11.3173 · Interpellanza · 2011-03-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
I conti di libero passaggio LPP vengono rimunerati con tassi di interesse, il cui ammontare è soggetto alle regole del libero mercato. In questo ambito suscita interrogativi il fatto che il tasso applicato dall'istituto collettore è perlopiù inferiore a quello versato da altri enti che gestiscono fondi di libero passaggio. Chiedo perciò al Consiglio federale:
- se non ritenga utile valutare la possibilità di fissare, adottando le necessarie basi legali, un tasso minimo anche per la rimunerazione dei conti di libero passaggio;
- se non intenda fare in modo che l'Istituto collettore, per la sua natura pubblica e per il mandato assegnatogli in relazione al libero passaggio, applichi tassi maggiormente in linea con quelli degli altri enti attivi in questo campo. In caso affermativo, cosa può intraprendere per favorire un simile orientamento?
Stellungnahme des Bundesrates
Nella risposta del 21 dicembre 2007 alla mozione del gruppo socialista 07.3694, "Tassi d'interesse sui conti di libero passaggio del secondo pilastro conformi al mercato", il Consiglio federale ha esposto i motivi per i quali non ritiene giustificato prescrivere un tasso d'interesse minimo per gli averi di libero passaggio. Seguendo la proposta del Consiglio federale, il 16 settembre 2009 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione.
Contrariamente agli istituti di previdenza LPP, gli istituti di libero passaggio non hanno né un collettivo di assicurati né datori di lavoro affiliati. Gli istituti di libero passaggio non sono soggetti al principio di solidarietà su cui poggia anche il tasso d'interesse minimo. Al contrario, per loro natura, i conti di libero passaggio sono prettamente individuali e, quando iniziano un'attività lavorativa, gli assicurati devono trasferire il loro capitale. Non sono quindi paragonabili alla previdenza per la vecchiaia in senso stretto della LPP, neanche per quanto riguarda il periodo in cui sono gestiti.
Per poter onorare i propri obblighi quando i conti vengono chiusi, gli istituti di libero passaggio devono disporre di fondi a breve termine e mantenere bassi i rischi. Le loro riserve di fluttuazione non sono sufficienti per poter garantire durevolmente un tasso d'interesse più elevato senza correre notevoli rischi di sottocopertura. Se, sulla base della loro situazione individuale, gli assicurati prevedono di propria iniziativa una durata d'investimento relativamente lunga, il risparmio in titoli offre loro una possibilità con più elevate aspettative di rendimento a medio o a lungo termine (art. 19a OLP). Pertanto, nel settore del libero passaggio tutti gli assicurati possono trovare un'offerta corrispondente alle loro preferenze.
L'istituto collettore, definito come un istituto di previdenza nell'articolo 60 capoverso 1 LPP, agisce anche a titolo di istituto di libero passaggio giusta l'articolo 4 capoverso 3 LFLP. Per l'investimento del patrimonio è soggetto alle norme in materia di investimenti (art. 19 cpv. 3 OLP) e deve costituire sostanziali riserve di fluttuazione, in quanto assume esso stesso la copertura dei rischi d'investimento. Quest'importante differenza rispetto ad altri istituti di libero passaggio giustifica anche i diversi tassi d'interesse applicati agli averi di libero passaggio. Alla fine del 2010 il grado di copertura dell'istituto collettore per il settore del libero passaggio era sì superiore al 100 per cento, ma pur sempre inferiore di circa 10 punti percentuali al grado di copertura previsto. Attualmente il tasso d'interesse è quindi di circa 0,25-0,625 punti percentuali inferiore a quello dei concorrenti presi in considerazione (sei banche). A seconda dell'evoluzione del grado di copertura si alterneranno probabilmente fasi con un tasso d'interesse relativamente basso o relativamente elevato, con una media corrispondente all'incirca a quella dei tassi applicati da altri enti che gestiscono conti di libero passaggio.
Risposta del Consiglio federale.