11.3048 · Interpellanza · 2011-03-03
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Di recente, il Consiglio federale ha bloccato vari conti bancari svizzeri di (ex) capi di governo stranieri sulla base dell'articolo 184 della Costituzione federale. Tali interventi hanno generato insicurezza tra gli istituti di credito e i loro clienti.
In proposito si pongono le domande seguenti:
1. Cosa intende il Consiglio federale per "potentato"?
2. Ha stilato delle liste in cui figurano Stati e rispettivi esponenti (capi di Stato ecc.) che, all'occorrenza, consentono di bloccare rapidamente determinati conti? Se sì, quanti sono gli Stati e le persone elencatevi? Le liste sono trasmesse agli istituti di credito in via precauzionale?
3. Bloccare conti prima che giunga una richiesta di assistenza giudiziaria ufficiale da parte di un'autorità autorizzata dello Stato interessato è una misura di emergenza intesa a mantenere i buoni rapporti? Tale modo di procedere è utile a rafforzare la piazza finanziaria svizzera?
4. Le misure sono coordinate con gli altri Stati?
5. Come funziona la comunicazione tra il Consiglio federale e gli istituti di credito? In concreto, il Consiglio federale quando ha informato le banche sulle sue intenzioni?
6. Quali sono, in concreto, i criteri di valutazione della situazione in un Paese che possono portare al blocco di conti su ordine del Consiglio federale?
7. Quali sono i criteri che consentono di distinguere conti di potentati da conti nazionali? Si fanno differenziazioni in termini di provvedimenti se lo Stato in questione è una monarchia o un sultanato/emirato? È garantito che il blocco dei conti consenta a uno Stato di ottemperare ancora ai propri impegni finanziari?
8. Le banche sottostanno all'obbligo di diligenza nell'accettazione di fondi di persone politicamente esposte. Dal 2006 le banche sarebbero state tenute a verificare autonomamente la legittimità di tali valori (art. 322septies del Codice penale "Corruzione di pubblici ufficiali stranieri"). Il Consiglio federale non ritiene ora problematico il fatto che valori considerati regolari e legali per decenni ad un tratto non lo sono più in seguito a un rovesciamento del potere politico in un dato Paese?
9. Il Credit Suisse di recente ha iniziato a emettere Coco-Bond per i suoi grandi azionisti, tra cui figurano anche investitori arabi. Questi ultimi hanno in parte stretti legami con i sovrani del Qatar e dell'Arabia saudita. Cosa succede con i Coco-Bond se tali monarchie/sultanati sono rovesciati?
10. Sono bloccati anche altri valori quali beni immobiliari affinché non possano essere venduti?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel diritto svizzero non esiste una definizione del termine "potentato". Il Consiglio federale, dal canto suo, non ha una definizione specifica e di conseguenza, ove possibile, evita di utilizzare questo termine. Nel contesto dei blocchi patrimoniali disposti recentemente dal Consiglio federale, così come nella legislazione sul riciclaggio di denaro, non si fa riferimento ai "potentati" ma alle "persone politicamente esposte" (PPE). Questo termine è definito in particolare nella legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (RS 196.1) e nell'ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (RS 955.033.0). Secondo questa definizione, sono PPE le persone che occupano o hanno occupato una funzione pubblica preminente all'estero: capi di Stato e di governo, politici di alto rango, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, nonché gli organi superiori delle imprese di importanza nazionale. Sono ugualmente considerate PPE le imprese e le persone fisiche che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o di affari alle suddette persone.
2. Il Consiglio federale segue attentamente la situazione in Nord Africa e Medio Oriente. Tuttavia non rientra nella sua politica compilare liste di tutti i possibili sviluppi che potrebbero verificarsi negli Stati di questa regione.
3. La Svizzera ha un interesse preponderante a evitare che la sua piazza finanziaria sia utilizzata a fini illeciti. Per tale ragione, da anni si impegna in maniera proattiva nella lotta contro il riciclaggio di denaro e la restituzione di averi illeciti. Il Consiglio federale, ad esempio, aveva già effettuato il blocco di averi di PPE nel 1986 nel caso dei fondi di Marcos o nel 1997 per i fondi di Mobutu. Alla luce degli eventi politici delle scorse settimane in Nord Africa, il Consiglio federale ha agito rapidamente bloccando eventuali valori patrimoniali degli (ex) capi di Stato dei Paesi in questione e del loro entourage depositati in Svizzera. Questa decisione persegue un duplice obiettivo: impedire che averi acquisiti illegalmente o fondi pubblici illeciti siano ritirati dalla Svizzera, e permettere alle autorità giudiziarie dei Paesi in questione di presentare alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria. La Tunisia e l'Egitto nel frattempo hanno già sottoposto tale domanda. A seconda del caso, questo procedimento può anche favorire i buoni rapporti tra la Svizzera e questi Paesi, anche se non è lo scopo essenziale delle misure di blocco.
4. No, generalmente le misure di blocco sono state adottate autonomamente dalla Svizzera, senza coordinamento formale con altri Stati. Tuttavia, la Svizzera ha intrattenuto, e intrattiene tutt'ora, contatti informali con altri Stati interessati e in particolare con l'UE in relazione agli sviluppi in Nord Africa e Medio Oriente.
5. L'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari ha debitamente informato gli istituti finanziari delle decisioni prese dal Consiglio federale sul blocco degli averi sopramenzionati. Le informazioni sono state fornite non appena le relative ordinanze sono state pubblicate e sono entrate in vigore.
6. Come indicato in risposta alla domanda 3, il blocco di averi di PPE in Svizzera è disposto soprattutto in vista di una cooperazione successiva sotto forma di assistenza giudiziaria con gli Stati nei quali è avvenuto il rivolgimento politico. Le esperienze passate mostrano che, finché le PPE sono al potere, in questi Stati non viene avviata alcuna procedura penale contro di loro e non è quindi presentata domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera. Pertanto, il blocco degli averi, come quello disposto dal Consiglio federale nelle scorse settimane nel caso della Tunisia e dell'Egitto, è generalmente opportuno soltanto a seguito della caduta del regime.
Nella decisione circa l'emanazione di misure di blocco ai sensi dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, il Consiglio federale tiene conto delle circostanze della fattispecie e in particolare dei criteri seguenti:
- corruzione endemica, generalizzata e nota nella quale si presume siano implicate anche PPE dello Stato in questione e il loro entourage;
- probabilità che gli averi delle PPE dello Stato in questione siano depositati in Svizzera;
- probabilità che una domanda di assistenza giudiziaria in merito a tali averi sia successivamente presentata alla Svizzera.
7. Il blocco di averi riguarda le persone fisiche nonché eventuali organizzazioni e imprese specifiche, ma non è diretto contro gli Stati. Gli elenchi di nominativi indicati nelle appendici delle ordinanze sono esaustivi.
8. La Svizzera possiede una legislazione rigorosa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) che impone agli istituti finanziari precisi obblighi di comunicazione e di diligenza. Le misure previste nel provvedimento mirano essenzialmente a prevenire il deposito in Svizzera di fondi di provenienza illecita. Essendo i fondi di PPE associati a rischi particolarmente elevati, l'obbligo di diligenza è altrettanto stringente. In tal caso, gli intermediari finanziari sono tenuti a chiarire l'origine degli averi depositati e del patrimonio. In presenza di un sospetto fondato che gli averi provengano da attività illecite, che siano soggetti al potere di disposizione di un'organizzazione criminale, che siano connessi a una violazione in materia di riciclaggio di denaro o a un'organizzazione criminale, o che servano al finanziamento del terrorismo, l'intermediario deve informare immediatamente l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e bloccare i relativi valori patrimoniali (art. 9 e 10 LRD). Tale dovere di informazione vale ugualmente se si pone fine a trattative per intraprendere una relazione d'affari a causa dei sospetti citati sopra. Le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro si applicano a tutti gli averi depositati in Svizzera, a prescindere dal fatto che il partner commerciale sia una PPE o meno.
I blocchi degli averi disposti dal Consiglio federale nell'ambito degli eventi in Nord Africa rivestono carattere puramente preventivo e hanno una validità temporale limitata. Non hanno natura né di accusa né di confisca. La liceità dell'origine degli averi bloccati va ora chiarita in sede giudiziale nell'ambito di procedure penali nazionali o di un'assistenza giudiziaria fondata su di esse.
9. Il Credit Suisse (CS) ha indicato che intendeva emettere dei Coco-Bond (Contingent Convertible Bonds), ossia dei titoli obbligazionari che vengono automaticamente convertiti in azioni o svalutati al verificarsi di un evento determinato (trigger). Un fondo sovrano e altri investitori di vari Stati del Golfo si sono già dichiarati disposti ad acquistare i titoli per un importo complessivo di 6 miliardi di franchi svizzeri. Il collocamento dei Coco-Bond da parte del CS avrà luogo non prima dell'autunno 2013; per il momento è stato concluso soltanto un accordo con gli investitori della regione del Golfo per la sottoscrizione dei titoli.
È difficile prevedere le ripercussioni sui Coco-Bond di un eventuale rovesciamento politico nella regione. Il Consiglio federale non avanza illazioni su potenziali sviluppi ma osserva attentamente la situazione. La funzione di garanzia dei Coco-Bond rimane fondamentalmente intatta. In ogni caso, i Coco-Bond sarebbero convertiti in azioni al raggiungimento di determinati valori soglia.
10. A questo proposito le ordinanze di blocco del Consiglio federale sono chiare: secondo l'articolo 1 capoverso 1 di ogni ordinanza, il blocco riguarda esplicitamente non soltanto gli averi ma anche altre risorse economiche, quindi valori patrimoniali di qualsiasi tipo, sia materiali che immateriali, mobili o immobili. Pertanto, è possibile bloccare anche i beni immobili, impedendone la vendita.
Risposta del Consiglio federale.