11.3139 · Interpellanza · 2011-03-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha adeguato la prassi in materia di allontanamento applicabile ai richiedenti l'asilo provenienti dallo Sri Lanka, decidendo di renderne in parte nuovamente ammissibili gli allontanamenti a motivo di un'evidente distensione della situazione. A partire dal 1° marzo 2011, i cittadini dello Sri Lanka la cui domanda d'asilo è respinta devono di norma lasciare la Svizzera. Questa decisione è chiaramente prematura sul piano dei diritti umani. Anche se in Sri Lanka non si registrano più combattimenti, 200 000 persone vivono pur sempre come rifugiati interni, ampie regioni sono distrutte dalla guerra e minate e soprattutto gli ex richiedenti l'asilo di ritorno dall'estero sono particolarmente a rischio. Ciò riguarda non soltanto i Tamil che vivono nella regione del Vanni in passato controllata dal LTTE e che non devono ancora essere allontanati dall'UFM, bensì tutti i Tamil che potrebbero simpatizzare per una maggiore autonomia in Sri Lanka.
Per questo motivo invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. In che modo garantisce la sicurezza, sul piano umano, di tutti gli ex richiedenti l'asilo allontanati, al loro ritorno in Sri Lanka?
2. Come intende proteggere questi richiedenti, al loro ritorno in patria, dagli attacchi da parte delle forze di sicurezza statali?
3. Quali circostanze lo farebbero ritornare sulla sua decisione?
Begründung
Gruppi a tutela dei diritti umani e organizzazioni internazionali sono unanimi nel ritenere che i Tamil che ritornano in patria siano particolarmente a rischio. La sicurezza dei richiedenti l'asilo di ritorno non è garantita in Sri Lanka. Quelli di loro che hanno un qualsivoglia legame (reale o supposto) con il LTTE - quindi non soltanto gli esponenti di spicco di questa organizzazione - sono ricercati o messi sotto pressione dalle forze di sicurezza statali con avvertimenti, minacce o molestie sessuali nei confronti delle loro mogli. Sono noti casi di incarcerazioni arbitrarie e tortura di Tamil ritornati da parte dei "Central Investigative Departements" dello Sri Lanka. Per esercito e polizia è irrilevante che le persone abbiano aderito volontariamente alla guerriglia o siano state reclutate con la forza. Il 18° complemento costituzionale introdotto a settembre 2010 smantella ulteriormente il sistema dello Stato di diritto.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. I richiedenti l'asilo dello Sri Lanka, la cui sicurezza è minacciata e che devono essere protetti da attacchi da parte delle forze di sicurezza statali, non sono espulsi verso lo Sri Lanka, ma sono riconosciuti quali rifugiati in Svizzera. La minaccia cui sono esposti è accertata individualmente in occasione del trattamento della loro domanda d'asilo. Secondo le attuali valutazioni dell'UFM, il rischio di essere oggetto di attacchi o di arresti arbitrari è particolarmente elevato nel caso di giornalisti critici verso il governo, attivisti per i diritti umani, collaboratori di organizzazioni non governative, politici dell'opposizione o ex attivisti del movimento "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE). Nel 2010 circa 200 persone provenienti dallo Sri Lanka sono state riconosciute quali rifugiati in Svizzera.
Se giunge alla conclusione che nel singolo caso non sussistono seri svantaggi ai sensi della legge sull'asilo e che molto probabilmente tale minaccia non dovrebbe sussistere nemmeno in un prossimo futuro, l'UFM rifiuta la domanda d'asilo.
In un secondo tempo l'UFM esamina se nel singolo caso il ritorno in Sri Lanka è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In occasione di tale esame si tiene conto di eventuali ostacoli individuali all'allontanamento. Nel 2010 circa 500 persone provenienti dallo Sri Lanka sono state ammesse provvisoriamente poiché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragionevolmente esigibile.
Nel caso delle persone provenienti dallo Sri Lanka, il cui allontanamento è ammissibile e ragionevolmente esigibile, il Consiglio federale presuppone che esse non dipendano dalla protezione della Svizzera. Contrariamente a quanto sostenuto dall'autrice dell'interpellanza, secondo cui l'UFM avrebbe deciso soltanto il 1° marzo 2011 di autorizzare di nuovo in parte le espulsioni verso lo Sri Lanka, gli allontanamenti verso questo Paese (regione di Colombo) sono stati ritenuti ragionevolmente esigibili già durante gli scorsi anni (nel 2010 nel caso di 330 persone). Tali decisioni sono state prese tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. Come novità, a partire dal 1° marzo 2011 sarà considerato di principio ragionevolmente esigibile anche il ritorno di richiedenti l'asilo nelle regioni settentrionali e orientali del Paese, ad eccezione della regione del Vanni. Prevedendo tale eccezione l'UFM tiene conto della situazione difficile nella regione precedentemente occupata dal LTTE.
3. L'UFM continua a seguire gli sviluppi della situazione in Sri Lanka con particolare attenzione e nel trattare i singoli casi tiene conto delle conclusioni cui è giunto, lavorando conformemente alle linee guida dell'UE per il trattamento di informazioni sui Paesi d'origine (standard qualitativi UE) e fondandosi, nel caso delle sue valutazioni, tra l'altro su rapporti e analisi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), sulle direttive dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati (ACNUR), sulle informazioni dei Paesi europei e di autorità partner nonché su rapporti delle organizzazioni internazionali in loco. L'UFM è pertanto in grado di valutare in maniera accurata e attendibile la situazione in Sri Lanka e di adeguare alla situazione la sua prassi in materia di asilo e allontanamento. L'attuale adeguamento della prassi di allontanamento è il risultato di una tale ampia valutazione della situazione.
Pertanto il Consiglio federale non ritiene attualmente necessario di ordinare all'UFM di modificare l'adeguamento parziale della prassi in materia di allontanamento in Sri Lanka entrata in vigore il 1° marzo 2011.
Risposta del Consiglio federale.