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11.030 · Oggetto del Consiglio federale · 2011-05-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Zusammenfassung

Messaggio del 11 maggio 2011 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Ausgangslage

Compendio

La 5a revisione dell'AI è entrata in vigore all'inizio del 2008. Grazie all'attuazione della sua idea portante, vale a dire la "priorità dell'integrazione sulla rendita", l'assicurazione sta riducendo il numero delle nuove rendite AI. A lungo termine, ciò e permetterà di ridurre le uscite di circa 500 milioni di franchi in media all'anno e di stabilizzare così il deficit annuo, frenando la crescita del debito complessivo. Oltre a questa revisione, che ha costituito la prima tappa del piano di risanamento dell'AI, il Parlamento ha approvato un finanziamento aggiuntivo suddiviso in due parti strettamente connesse tra loro. La prima, che ha richiesto una modifica costituzionale ed è stata approvata da Popolo e Cantoni il 27 settembre 2009, prevede un aumento temporaneo e proporzionale delle aliquote IVA dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017. Questa misura genererà introiti supplementari per circa 1,2 miliardi di franchi all'anno. La seconda (legge federale sul risanamento dell'assicurazione invalidità) ha istituito, il 1° gennaio 2011, un fondo di compensazione separato per l'AI. In tale data, il Fondo AVS ha effettuato un versamento una tantum di cinque miliardi di franchi, a fondo perduto, al nuovo Fondo AI. Durante il periodo dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto, inoltre, la Confederazione assumerà la totalità degli interessi passivi. Il finanziamento aggiuntivo, che è la seconda tappa del piano di risanamento dell'AI, permetterà di azzerare temporaneamente il deficit annuo dell'assicurazione e di interrompere o addirittura invertire leggermente la spirale dell'indebitamento, creando i presupposti per un risanamento duraturo dell'assicurazione. Dato che allo scadere del finanziamento aggiuntivo, nel 2018, l'AI tornerà a registrare un deficit annuo molto elevato, sono inevitabili ulteriori riforme. Con la legge sul risanamento dell'AI, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una 6a revisione dell'AI volta a risanare durevolmente l'assicurazione. Essa costituisce la terza e ultima tappa del piano di risanamento dell'AI. La revisione consta di due pacchetti di misure: il primo (revisione AI 6a) è stato approvato dal Parlamento il 18 marzo 2011. Secondo le ultime previsioni, il deficit atteso tra il 2019 e il 2025 potrà essere ridotto di circa 750 milioni di franchi all'anno. Questo sarà reso possibile dai provvedimenti della revisione 6a (revisione delle rendite finalizzata all'integrazione, nuovo sistema di finanziamento e riduzione dei prezzi nel settore dei mezzi ausiliari), ma anche dalle maggiori entrate dell'AI e dai risparmi sul fronte delle uscite.Il secondo pacchetto di misure (revisione 6b), illustrato nel presente messaggio, concluderà il processo di risanamento. Le misure proposte mirano non soltanto a riportare stabilmente in pareggio i conti dell'AI, ma anche a estinguerne il debito nei confronti dell'AVS entro il 2025. Il risanamento dell'AI include anche una serie di misure a livello di ordinanza e di direttive, che tuttavia non sono oggetto del presente messaggio. La revisione 6b prevedei sette punti seguenti: Adeguamento del sistema di rendite per favorire l'integrazione Il motto di questa misura è che "il lavoro deve convenire". Oggi, a causa del sistema di rendite per gradi, un'integrazione riuscita provoca spesso una riduzione della rendita superiore all'aumento del reddito da lavoro, cosicché l'assicurato si ritrova con un reddito complessivo più basso di quello che aveva in precedenza. Questa situazione è inaccettabile visto l'obiettivo dell'AI, ovvero l'integrazione degli assicurati, e le ingenti somme investite a tal fine nel quadro della 5a e della 6a revisione. Lo scopo della presente modifica di legge è quello di correggere questa contraddizione attraverso l'introduzione di un sistema di rendite lineare che non penalizzi più gli assicurati che intraprendono un'attività lucrativa o aumentano il loro gradod'occupazione. Nel nuovo sistema, a ogni grado d'invalidità corrisponderà una determinata quota di rendita, il che eliminerà gli attuali effetti soglia. Considerato che a partire da un certo limite diventa molto difficile sfruttare la capacità al guadagno residua, agli assicurati con un grado d'invalidità uguale o superiore all'80 per cento (attualmente a partire dal 70 %) verrà concessa una rendita intera. Se un assicurato con un grado d'invaliditàdell'80 per cento o superiore conseguirà un reddito da lavoro, questo sarà preso in considerazione e all'assicurato verrà versata una rendita parzialecorrispondente: il suo reddito complessivo sarà però comunque superiore alla semplice rendita intera. Per i beneficiari di rendita che hanno compiuto i 55 anni la revisione prevede una garanzia dei diritti acquisiti. Affinché lapresente modifica possa esplicare pienamente i suoi effetti positivi, il nuovo sistema di rendite dovrà essere adottato, per i nuovi beneficiari, anche nel secondo pilastro.

- Potenziamento dell'integrazione e permanenza nel mercato del lavoro Il disegno prevede un rafforzamento dell'integrazione all'insegna del motto della 5a revisione "priorità dell'integrazione sulla rendita". Pur essendo destinati a tutti gli assicurati, nella pratica i provvedimenti proposti con lapresente modifica di legge riguarderanno soprattutto i disabili psichici, che rappresentano il gruppo di beneficiari di rendita più numeroso. Gli strumenti introdotti dalla 5a revisione saranno perfezionati e sviluppati. Il rilevamento tempestivo verrà esteso per permettere all'assicurazione di entrare in contatto in modo ancora più tempestivo con gli assicurati. Sarà inoltre soppressoil limite di durata dei provvedimenti di reinserimento, poiché in caso di disabilità psichicatali provvedimenti possono prendere molto tempo. Per meglio prevenire l'invalidità, gli uffici AI potranno fornire consulenza e accompagnamento non soltanto nell'ambito dei provvedimenti di reintegrazione, come previsto dalla revisione 6a, ma anche a tutti gli assicurati e datoridi lavoro che ne faranno richiesta, indipendentemente dall'eventuale diritto ad altre prestazioni e senza che sia necessario presentare una richiesta di prestazioni all'AI. Quanto ai datori di lavoro, attori fondamentali per l'integrazione, essi saranno invitati a non sciogliere il rapporto di lavorodurante l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione senza averne discusso prima con gli uffici AI. Il novero degli aventi diritto ai contributi versati du rante l'esecuzione diprovvedimenti di reinserimento (destinati specificamente alla reintegrazione dei disabili psichici) sarà esteso in modo che ne possa beneficiare non soltanto l'attuale datore di lavoro dell'assicurato ma anche qualsiasi altro datore di lavoro disposto ad accoglierlo nella sua azienda per l'attuazione dei provvedimenti. La revisione prevede l'introduzione della fornitura di personale a prestito per incentivare maggiormente i datori di lavoro ad assumere queste persone ed aumentare così le loro opportunità occupazionali sul mercato del lavoro primario. Al fine di promuovere l'integrazione saranno anche estese le condizioni per il diritto alla rendita: in futuro la riceveranno soltanto gli assicurati non più idonei all'integrazione - secondo il nuovo concetto stabilito nella legge - e la cui capacità al guadagno o di svolgere le mansioni consuete non può più essere ristabilita, preservata o migliorata mediante cure mediche.

- Nuova regolamentazione per i beneficiari di rendita con figli La rendita completiva concessa ai beneficiari di rendita con figli sarà adeguata alla percentuale effettiva delle spese supplementari causate dai figli conformemente alle scale di equivalenza dell'OCSE e della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale. La nuova regolamentazione tiene inoltre conto del fatto che dal momento dell'introduzione delle rendite per i figli sono state introdotte a livello federale ulteriori prestazioni per le famiglie (assegni familiari, previdenza professionale, prestazioni complementari). L'ammontare della rendita per i figli sarà pertanto ridotto dall'attuale 40 al 30 per cento della rendita d'invalidità. Le rendite correnti saranno adeguate dopo un periodo transitorio di tre anni, al fine di attenuare le ripercussioni della modifica. La nuova regolamentazione andrà applicata anche alle rendite per i figli dell'AVS. Non concernerà, invece, le rendite per orfani.

- Nuovo sistema di rimborso delle spese di viaggio Il disegno prevede un ritorno all'intenzione iniziale del Legislatore, ovvero la copertura delle spese effettivamente dovute alla disabilità. Per questa ragione, la disposizione generale concernente la rifusione delle spese di viaggio sarà soppressa e sostituita da disposizioni specifiche ai singoli provvedimenti d'integrazione. Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, in futuro saranno rimborsate, secondo il sistema del terzo garante, unicamente le spese di viaggio supplementari dovute alla disabilità. Per i provvedimenti di reinserimento, la riconversione professionale e i mezzi ausiliari sarà mantenuto un sistema di rimborso simile a quello attuale, ma con una gestione più efficace e una sorveglianza più attenta da parte degli uffici AI, affinché siano rimborsate unicamente le spese dovute alla menomazione e che dunque l'assicurato non dovrebbe sostenere se fosse sano. Intensificazione della lotta antifrode La 5a revisione ha permesso all'AI di dotarsi della base legale necessaria per una lotta efficace alle frodi assicurative. Questa battaglia non concerne però unicamente l'AI, ma tutte le assicurazioni sociali. Nell'intento di migliorare le procedure, la presente revisione prevede la creazione di una base legale comune attraverso la modifica delle disposizioni procedurali.

- Estinzione del debito dell'assicurazione Per rispettare la volontà del Legislatore, che ha chiesto un risanamento duraturo dell'AI, è necessario che l'assicurazione estingua il suo debito nei confronti dell'AVS. La presente revisione prevede un sistema di rimborso in funzione del livello delle liquidità e degli investimenti del Fondo AI: quando la loro somma supererà il 50 % delle uscite annue dell'assicurazione, l'importo eccedente sarà interamente versato all'AVS; fino al valore sogliail rimborso sarà invece sospeso. Alla luce delle più recenti previsioni e delle misure proposte dalla 6a revisione AI, l'estinzione completa del debito entro il 2025, quando l'AVS potrebbe iniziare ad avere problemi di liquidità, sembraun traguardo realistico.

- Meccanismo d'intervento per garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine Per garantire l'equilibrio finanziario dell'assicurazione a lungo termine,nella legge sarà introdotto un meccanismo d'intervento che eviterà all'AI di ritrovarsi in una situazione di deficit e di indebitamento. Il meccanismo è suddiviso in due fasi. Se dalle previsioni fatte nell'ambito del controllofinanziario risulterà che nell'arco dei tre anni successivi il livello delle liquidità e degli investimenti del Fondo AI scenderà probabilmente per due anni contabili consecutivi al di sotto del 40 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale dovrà in un primo tempo sottoporre all'Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per ripristinare la soglia del 50 per centoprevista dalla legge, ovvero per garantire l'equilibrio finanziario del Fondo. Il disegno di modifica dovrà essere presentato entro un anno dallapubblicazione del conto d'esercizio, del bilancio e del conto particolareggiato della situazionepatrimoniale del Fondo AI. La seconda fase verrà avviata soltanto se il livello del fondo scenderà effettivamente sotto il 40 per cento delle uscite di un anno alla fine di un esercizio e se, secondo le previsioni, imarrà sotto questa soglia anche nell'anno seguente. Per garantire la liquidità dell'assicurazione, il Consiglio federale aumenterà il tasso di contribuzione di 0,1 punti percentuali. Al contempo sospenderà l'adeguamentodelle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari affinché i risparmi sul fronte delle uscite corrispondano alle maggiori entrate provenienti dall'aumento dei contributi. L'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi potrà essere sospeso per al massimo 5 anni. Per la sospensione dell'adeguamento all'evoluzione dei salari e per l'aumento dell'aliquota di contribuzione non è invece prevista alcuna limitazione temporale. Tuttavia, l'importo della rendita non potrà risultare inferiore al 95 per cento della rendita di vecchiaia AVS. Il meccanismo d'intervento comporterà siarisparmi sia maggiori entrate e permetterà di ridurre il deficit dell'assicurazione di 600-700 milioni di franchi all'anno. Tenuto conto degli investimenti volti a promuovere l'integrazione, le misure del secondo pacchetto (nuovo sistema di rendite: risparmio di 130 milioni; nuova regolamentazione per i beneficiari di rendita con figli: risparmio di 160 milioni; nuove disposizioni sul rimborso delle spese di viaggio: risparmio di 20 milioni; personale aggiuntivo: spese supplementari per 15 milioni)permetteranno di migliorare il risultato dell'AI di circa 295 milioni entro il 2018, ossia la data in cui scadrà il finanziamento aggiuntivo. A causa degli investimenti necessari, il rafforzamento dell'integrazione non permetterà di realizzare risparmigià dal 2018, bensì soltanto a partire dal 2019. Dal 2015 al 2025, lo sgravio annuo dei conti dell'AI ammonterà a circa 325 milioni di franchi. Questo permetterà di azzerare l'eventuale deficit ancora registrato dall'assicurazione nonostante le misure della revisione 6a e, quindi, di riequilibrare i conti dell'AI. Grazie al presente pacchetto di misure, l'AI riuscirà a risanare stabilmente le proprie finanze e a rimborsare il suo debito nei confronti dell'AVS entro il 2025, adempiendo così il mandatodel Parlamento.

Verhandlungen

Dibattito al Consiglio nazionale, 09.06.2021

Stralcio dal ruolo

Dibattito al Consiglio degli Stati, 14.09.2021

Stralcio dal ruolo