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11.1013 · Interrogazione · 2011-03-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La maternità sostitutiva è vietata in Svizzera, ma non in vari Paesi esteri. Il caso recentemente riportato dai media di una coppia che ha optato per una gravidanza sostitutiva in Georgia solleva interrogativi in merito al bene del figlio. Stando ai media, una donna 52enne ha scelto una maternità sostitutiva. Dopo la nascita, il neonato è giunto in Svizzera. Le autorità tutorie sono intervenute togliendo il bimbo alla donna una volta accertato che il piccolo era talvolta accudito dal figlio di primo letto, che ha subito due condanne per reati sessuali.

Alla luce della situazione, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Dal punto di vista del bene del minore, esistono lacune giuridiche riguardo alle maternità sostitutive all'estero?

2. Il caso menzionato in precedenza è un caso isolato o si delinea una tendenza degna di maggiore attenzione da parte della politica?

3. Occorre proporre o firmare ulteriori convenzioni internazionali?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il bene del nascituro costituisce il principio fondamentale della procreazione con assistenza medica. La Costituzione federale vieta pertanto in particolare qualsiasi tipo di maternità sostitutiva. La legge sulla procreazione con assistenza medica condanna inoltre la riproduzione per mezzo di una madre surrogata e la mediazione a tale fine. Dal punto di vista del diritto civile, le autorità svizzere o i giudici possono rifiutare di riconoscere i rapporti di filiazione riconducibili a una maternità sostitutiva all'estero per violazione dell'ordine pubblico svizzero. L'interesse superiore del figlio e la volontà di evitare negozi giuridici claudicanti sul piano internazionale impongono tuttavia un approccio differenziato nel singolo caso.

2. Recentemente le autorità svizzere dello stato civile hanno osservato un aumento delle domande, in particolare in occasione dell'esame dei certificati di nascita esteri in vista dell'iscrizione nel registro dello stato civile svizzero, il che fa sorgere il sospetto di eventuali maternità sostitutive. Il Consiglio federale segue tali sviluppi con tutta l'attenzione necessaria.

3. I problemi correlati al fenomeno della maternità sostitutiva sono estremamente complessi, sia dal punto di vista della protezione giuridica del figlio sia da quello del diritto internazionale privato. La Svizzera partecipa alla ricerca di soluzioni multilaterali nell'ambito della protezione internazionale dei minori in seno alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. La conferenza ha osservato in particolare un'evoluzione del fenomeno dei "contratti o accordi" di maternità sostitutiva su scala internazionale ed è preoccupata per le incertezze relative allo statuto giuridico dei bambini nati da madri surrogate. In occasione della sua seduta di giugno 2010, la commissione speciale incaricata di controllare il funzionamento pratico della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale ha condiviso l'opinione della Svizzera, secondo cui la convenzione sull'adozione internazionale non deve essere applicata in situazione di maternità sostitutiva. Il 7 aprile 2011 la Conferenza dell'Aia ha deciso di iscrivere nel programma di lavoro dell'Ufficio permanente la questione dei contratti internazionali di maternità sostitutiva. L'Ufficio permanente è stato in particolare incaricato di valutare la possibilità di un consenso in materia di accordi di maternità sostitutiva di carattere internazionale.

Risposta del Consiglio federale.

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