10.524 · Iniziativa parlamentare · 2010-12-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa:
La legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1
Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui compiono i 65 anni.
Art. 4 cpv. 2 lett. b
i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.
Art. 5 cpv. 3 lett. b
dopo l'ultimo giorno del mese in cui compiono i 65 anni.
Art. 21 cpv. 1
Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni.
Art. 40 cpv. 1
Le persone che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.
Disposizione transitoria
Fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente modifica, all'età di pensionamento delle donne è applicabile l'articolo 21 capoverso 1 nel tenore del 7 ottobre 1994.
Begründung
Il fallimento dell'11a revisione dell'AVS rappresenta un disastro per le future generazioni. Già ora i contributi non coprono più le uscite dell'AVS. Di anno in anno la situazione si aggrava a causa dello sviluppo demografico. È pertanto necessario varare con urgenza provvedimenti a garanzia delle rendite.
Oltre a permettere di risparmiare 800 milioni di franchi all'anno, il provvedimento proposto con la presente iniziativa è equo ed equilibrato, in quanto la parità tra uomo e donna deve includere anche le rendite. Parità significa infatti pari diritti e responsabilità.
Le economie realizzate andranno utilizzate esclusivamente a garanzia dell'AVS e non potranno in nessun caso essere impiegate per finalità compensatorie.