesso il ricorso a subappalti. In questo modo l'azienda committente è tenuta a rispondere delle prestazioni subappaltate come se fossero le proprie, cioè ad assicurarsi che il subappaltatore rispetti le condizioni di lavoro e di salario prescritte da leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti di lavoro collettivi e singoli, in particolare nei seguenti ambiti: salario minimo, durata del lavoro e del riposo, durata minima delle vacanze, contributi alle assicurazioni sociali, sicurezza, sanità e igiene sul posto di lavoro, non discriminazione, parità di trattamento tra donne e uomini.

Begründung

Il conflitto di lavoro presso l'impresa ISS, subappaltatrice dell'aeroporto di Ginevra, mostra che il problema del dumping esercitato sulle condizioni lavorative e salariali resta considerevole. La situazione è ancora più problematica quando il dumping viene esercitato nel quadro di subappalti ad aziende che lavorano con personale distaccato in Svizzera. In passato lavoratori cinesi sono stati impiegati a condizioni scandalose per allestire stand in esposizioni commerciali. A volte le aziende subappaltatrici con sede in Svizzera o all'estero sono insolventi e non possono pagare tutti i salari, le spese sociali o determinate prestazioni contrattuali. In questi casi le aziende committenti declinano ogni responsabilità sia per quel che riguarda il dumping salariale sia per le prestazioni non versate. È dunque importante che le società che hanno un contratto con la Confederazione, un cantone o un comune siano obbligate a rispettare i contratti collettivi di lavoro e in particolare il principio della solidarietà in caso di subappalto. Questo principio garantisce che l'azienda committente risponda delle prestazioni subappaltate come se fossero le proprie. L'azienda committente è responsabile di eventuali lacune da parte dei subappaltatori ed è tenuta a rimediare a irregolarità non compatibili con i contratti dei lavoratori del subappaltatore; inoltre l'azienda principale deve rispondere dei debiti che il subappaltatore ha contratto nel quadro dei contributi alle assicurazioni sociali.