10.509 · Iniziativa parlamentare · 2010-12-02
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa:
La legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) è modificata come segue:
Art. 33ter Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari
Cpv. 1
Il Consiglio federale adegua periodicamente le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando un nuovo indice delle rendite su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Cpv. 2
L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari nominali e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, determinati dall'Ufficio federale di statistica.
Cpv. 3
L'adeguamento delle rendite diventa effettivo all'inizio dell'anno civile e avviene:
Lett. a
ogni due anni se l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato meno del 4 per cento rispetto al livello dell'indice determinante per l'ultimo adeguamento, e ogni anno se l'aumento è stato almeno del 4 per cento, finché lo stato del fondo di compensazione AVS ai sensi dell'articolo 107 capoverso 3 corrisponde almeno al 70 per cento delle uscite di un anno;
Lett. b
non appena l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di almeno il 4 per cento rispetto al livello dell'indice determinante per l'ultimo adeguamento, se lo stato del fondo di compensazione AVS è inferiore al 70 per cento; il Consiglio federale propone inoltre immediatamente le misure necessarie per il risanamento finanziario. Se non sono prese sufficienti misure di risanamento a livello di legge per evitare che il fondo di compensazione sia inferiore al 45 per cento, il Consiglio federale stabilisce un supplemento del 5 per cento sui contributi AVS dovuti e sospende l'adeguamento delle rendite secondo l'articolo 33ter capoverso 3 lettere a e b finché lo stato del fondo di compensazione AVS è inferiore al 45 per cento all'inizio dell'anno civile precedente.
Cpv. 4
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite.
Art. 107 Formazione
...
Cpv. 3
Il fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo pari al 70 per cento delle uscite di un anno.
Begründung
L'11a revisione dell'AVS è stata affossata da un'alleanza contro natura. Ora occorre dunque predisporre una riforma globale del settore, la cui discussione richiederà tuttavia vari anni. Nel frattempo l'AVS sarà in passivo ed esposta al rischio di un tracollo finanziario. La riforma può pertanto essere equiparata a una cordata che si arrampichi su una parete verticale senza strumenti di sicurezza. Nell'interesse dei pensionati, il PLR non intende correre un rischio simile. L'eventuale fallimento della prossima grande riforma non deve mettere a repentaglio l'esistenza dell'AVS né, come accaduto per l'AI, ricadere sulle spalle dei contribuenti. È perciò necessario assicurare la scalata. Il freno alle spese da noi proposto costituisce appunto uno strumento di sicurezza. Garantisce al Parlamento il tempo necessario per varare riforme ponderate anche nell'incombere di un deficit e impedisce che l'AVS accumuli passivi e debiti. Qualora il Parlamento dovesse raggiungere prima del previsto un accordo su un'ampia riforma, il freno alle spese potrà essere rimpiazzato da quest'ultima.