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11.1040 · Interrogazione · 2011-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dopo sei anni di matrimonio con una cittadina svizzera, un uomo di origine marocchina ha ottenuto la naturalizzazione agevolata. Dopo due anni la coppia ha divorziato, il che ha indotto l'Ufficio federale della migrazione ad annullare la naturalizzazione, anche se nessun fatto concreto mette in dubbio la sincerità di tale matrimonio.

Il divorzio - che riguarda una coppia su due - è ormai di fatto vietato alle persone diventate svizzere per matrimonio durante gli otto anni successivi alla naturalizzazione (art. 41 LCit)?

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) può annullare la naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 41 cpv. 1 LCit). L'annullamento di una naturalizzazione presuppone dunque un comportamento abusivo. All'atto pratico, la naturalizzazione conseguita contraendo un matrimonio fittizio con un cittadino svizzero costituisce il caso di abuso più frequente.

Il coniuge straniero di un cittadino svizzero può essere naturalizzato in maniera agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera, vi risiede da un anno e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (art. 27 LCit). Se la coppia vive all'estero, l'unione coniugale deve sussistere da sei anni e il coniuge straniero deve avere vincoli stretti con la Svizzera (art. 28 LCit). In entrambi i casi, la naturalizzazione agevolata è possibile soltanto se i coniugi vivono in un'unione coniugale stabile ed effettiva; non devono avere l'intenzione di separarsi o di divorziare. Per questo motivo, nella prassi in caso di domanda di naturalizzazione agevolata si chiede a entrambi i coniugi di firmare una dichiarazione a tale proposito. Essi sono parimenti resi attenti al fatto che la naturalizzazione può essere annullata conformemente all'articolo 41 LCit in caso di dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.

Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, se poco tempo dopo la naturalizzazione agevolata la coppia si separa oppure è presentata domanda di divorzio, si suppone che il matrimonio sia stato contratto soltanto per ottenere la cittadinanza svizzera. In tali casi, l'UFM può avviare una procedura di annullamento. Nel presente caso la coppia ha divorziato due anni dopo la naturalizzazione agevolata. Tale periodo non è considerato nella prassi l'unico indizio di abuso; piuttosto, nell'ambito di una procedura di annullamento va effettuata una valutazione complessiva delle circostanze. In virtù del margine di apprezzamento conferito dall'articolo 41 LCit, l'UFM può verificare in dettaglio i motivi alla base della separazione o del divorzio tenendo conto di tutte le circostanze del caso. L'UFM revoca la cittadinanza svizzera alla persona naturalizzata soltanto se si tratta effettivamente di un caso di abuso. Se la fattispecie dell'abuso di cui all'articolo 41 LCit non è adempiuta, alla persona naturalizzata non può essere disconosciuta la cittadinanza svizzera nemmeno in caso di separazione o divorzio dal coniuge svizzero.

L'UFM avvia ogni anno circa 150 procedure di annullamento secondo l'articolo 41 LCit; la naturalizzazione è annullata in circa un terzo dei casi (media registrata tra il 2006 e il 2010).

Risposta del Consiglio federale.

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