11.1043 · Interrogazione · 2011-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
È indubbio che l'accordo sui ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri costituisca un mezzo di pressione efficace sul governo italiano nell'ambito delle trattative sulla doppia imposizione.
Al momento della stipulazione di tale accordo (1974), era fatto l'obbligo ai frontalieri di rientrare quotidianamente al proprio domicilio. A seguito della libera circolazione delle persone, tale obbligo è venuto a cadere e i frontalieri sono tenuti a rientrare solo una volta alla settimana.
Inizialmente, come rileva il fiscalista Marco Bernasconi sul "Giornale del Popolo" di venerdì 10 giugno 2011, il tasso di ristorno era stato fissato al 40 per cento. Nel 1984 tuttavia esso venne leggermente ridotto. Infatti le delegazioni svizzera ed italiana, come risulta dal processo verbale sottoscritto dagli allora ministri Stich e Visentini, rilevarono che non tutti i frontalieri tornavano effettivamente al proprio domicilio con cadenza quotidiana. Di conseguenza venne deciso in via presuntiva di ridurre il ristorno dal 40 per cento al 38,8 per cento, attualmente in vigore.
Tale accordo dimostra che il tasso di ristorno è legato al rientro quotidiano dei frontalieri italiani in patria. Ciò che però, a seguito della libera circolazione delle persone che prevede il rientro solo settimanale, è ormai lungi dall'essere il caso per tutti gli oltre 50 500 frontalieri italiani attualmente attivi in Ticino.
Di conseguenza, essendo mutate le premesse iniziali, si impone una sostanziale riduzione del tasso di ristorno del 38,8 per cento.
Nel caso in cui la delegazione elvetica non intendesse far valere questa circostanza nelle trattative con l'Italia, il cantone Ticino - sacrificato nell'interesse generale - deve essere indennizzato dalla Confederazione.
Chiedo pertanto al podevole Consiglio federale:
1. È a conoscenza del processo verbale relativo all'accordo del 1984 sopra citato?
2. Conferma che il tasso di ristorno è legato al rientro quotidiano al domicilio dei frontalieri?
3. Nelle trattative con l'Italia, la delegazione elvetica farà valere la decadenza, a seguito degli accordi bilaterali, dell'obbligo di rientro quotidiano dei frontalieri quale argomento per la riduzione del tasso di ristorno?
4. In caso contrario, il cantone Ticino verrà indennizzato dalla Confederazione? Se no, perché?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è a conoscenza del verbale sull'incontro della Commissione mista italo-svizzera tenutosi a Lugano l'8 e il 9 luglio 1985 per risolvere una serie di problemi in materia di applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Italia (CDI-I), di cui l'accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine (qui appresso accordo sui frontalieri) è parte integrante.
2. La nozione fiscale di lavoratore frontaliero è un concetto autonomo. Il Consiglio federale è del parere che il versamento di una compensazione secondo un tasso prefissato è dovuto soltanto per i lavoratori che adempiono le condizioni poste per essere considerati quali frontalieri ai sensi dell'accordo sui frontalieri e che ogni sera rientrano al loro domicilio in Italia. I lavoratori che non rientrano quotidianamente al loro domicilio in Italia sono tassati in Svizzera, in applicazione della la CDI-I, ma per loro non è versata alcuna compensazione all'Italia. Di conseguenza non è il tasso in quanto tale a essere legato al rientro quotidiano dei frontalieri a domicilio, bensì l'applicazione dell'accordo sui frontalieri.
3. L'articolo 21 paragrafo 1 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) stabilisce espressamente che l'accordo lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di doppia imposizione. In particolare, l'ALC non ha alcun effetto sulla definizione della nozione di lavoratore frontaliero che figura negli accordi fiscali. I cambiamenti che l'ALC ha portato allo statuto di frontaliero saranno discussi nell'ambito dei negoziati con l'Italia. Occorre tuttavia rilevare che l'ALC ha come obiettivo principale quello di facilitare le condizioni lavorative e di soggiorno dei cittadini dell'UE in Svizzera e può avere degli effetti in materia di applicazione dell'accordo sui frontalieri, ma non direttamente sul tasso previsto per calcolare il versamento della compensazione.
4. Il Consiglio federale conferma il suo parere espresso nella sua risposta del 18 maggio 2011 alla mozione 11.3145, nella quale specifica che in mancanza di una base legale la Confederazione non può concedere un cosiddetto risarcimento di questo tipo. Inoltre, favorire il cantone Ticino costituirebbe una discriminazione degli altri cantoni, che in certi casi si trovano confrontati con soluzioni meno vantaggiose in materia di compensazione finanziaria rispetto a quella prevista dall'accordo sui frontalieri.
Risposta del Consiglio federale.