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11.3170 · Mozione · 2011-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Allo scopo di consentire che i disoccupati, già colpiti da un prolungato periodo di attesa e dall'impossibilità di accedere all'intera gamma delle misure attive, possano beneficiare perlomeno di questa possibilità laddove la situazione occupazionale è più delicata, chiedo al Consiglio federale di adeguare il testo dell'articolo 6 capoverso 1ter dell'OADI prevedendo che il tasso di riferimento non sia quello nazionale ma quello cantonale.

Begründung

Nell'ordinanza che accompagna la nuova LADI è prevista la possibilità, per gli assicurati esonerati dal periodo di contribuzione, di partecipare ad un periodo di pratica professionale durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione degli ultimi sei mesi supera in Svizzera il 3,3 per cento. Si tratta di una tenue breccia nella controproducente esclusione di questa categoria di disoccupati dai provvedimenti del mercato del lavoro.

La possibilità di partecipare a un periodo di pratica professionale dovrebbe quindi essere concessa quando in un cantone si rilevi un tasso medio negli ultimi sei mesi superiore al 3,3 per cento. Si darebbe così seguito all'impegno, espresso dalla presidente della Confederazione commentando l'esito della votazione popolare, di tenere conto del voto contrario dei cantoni latini e della loro situazione occupazionale più sfavorevole.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come stabilito all'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI, in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere per gli assicurati la possibilità di partecipare a un periodo di pratica professionale durante il periodo di attesa. Il Consiglio federale precisa all'articolo 6 capoverso 1ter OADI che la disoccupazione è considerata elevata quando il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento. Il tasso di riferimento del 3,3 per cento è il risultato della media nazionale del tasso di disoccupazione in un ciclo congiunturale.

Secondo il Consiglio federale, la volontà del legislatore è di prevedere la partecipazione ai periodi di pratica professionale soltanto nelle fasi di recessione. Se l'accesso ai periodi di pratica si basasse su un tasso cantonale del 3,3 per cento come richiesto nella mozione, gli assicurati provenienti da cantoni in cui il tasso di disoccupazione è stabilmente più elevato rispetto alla media potrebbero partecipare a periodi di pratica professionale durante il periodo di attesa anche in periodi di elevata congiuntura. Una simile regolamentazione creerebbe pertanto una disparità di trattamento degli assicurati da cantone a cantone.

Gli assicurati che adempiono le condizioni specifiche poste dalla legge hanno la possibilità di partecipare ad altri provvedimenti inerenti al mercato del lavoro durante il periodo di attesa di 120 giorni, ossia ai semestri di motivazione per i giovani che non hanno concluso una formazione (art. 64a cpv. 1 lett. c LADI e art. 6 cpv. 1bis OADI) nonché ai provvedimenti speciali, come gli assegni per il periodo di introduzione, gli assegni di formazione e i sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale (art. 65 segg. LADI). Inoltre, dal 1° aprile 2011 i disoccupati che devono osservare un periodo di attesa di almeno dieci giorni (art. 18 cpv. 1 lett. a-c LADI e art. 6 cpv. 1 OADI) hanno la possibilità di seguire un corso di tecnica di ricerca d'impiego o un corso di bilancio personale e professionale.

Pertanto, il Consiglio federale ritiene che un tasso di riferimento nazionale permetta di evitare disparità di trattamento tra gli assicurati e che sia conforme alla volontà del legislatore di autorizzare i periodi di pratica professionale soltanto nelle fasi di recessione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.