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11.3111 · Interpellanza · 2011-03-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'obiettivo perseguito con la 6a revisione dell'assicurazione invalidità (AI) è quello di reintegrare il maggior numero possibile di invalidi psichici. Anche se è encomiabile, ci si può chiedere se sia realistico e realizzabile mediante la legge sull'assicurazione invalidità (LAI).

Il Consiglio federale è disposto a promuovere attivamente l'integrazione delle persone che perdono la rendita AI malgrado siano disabili ai sensi dell'articolo 2 della legge sui disabili (LDis)?

Non ritiene che la LDis offra un quadro legale migliore per favorire la (re)integrazione di queste persone?

Prevede di modificarla integrandovi provvedimenti, per esempio contro le discriminazioni nelle assunzioni, contro i licenziamenti dettati da pregiudizi o in favore degli impieghi accompagnati?

Non ritiene che ciò che è possibile per le donne discriminate a causa del loro sesso possa essere possibile anche per le persone discriminate a causa della loro invalidità, in particolare psichica?

Begründung

Il reinserimento di 16 800 invalidi che soffrono principalmente di problemi psichici e che perderanno la loro rendita AI entro il 2018 è fortemente compromesso perché mancano incentivi concreti per i datori di lavoro. E questo a maggior ragione se si considera che la LAI non persegue lo scopo altruista di lottare contro le discriminazioni professionali nei confronti delle persone invalide. Quando reintegra una persona, l'AI ha il compito, in quanto assicurazione compensatoria, di ridurne o sopprimerne la rendita.

La LDis sembra uno strumento più adeguato per lottare contro le discriminazioni professionali poiché prevede, all'articolo 13, che "in quanto datore di lavoro, la Confederazione si adopera con ogni mezzo a sua disposizione per garantire ai disabili pari opportunità".

Purtroppo la LDis non offre ai disabili, in particolare ai disabili psichici, nessuno strumento giuridico per difendersi contro le discriminazioni professionali, com'è invece il caso della legge sulla parità dei sessi (LPar) che prevede mezzi concreti per le donne discriminate (art. 3, 5 e 10). È pertanto importante integrare nella LDis, che permette di perseguire i fini altruisti enunciati nella LAI, provvedimenti concreti a sostegno della volontà d'integrazione: il lavoro non può essere un obbligo senza essere un diritto.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la promozione della (re)integrazione professionale delle persone con disabilità debba iniziare prima della concessione di una rendita e debba continuare oltre la sua soppressione. Il sistema di rilevamento e intervento tempestivo introdotto con la 5a revisione dell'AI è finalizzato a individuare il più presto possibile le persone interessate, ad accompagnarle e a garantire loro la conservazione dell'attuale posto di lavoro. La 6a revisione dell'AI (1° pacchetto di misure, revisione 6a), che punta ancor più sulla reintegrazione professionale, prevede un sistema di consulenza e accompagnamento mirato che tiene conto della situazione individuale della persona interessata e che si snoda lungo tutto il processo d'integrazione, fino a tre anni dalla soppressione della rendita. L'intero processo di integrazione è inoltre coordinato con il secondo pilastro, le prestazioni complementari, l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione contro gli infortuni. A complemento di queste misure, i provvedimenti previsti dalla legge sui disabili (LDis), finalizzati a eliminare gli svantaggi nei confronti delle persone con disabilità (per esempio nell'accesso a costruzioni, infrastrutture, impianti o veicoli dei trasporti pubblici e a prestazioni), contribuiscono già oggi a migliorare le condizioni quadro che permettono di partecipare alla vita sociale e anche di esercitare un'attività lucrativa.

2. Sia la legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sia la LDis hanno come obiettivo l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. La LAI si prefigge di realizzarla con provvedimenti integrativi adeguati, semplici e appropriati, compensando le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale e aiutando gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile. La LDis, invece, crea le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità, possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e un perfezionamento ed esercitare un'attività lucrativa. Sia la LAI sia la LDis contemplano inoltre la possibilità di sostenere progetti pilota per promuovere l'integrazione professionale. Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti previsti dal diritto delle assicurazioni sociali e dal diritto delle pari opportunità siano complementari e, insieme, concorrano in modo ottimale a favorire l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

3. È vero che l'ordinamento giuridico svizzero deputato a promuovere la (re)integrazione dei disabili contiene pochissime norme regolative, come, per esempio, i divieti di discriminazione. Secondo il Consiglio federale, tuttavia, le prescrizioni vigenti nel diritto del lavoro e dei contratti di lavoro - segnatamente l'obbligo, per il datore di lavoro, di tutelare la personalità del lavoratore - sono sufficienti a garantire la protezione dalla discriminazione. Non va dimenticato che queste prescrizioni sono integrate dagli strumenti della revisione 6a dell'AI, potenziati rispetto al passato, i quali concorrono anch'essi a contrastare le discriminazioni e i pregiudizi. Tali strumenti mirano infatti a una gestione strategica della compensazione degli svantaggi connessi all'integrazione professionale delle persone con disabilità: a titolo di esempio, è previsto un sistema di accompagnamento e consulenza anche per i datori di lavoro. Questi provvedimenti sottolineano nel contempo la maggiore focalizzazione delle misure d'integrazione sui principi dell'impiego assistito.

4. Anche il Consiglio federale è del parere che tutte le persone a rischio di discriminazione abbiano diritto in egual misura di essere protette. Per concretizzare questa protezione, tuttavia, non è strettamente necessario disporre di un insieme di strumenti identici per tutti, ma piuttosto di un insieme di strumenti adeguati alle situazioni specifiche delle persone e al contesto giuridico generale. In Svizzera, la quota delle persone disabili occupate è elevata anche in confronto a quella di Stati che vietano esplicitamente la discriminazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro (per gli indicatori si rimanda al rapporto OCSE 2010 su malattia, disabilità e lavoro: Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers; disponibile in inglese sul sito http://www.oecd.org/document/0/0,3746,de_34968570_34968855_46257920_1_1_1_1,00.html).

Tale dato dimostra che gli strumenti in atto garantiscono una protezione adeguata dalla discriminazione. Il Consiglio federale segue tuttavia con interesse - nell'ottica della creazione di condizioni quadro ottimali per l'integrazione professionale delle persone con disabilità - gli effetti dei divieti di discriminazione vigenti nell'UE in questo settore.

Risposta del Consiglio federale.