11.1034 · Interrogazione · 2011-04-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Ogni anno, in Svizzera, nascono e vengono allevati circa 650 000 vitelli. Il loro ingrasso rappresenta, per il settore agricolo, un ramo importante dal punto di vista strategico ed economico. Al contempo, però, sembrano emergere alcuni problemi rilevanti per la protezione degli animali e per i consumatori. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. Per la carne di vitello, quali aspetti oggettivi o scientifici in relazione ad esempio alla qualità (componenti, tenerezza, digeribilità, effetti sulla salute, ecc.) giustificano nei macelli una deduzione solo sulla base del colore?
2. Ritiene che la carne di vitello rosata o rossastra, che peraltro adempie tutti i criteri qualitativi richiesti, sia di qualità meno pregiata per i consumatori e i cuochi? Se sì, perché?
3. In che cosa differiscono le prescrizioni di foraggiamento e di detenzione alle quali devono attenersi gli ingrassatori di vitelli in Svizzera e nell'UE e quali conseguenze hanno queste eventuali differenze sul benessere degli animali e sulla qualità della carne di vitello?
4. A quanto stima il consumo di antibiotici nel settore dell'ingrasso di vitelli in Svizzera, in termini assoluti (t/anno) e relativi (quota percentuale dell'utilizzo globale di antibiotici nella detenzione di animali da reddito)?
5. Quali possibilità intravede per contenere l'utilizzo di antibiotici nell'ingrasso dei vitelli, senza che questi ultimi ne risentano?
6. In relazione all'utilizzo di antibiotici nell'ingrasso dei vitelli le abitudini nell'UE si differenziano da quelle in Svizzera per quanto concerne quantità, frequenza, principi attivi utilizzati, eccetera?
7. Nell'ottica del benessere degli animali, sarebbe il caso di aumentare i contributi URA?
8. Quali misure potrebbero essere prese per fornire ai consumatori una dichiarazione delle condizioni di produzione, quali foraggiamento o forme di detenzione, della carne di vitello importata?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non è a conoscenza di aspetti oggettivi o scientifici che giustifichino nei macelli una deduzione sulla base del colore della carne di vitello.
2. No, al contrario: la carne di vitello rosata è frutto di un foraggiamento dei vitelli conforme alle esigenze della specie a partire dalla terza settimana di vita a base di fieno, mais o altro foraggio grezzo adeguato. Grazie al suo colore, la carne di vitello è chiaramente distinguibile dai consumatori nei punti di vendita rispetto alla carne bovina rossa e può pertanto essere ben collocata sul mercato.
3. Nel foraggiamento dei vitelli l'apporto di ferro e le dosi di foraggio grezzo rivestono un ruolo importante. Per il benessere degli animali è altresì rilevante che essi vengano tenuti in gruppo.
Sia in Svizzera (ordinanza sulla protezione degli animali; RS 455.1 e ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali; RS 916.307.1) sia nell'UE (direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, versione codificata GU L 10 del 15 gennaio 2009 e regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi) vigono norme di cui è fornita una sintesi nella tabella seguente.
ForaggiamentoDetenzione
Apporto di ferroForaggio grezzoDetenzione individualeDetenzione in gruppoCHTenore minimo di 20 mg di ferro per kg di "succedanei del latte quale alimento completo per animali" destinati ai vitelli (calcolato sul 93 per cento di sostanza secca).I vitelli di età superiore a 2 settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio grezzo adeguato.La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.Consentita nelle prime 2 settimane di vita.Obbligatoria a partire dalla 3a settimana di vita, se l'azienda detiene almeno 2 vitelli.UETenore minimo di 30 mg di ferro per kg di succedanei del latte quale alimento completo per animali (calcolato sull'88 per cento di sostanza secca), soltanto per vitelli di peso vivo non superiore a 70 kg. La razione di foraggio deve contenere sufficiente ferro. A partire dalla 2a settimana di vita, la razione di foraggio dei vitelli deve contenere una quantità minima di foraggio grezzo con fibra. Per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane il quantitativo minimo è aumentato da 50 a 250 grammi. Consentita nelle prime 8 settimane di vita.Obbligatoria a partire dalla 9a settimana di vita, se l'azienda detiene almeno 6 vitelli.
Non vi sono informazioni scientifiche consolidate su eventuali conseguenze di queste diverse prescrizioni di foraggiamento e di detenzione sul benessere degli animali. Per quanto concerne le conseguenze sulla qualità si rimanda alle risposte alle domande 1 e 2.
4. Nel 2009 sono stati venduti complessivamente 70 789 kg di antibiotici per uso veterinario. Di questi, 61 643 chilo (87 per cento del totale) erano contenuti in preparati destinati esclusivamente agli animali da reddito (pollame, vitelli, equini, bovini, suini, ovini, ecc.). Gran parte di tale quantitativo è contenuta in preparati da somministrare per via orale. Non vengono rilevati dati precisi sul consumo di antibiotici nell'ingrasso di vitelli.
I vitelli sono detenuti in gruppo e pertanto la terapia è applicata all'intero gruppo. I prodotti ideali a tale scopo sono le premiscele per foraggi medicinali (PFM) che, dopo essere state aggiunte a un alimento per animali o all'acqua possono venir somministrate per via orale quale foraggio medicinale. Nel 2009, complessivamente 48 176 chilo dei principi attivi antimicrobici venduti erano componenti di PFM. Queste ultime vengono impiegate per i vitelli (allevamento e ingrasso), i suini e, in percentuale notevolmente più bassa, anche per il pollame. Numerosi preparati sono quindi omologati per il trattamento di suini e vitelli. Tutte le PFM attualmente omologate da Swissmedic per applicazioni sui vitelli lo sono anche per i suini. Al momento non esiste una ricapitolazione a seconda della specie.
5. Il Consiglio federale ritiene che le misure di prevenzione illustrate di seguito possano contribuire a ridurre l'impiego di antibiotici nell'ingrasso di vitelli.
- Provenienza dei vitelli da un numero ristretto di aziende: attraverso il raggruppamento di vitelli provenienti da un gran numero di aziende diverse, nell'arco di un breve periodo di tempo i singoli animali entrano in contatto con numerosi nuovi germi contro i quali non hanno ancora sviluppato le necessarie difese immunitarie.
- Somministrazione nell'azienda di provenienza di un quantitativo sufficiente di colostro ai vitelli neonati: il latte somministrato nei primi giorni dopo la nascita è fondamentale per un buon sviluppo del sistema immunitario e per la resistenza alle malattie nei vitelli.
- Garanzia di un buono stato di salute dei vitelli prima della vendita e del trasporto.
- Garanzia di condizioni di detenzione (soprattutto il clima della stalla) e di foraggiamento ottimali nell'azienda d'ingrasso.
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che, considerate le attuali strutture dell'agricoltura, l'applicazione pratica di queste misure rappresenta una grande sfida. Poche aziende sono in grado di fornire contemporaneamente un numero elevato di vitelli da ingrasso della stessa età alle aziende specializzate.
6. In linea di massima no: vi sono stime le quali indicano che fino al 90 per cento dei vitelli da ingrasso riceve PFM soprattutto nella fase della messa in stalla. I principi attivi più frequentemente utilizzati sia in Svizzera sia nell'UE sono i sulfamidici e le tetracicline.
7. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) analizza annualmente la partecipazione ai programmi SSRA e URA per le singole categorie di animali. In relazione alla politica agricola 2014-2017, nelle categorie per le quali è stata riscontrata una partecipazione relativamente bassa è stato valutato quale effetto potrebbe avere un aumento dell'aliquota del contributo. L'UFAG ritiene che una maggiorazione dell'aliquota URA possa avere un effetto sostanziale soltanto sulle categorie di vitelli. Nell'ambito della politica agricola 2014-2017, il Consiglio federale ne propone pertanto l'aumento.
8. Gli attori possono applicare le soluzioni di diritto privato nell'ambito della dichiarazione positiva secondo l'articolo 16a della legge sull'agricoltura (LAgr). In relazione alla problematica in questione, il Consiglio federale ritiene che una dichiarazione negativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 18 LAgr, come peraltro richiesta per la carne importata, le preparazioni di carne e i prodotti carnei ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (uso di ormoni e sostanze antimicrobiche per aumentare le prestazioni degli animali), non sia un approccio adeguato.
Risposta del Consiglio federale.