Pensionamento degli impiegati della Confederazione e mantenimento del livello reale delle rendite
11.3190 · Interpellanza · 2011-03-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Visto il costante allungamento della speranza di vita, negli ultimi anni la Confederazione ha adottato alcune misure, tanto ineluttabili quanto pertinenti, per garantire il finanziamento a lungo termine della Cassa pensioni Publica. Tra queste misure figurano il passaggio al primato dei contributi, la riduzione del tasso d'interesse tecnico e l'introduzione della possibilità per gli impiegati della Confederazione di lavorare oltre i 65 anni.
In questo contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Nella sua politica del personale, il governo persegue l'obiettivo di mantenere il livello reale delle rendite versate agli impiegati della Confederazione, obiettivo che implica il loro adeguamento regolare al rincaro?
2. Dalla sua entrata in vigore, quanti impiegati della Confederazione affiliati a Publica hanno fatto ricorso alla disposizione dell'articolo 88f capoverso 1 dell'ordinanza sul personale federale che recita: "Se una persona percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transitoria secondo il RPIC, il datore di lavoro assume una parte dei costi (spesso il 50 per cento) per il finanziamento della rendita transitoria effettivamente percepita"?
3. Nel corso degli ultimi cinque anni, com'è evoluta l'età media di pensionamento effettivo degli impiegati della Confederazione?
4. Dalla sua entrata in vigore, quanti impiegati della Confederazione affiliati a Publica hanno beneficiato della disposizione dell'articolo 35 dell'ordinanza sul personale federale che recita: "L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, in singoli casi, prolungare il rapporto di lavoro d'accordo con la persona interessata oltre l'età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d'età al massimo"?
5. Il governo considera accettabile e conforme alle proprie aspettative il numero di beneficiari che ha fatto ricorso alla disposizione dell'articolo 35 dell'ordinanza sul personale federale?
Tenuto conto del potere d'acquisto e quindi del benessere delle persone interessate, nonché delle condizioni che favoriscono una crescita economica ragionevole, il mantenimento del livello reale delle rendite versate dalla Confederazione è fortemente auspicabile. Attraverso le domande poste, desideriamo sapere se la prassi attuale in materia di pensionamento degli impiegati della Confederazione è compatibile con l'obiettivo del mantenimento del livello reale delle rendite versate da Publica.
Stellungnahme des Bundesrates
La prassi in materia di pensionamento dell'amministrazione federale garantisce ai suoi collaboratori la libertà di scelta e promuove una gestione autoresponsabile. L'entità della rendita dipende sostanzialmente dal capitale accumulato e dal tasso di conversione applicato che viene calcolato secondo basi statistiche e attuariali concernenti, tra l'altro, l'aspettativa di vita. Le varie misure adottate - come il passaggio al primato dei contributi o l'agevolazione del lavoro a tempo parziale in età avanzata senza riduzione delle rendite - hanno migliorato gli incentivi al prolungamento della vita lavorativa.
1. Fino al 2004, l'adeguamento delle rendite al rincaro avveniva in linea di principio automaticamente. Dal 1° gennaio 2004, l'adeguamento al rincaro era garantito solo per metà. Tale garanzia è stata soppressa con effetto al 1° gennaio 2005. Da allora dipende dal reddito patrimoniale della cassa pensioni. Una compensazione del rincaro con i redditi patrimoniali può essere operata soltanto dopo la costituzione di una riserva di fluttuazione di almeno il 15 per cento. Il 31 dicembre 2010 il grado di copertura di Publica ammontava al 104,5 per cento, quindi ben lontano dalla riserva di fluttuazione del 15 per cento. Se i redditi patrimoniali non permettono alcun adeguamento al rincaro o permettono un adeguamento insufficiente, il datore di lavoro può decidere un adeguamento straordinario al rincaro tenendo conto della situazione economica generale e dei propri mezzi finanziari. Finora il Consiglio federale ha rinunciato a un adeguamento straordinario al rincaro poiché, in base alla situazione economica, non lo riteneva imperativamente necessario e nemmeno finanziabile.
2. Dall'entrata in vigore, il 1° luglio 2009, dell'articolo 88f dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), 370 persone hanno percepito una rendita transitoria presso Publica. La somma dei contributi del datore di lavoro ammontava complessivamente a 18,2 milioni di franchi.
3. L'età media degli impiegati della Confederazione andati in pensione negli anni 2006-2009 ammontava, con pochi scarti da un anno all'altro, a 61,5 anni. Anche nel 2008 questa cifra è rimasta costante sebbene nella prima metà dell'anno si sia registrato un numero di pensionamenti superiore alla media in seguito al cambiamento di primato. Nel 2010 l'età di pensionamento è aumentata a 62,4 anni.
4./5. Secondo i dati del sistema d'informazione concernente il personale BV PLUS, nell'anno dell'entrata in vigore di questa disposizione (2002), 39 persone tra i 65 e i 70 anni lavoravano nell'amministrazione federale. Dal 2006 il numero si è stabilizzato a circa 90 persone di cui circa l'80 per cento è impiegato con uno stipendio orario e con un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento. Fino al 31 dicembre 2010 un possibile prolungamento del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 35 OPers sottostava ad alcune restrizioni (era possibile prolungare il rapporto di lavoro oltre i 65 anni soltanto se per i pertinenti compiti non si trovavano forze di lavoro adatte, se un progetto corrente doveva essere terminato oppure per motivi sociali) che il Consiglio federale ha abolito soprattutto a seguito di considerazioni demografiche. Attualmente non è ancora possibile stimarne le ripercussioni.
Risposta del Consiglio federale.