10.516 · Iniziativa parlamentare · 2010-12-08
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e all'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito l'iniziativa parlamentare seguente:
La legislazione penale in materia di corruzione è modificata al fine di garantire che il reato di corruzione nel settore privato attualmente represso negli articoli 4a e 23 della legge contro la concorrenza sleale (LCSI) sia perseguito d'ufficio e trasferito nel titolo 19 del Codice penale (CP).
Begründung
Nel messaggio del 10 novembre 2004 il Consiglio federale ha espresso la volontà di reprimere la corruzione nel settore privato nell'ambito della concorrenza sleale solo a querela di parte piuttosto che sulla base delle disposizioni del CP concernenti gli agenti pubblici in cui il reato è perseguito d'ufficio. Il Consiglio federale sosteneva che è improbabile che un caso di corruzione privata giunga a conoscenza delle autorità di perseguimento penale senza la collaborazione delle persone direttamente coinvolte.
Recenti accuse nei confronti di alcuni membri della FIFA, la cui sede è a Zurigo, da parte di un giornale britannico hanno dimostrato il contrario. La giustizia si è trovata di fronte a un affare di corruzione divulgato dai media e contro il quale non poteva nulla poiché non era stata sporta querela. L'affare fu trattato unicamente all'interno della federazione sebbene fossero in gioco enormi interessi economici.
Questo caso rivela l'esistenza di una duplice lacuna nella legislazione svizzera che reprime la corruzione. In primo luogo, è stato messo in luce che la corruzione nel settore privato dovrebbe essere perseguita d'ufficio con il rischio di lasciare impunite situazioni scandalose. In secondo luogo, l'opinione pubblica si è allarmata perché il Consiglio federale, nel messaggio summenzionato, aveva lasciato intendere che alcune ONG come la FIFA sarebbero escluse dal campo di applicazione della LCSI poiché quest'ultima contempla solo le relazioni commerciali.
La modifica legislativa proposta consentirebbe di colmare entrambe le lacune, la prima con l'eliminazione dell'esigenza di sporgere querela che non ha ragione di essere in caso di corruzione privata e la seconda grazie al cambiamento di sistematica che toglierebbe ogni ambiguità sul campo di applicazione della nuova disposizione e consentirebbe alle autorità penali, se del caso, di occuparsi di un caso di corruzione in un'organizzazione come la FIFA.