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Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese. Principio degli apporti di capitale. 7 miliardi di franchi di perdite fiscali nascosti al popolo

11.3244 · Interpellanza · 2011-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

I fatti che il 14 marzo 2011 il Consiglio federale ha dovuto portare alla luce a seguito delle domande dei parlamentari sono gravi. Non vi è alcun dubbio: il referendum sarebbe passato se popolo e cantoni avessero saputo la verità. Si pongono ora le seguenti domande:

1. Secondo la statistica D52a della BNS, circa il 60 per cento dei titolari di titoli di emittenti svizzeri è svizzero. Circa un terzo di essi non è un investitore istituzionale e soggiace all'imposta sul reddito. Il 20 per cento di 200 miliardi di franchi corrisponde a 40 miliardi, che a un'aliquota fiscale marginale del 34 per cento (ipotesi del CS) significa una perdita fiscale potenziale di ben 13 miliardi di franchi. L'Amministrazione federale delle contribuzioni suppone che la parte imponibile vari tra il 10 e il 15 per cento. Questa stima non è troppo bassa?

2. Quali fasce di reddito e quali patrimoni beneficiano di questa esenzione fiscale? Quale parte va alle persone con un patrimonio superiore a un milione di franchi?

3. A quanto ammontano complessivamente in Svizzera i redditi provenienti da dividendi e interessi e a quanto ammonta la parte che riguarda direttamente le persone fisiche e quella indiretta e non imponibile che concerne le casse pensioni e i fondi? A quanto ammontano le entrate fiscali generate dai redditi del capitale di provenienza svizzera, pari a svariati miliardi di franchi, e dai redditi del capitale di provenienza estera, pari a 102 miliardi di franchi?

4. Qual è stata negli ultimi dieci anni l'evoluzione del reddito da attività lucrativa e delle corrispondenti entrate fiscali nonché del reddito del capitale e delle relative entrate fiscali? Come giudica il Consiglio federale questa situazione?

5. Il governo ritiene equo il trattamento fiscale privilegiato del reddito del capitale, alla luce del fatto che secondo il Wealth Factbook del CS l'1 per cento degli svizzeri possiede il 58 per cento dei beni patrimoniali complessivi?

6. Economiesuisse sostiene che il principio degli apporti di capitale è "conforme al sistema". Questo sistema permette la distribuzione in esenzione fiscale del reddito del capitale, sotto forma di rimborso del capitale, finché il capitale (capitale sociale e aggio) è consumato. E tassata unicamente la distribuzione degli utili cumulati nel frattempo. In tal modo, l'imposizione è differita di anni. Per i titoli di durata illimitata, come le azioni, questo "sistema" ha come risultato che l'imposizione decade completamente. Il Consiglio federale ritiene equo questo sistema?

7. Su quale base costituzionale si fonda questo trattamento privilegiato dei redditi da dividendi?

8. Altri Paesi che applicano il principio degli apporti di capitale impongono gli utili da partecipazione. In quale misura?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le stime dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si basano su informazioni plausibili e su esperienze raccolte durante un lungo periodo nell'ambito del rimborso dell'imposta preventiva. Tali stime (dal 10 al 15 per cento quale parte imponibile; aliquota fiscale marginale dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento) non sono pertanto da considerare troppo basse. Alla luce delle insicurezze concernenti i progetti e la programmazione delle imprese, le differenze rispetto ad altre stime sono qualificabili come minime.

Il Consiglio federale rileva che, sulla base dei dati finora a sua disposizione forniti da società e riguardanti i loro progetti per l'anno 2011, i rimborsi di "riserve aggio" oggi noti e ammontanti a 8 miliardi di franchi comporteranno per il 2011 una perdita di circa 1,2 miliardi di franchi nell'ambito dell'imposta preventiva. Le minori entrate per quest'anno, dell'entità di 2,8 miliardi di franchi (35 per cento di 8 miliardi di franchi), sono compensate dalla diminuzione degli acconti versati nello stesso anno, che corrisponde a circa 1,6 miliardi di franchi. Questa perdita è inerente al sistema. L'entità dei rimborsi regredirà solo a partire dal 2012. L'importo mancante di 1,2 miliardi di franchi verrà quindi compensato negli anni successivi tramite diminuzioni dei rimborsi dell'imposta. Anche gli investitori esteri beneficeranno del rimborso esente dall'imposta preventiva, poiché la Confederazione perderà l'imposta residua che le spetterebbe conformemente alle convenzioni contro la doppia imposizione. L'imposta residua normalmente ammonta al 15 per cento. Da valori medi calcolati su più anni risulta che alla Confederazione rimane circa il 10 per cento delle entrate provenienti dall'imposta preventiva. Il fatto che questo utile provenga da diverse fonti (obbligazioni, fondi di investimento, averi bancari di clienti, dividenti) rende impossibile fornire indicazioni precise riguardanti il segmento dei dividendi. Sulla base di tali valori di riferimento il Consiglio federale stima l'importo della perdita nell'ambito dell'imposta preventiva tra 200 e 300 milioni di franchi su un totale di 8 miliardi di franchi di rimborsi lordi di "riserve aggio".

Sulla base del valore empirico che indica una quota di partecipazione di persone fisiche a società con azioni quotate in borsa del 10 per cento circa, nel caso di un rimborso lordo di 8 miliardi di franchi alle stesse verrebbero versati circa 800 milioni di franchi. Calcolando un'aliquota fiscale marginale del 30 per cento, il danno subito da Confederazione, cantoni e comuni nell'ambito dell'imposta sul reddito ammonterebbe a circa 240 milioni di franchi. Da questo importo andrebbe dedotta, se nota, la quota dei titolari di partecipazioni esteri.

2. Non sono disponibili dati che permettano di rispondere a questa domanda.

3. La suddivisione dei redditi da interessi e dividendi tra le categorie di destinatari menzionate dall'autrice dell'interpellanza non è nota. Neppure i dati sui rimborsi dell'imposta preventiva possono fornire informazioni soddisfacenti. L'entità del gettito fiscale proveniente dall'imposizione di interessi e dividendi non è quantificabile a causa delle modalità di riscossione dell'imposta sul reddito in Svizzera (i vari tipi di reddito vengono sommati e imposti in forma sintetica) e della conseguente mancanza di dati statistici.

4. Negli ultimi dieci anni il gettito fiscale è cresciuto. All'imposta sul reddito prelevata in Svizzera soggiacciono sia i redditi da attività lucrativa che i redditi del capitale. Essi sono tassati congiuntamente e complessivamente, pertanto non è possibile quantificare la loro evoluzione in modo separato come richiesto dall'autrice dell'interpellanza.

5. Prescindendo dall'eccezione costituita dagli utili da capitali di persone fisiche, che godono dell'esenzione fiscale, in Svizzera i redditi del capitale non sottostanno a un'imposizione privilegiata.

6. Il principio degli apporti di capitale statuisce che l'aggio versato da un azionista e messo a disposizione di una società possa essergli rimborsato esente da tasse dalla stessa società. Questo principio è conforme al sistema. Gli utili realizzati da una società sono tassati nel momento della loro distribuzione. Un'imposizione anticipata presso l'azionista risulterebbe inappropriata.

7. Le "riserve aggio" oggetto del rimborso, dal punto di vista della sistematica fiscale e dal 1° gennaio 2011 anche dal punto di vista del diritto tributario, non vanno considerate dividendi poiché tale rimborso non concerne l'utile realizzato. Con l'introduzione del principio degli apporti di capitale il legislatore ha eliminato un'imposizione eccessiva sotto l'aspetto della sistematica fiscale, in linea con il principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 della Costituzione).

8. A differenza della Svizzera, la maggior parte degli altri Paesi assoggetta a imposta gli utili da capitale percepiti da persone fisiche, che comprendono gli utili da partecipazioni. Tuttavia le aliquote fiscali sugli utili da capitale sono talora inferiori alle imposte sul reddito.

La maggior parte dei Paesi OCSE presi in esame assoggetta gli utili da capitale percepiti da persone fisiche nell'ambito dell'imposta sul reddito e sempre la maggior parte di questi Stati assoggetta gli utili da capitale nel loro insieme e a un'aliquota fiscale unica. Di norma sono previste esenzioni dall'imposta. L'esenzione fiscale degli utili da capitale percepiti da persone fisiche raggiunge il massimo livello in Grecia e nei Paesi Bassi, dove su azioni non quotate è prelevato solo il 5 per cento e su partecipazioni determinanti il 25 per cento.

Risposta del Consiglio federale.

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