Lexipedia

11.3243 · Interpellanza · 2011-03-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'attuazione nei cantoni del nuovo finanziamento delle cure sta mettendo in luce ampie divergenze nell'interpretazione dei principi stabiliti dalla legislazione federale in materia di cure ambulatoriali. Le differenze cantonali per quanto riguarda la partecipazione dei pazienti ai costi delle cure sono una delle conseguenze di questa situazione, le quali, benché siano state messe in conto dal legislatore, risultano problematiche per gli stessi pazienti. Le perplessità suscitate in altri settori riguardo ai limiti interpretativi delle pertinenti disposizioni contenute nell'ordinanza sulle prestazioni (OPre, in particolare art. 7 segg.) hanno dato adito agli interrogativi seguenti:

- È possibile dedurre che l'intenzione del legislatore sia di fare in modo che venga finanziata anzitutto la prestazione e non i fornitori di prestazioni, con tutt'al più tariffe differenziate a seconda della forma giuridica del fornitore di prestazioni?

- La libertà dei pazienti di scegliere i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale nell'assicurazione di base continuerà a valere anche per le cure, oppure questa libertà di scelta potrà essere limitata tramite liste oppure attraverso una differenziazione delle tariffe o delle quantità cui si ha diritto, o addirittura attraverso una modifica delle tariffe AOMS fissate nell'OPre?

- Vista la carenza di offerta e di nuove leve, si rende necessaria una gestione dell'offerta? Se ciò fosse il caso, chi ne assumerebbe la responsabilità?

- Nelle disposizioni di attuazione adottate dai cantoni, il Consiglio federale ha già riscontrato irregolarità o attuazioni incompatibili con il diritto federale? Se ciò è il caso, che cosa pensa di fare per rimediare a questa situazione?

Begründung

Nel quadro dell'attuazione del nuovo diritto federale concernente il finanziamento delle cure ambulatoriali, diversi cantoni hanno deciso di adottare chiavi finanziarie dipendenti dai fornitori di prestazioni e in parte anche specifiche misure di limitazione della quantità; queste decisioni, oltre a suscitare qualche dubbio circa la loro compatibilità con il diritto federale, possono ripercuotersi a danno dei pazienti che non sono in grado di pagare da sé le cure supplementari che si rendessero necessarie in caso di malattia. Un accesso differenziato alle prestazioni da parte dei pazienti in ragione del loro prezzo sembra poco compatibile con l'articolo 7a OPre; lo stesso vale per le riscossioni delle prestazioni, differenziate a seconda della forma giuridica del fornitore di prestazioni. Ciò non fa che indebolire la qualità e la sicurezza dell'assistenza ambulatoriale al paziente, nonché l'indispensabile coerenza delle cure.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede la remunerazione delle prestazioni e non quella dei fornitori di prestazioni. L'articolo 41 capoverso 1 LAMal stabilisce che, in caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. Tale disposizione è applicabile anche alle cure dispensate a domicilio.

Il nuovo finanziamento delle cure prevede la ripartizione dei costi tra tre attori: nello specifico, tra l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) che versa un contributo alle cure, l'assicurato che paga un importo limitato e il cantone di domicilio che assicura il finanziamento residuo. Il Consiglio federale ha stabilito i contributi delle cure dispensate a domicilio assunti dall'AOMS (art. 7a cpv. 1 ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31). Questi sono calcolati in ore e sono uguali per tutti i fornitori di prestazioni, siano essi pubblici o privati (cfr. risposta del Consiglio federale del 17 dicembre 2010 alla mozione Joder 10.3770, Contro un'attuazione discriminatoria del finanziamento delle cure). I costi addossati all'assicurato non possono essere superiori al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato nell'OPre (art. 25a cpv. 5 LAMal), ovvero a fr. 15,95 al giorno per le cure dispensate a domicilio. I cantoni possono ridurre tale percentuale a vantaggio dei pazienti. In generale, i cantoni dispongono di un ampio margine di manovra per ridurre il contributo degli assicurati e per regolamentare il finanziamento residuo.

3. Il Consiglio federale si è espresso sulla carenza di personale di cura nella sua risposta del 12 maggio 2010 alla mozione Prelicz-Huber 10.3123, rilevando in particolare che sono state adottate misure in collaborazione con il settore delle professioni mediche, la Confederazione (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, UFFT) e i cantoni (Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE, e Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, CDS), oltre che con le organizzazioni cantonali/regionali del mondo del lavoro in ambito sanitario (ORTRA, Formas per il Ticino). Per attuare dette misure, tali enti hanno adottato congiuntamente il masterplan "Formazione professioni infermieristiche". Con quest'ultimo si vogliono coordinare, fino al 2015, le misure necessarie per la formazione nel settore sanitario, nel rispetto delle competenze delle professioni mediche, allo scopo di raggiungere il numero previsto di formazioni, posti di stage e diplomi di queste professioni. Il settore sanitario (le istituzioni) e i cantoni, cui compete la pianificazione della copertura del fabbisogno di cure, sono responsabili della messa a disposizione e il finanziamento dei posti di stage. A tale scopo, la Confederazione può promuovere progetti di sviluppo della formazione professionale e sostenere prestazioni particolari di interesse pubblico ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10).

4. Le disposizioni di attuazione del nuovo finanziamento delle cure sono in fase di sviluppo. Il legislatore attribuisce ai cantoni una grande responsabilità nell'attuare il nuovo finanziamento delle cure. Come illustrato dal Consiglio federale nella risposta del 17 dicembre 2010 alla succitata mozione Joder 10.3770, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è incaricato di fare il punto sull'attuazione del nuovo sistema nei cantoni. Nel frattempo è stato preparato un rapporto sul sondaggio e sul suo esito destinato alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Il 13 maggio 2011, la CSSS-N ha deliberato in merito e deciso di continuare a monitorare l'attuazione del finanziamento delle cure sulla scorta di un nuovo rapporto che dovrà essere allestito dall'amministrazione entro un anno. Nel rapporto deve essere considerata anche l'attuazione nel settore delle prestazioni complementari. Nell'immediato non sussiste tuttavia alcuna necessità d'intervento.

Risposta del Consiglio federale.

Disparità nelle cure ambulatoriali? | Lexipedia | Lexipedia