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11.3068 · Mozione · 2011-03-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Conformemente all'articolo 121 capoverso 4 della Costituzione federale, nel catalogo dei reati per cui è prevista l'espulsione vanno incluse anche tutte le persone, in particolare i cosiddetti predicatori di odio, che incitano pubblicamente alla violenza, all'omicidio o al terrorismo.

Begründung

Sempre più spesso anche in Svizzera sono attivi estremisti stranieri - in particolare islamisti - che incitano pubblicamente all'odio contro l'Occidente o addirittura alla violenza, all'omicidio o al terrorismo. Tali immigrati non costituiscono un arricchimento per la Svizzera, bensì un rischio per la sicurezza del Paese e mettono in pericolo la convivenza pacifica. Vanno dunque espulsi dalla Svizzera. Nel catalogo dei reati per cui è prevista l'espulsione va quindi ripreso in particolare l'articolo 259 del Codice penale. Occorre inoltre valutare l'opportunità di riprendere altri reati correlati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autore della mozione chiede di riprendere disposizioni penali (in particolare l'art. 259 CP) nel catalogo di reati che portano all'espulsione delle persone interessate (nel presente caso i predicatori di odio) in applicazione dell'articolo 121 capoversi 4 e 5 della Costituzione federale. I lavori di attuazione dell'iniziativa popolare per l'espulsione di stranieri criminali sono iniziati. Il DFGP ha incaricato un gruppo di lavoro di stilare, entro metà giugno 2011, un rapporto che illustri come attuare a livello di legge le nuove disposizioni costituzionali. Il Consiglio federale ritiene pertanto prematuro decidere sin d'ora in merito alla ripresa di singoli articoli (quali ad es. l'art. 259 CP) nel catalogo dei reati.

Il Consiglio federale si è espresso in dettaglio in merito al problema dei predicatori di odio nel suo parere relativo alla mozione Baumann J. Alexander 09.4319, "Tolleranza e integrazione per gli imam islamici", in cui ha osservato in particolare che i predicatori che incitano all'odio si servono di discorsi xenofobi, razzisti o antisemiti per suscitare ostilità e violenza contro terzi.

In virtù dell'articolo 67 capoverso 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), l'Ufficio federale di polizia può vietare l'entrata in Svizzera a determinate persone, per esempio ai predicatori di odio, allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Tali persone possono essere espulse in virtù dell'articolo 68 LStr o dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale (RS 101).

Inoltre, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) può emanare divieti d'entrata, allo scopo di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblici, nei confronti di persone che fomentano l'odio contro parti della popolazione (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr in combinazione con l'art. 80 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, OASA; RS 142.201). In queste disposizioni possono rientrare gli imam autori di propaganda violenta o la cui presenza rischia di causare tumulti. L'UFM ha già impedito a tali persone di entrare in Svizzera e partecipare a una manifestazione pubblica. Alle persone regolarmente residenti in Svizzera che incitano alla violenza può essere revocato il permesso di dimora o di domicilio in virtù delle vigenti disposizioni legali (art. 62 lett. c e art. 63 cpv. 1 lett. b LStr in combinazione con l'art. 80 cpv. 1 lett. c OASA). In seguito possono essere allontanate dalla Svizzera e nei loro confronti può essere ordinato un divieto d'entrata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.