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11.3294 · Interpellanza · 2011-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le accuse mosse a dicembre 2010 nell'ambito di un rapporto del Consiglio d'Europa nei confronti del primo ministro del Kosovo, Hashim Thaci, comprendono gravi crimini e violazioni dei diritti umani. Il problema è che, prima della guerra del Kosovo, in Svizzera a Thaci era stato conferito lo statuto di rifugiato riconosciuto. All'epoca, attività criminali in nome dell'UCK furono svolte a partire dalla Svizzera.

1. Quali sono stati i motivi alla base della decisione di conferire lo statuto di rifugiato riconosciuto a membri di spicco dell'UCK quali Hashim Thaci, Xhavit Haliti, Bardhyl Mahmuti, Ramush Haradinaj, Azem Syla, Adem Grabovci, Jashar Salihu, Kadri Veseli, Ali Ahmeti (anno di conferimento dello statuto di rifugiato e motivazione per persona)?

2. Prima di conferire lo statuto di rifugiato, sono state richieste informazioni sulle persone summenzionate presso il Paese d'origine, Stati dell'UE o organizzazioni internazionali, come è usuale in una procedura d'asilo ordinaria? In caso negativo, perché no? In caso affermativo, con quale esito?

3. Quali persone summenzionate possiedono attualmente un permesso di dimora o di domicilio? Perché tali permessi non sono stati revocati?

4. A quali persone summenzionate è stato revocato lo statuto di rifugiato oppure è stato vietato di entrare in Svizzera? Per quali motivi?

5. Nel rapporto del 1998 sulla protezione dello Stato sono stati citati per nome i vertici dell'UCK: B. Mahmuti (portavoce all'estero), X. Haliti (gestore delle finanze dell'UCK) e H. Thaci. La Svizzera è stata designata quale base logistica e di finanziamento. Quali contromisure sono state adottate?

6. In che misura la tolleranza mostrata nei confronti dei vertici dell'UCK ha messo e continua a mettere in pericolo la sicurezza interna della Svizzera?

7. Anche i familiari di Bardhyl Mahmuti dispongono di un permesso di dimora o di domicilio in Svizzera? Se sì, perché?

8. Perché Azem Syla, cofondatore dell'UCK, possiede tuttora un permesso di domicilio nel cantone di Soletta?

9. Perché Kadri Veseli, ex comandante e responsabile dei servizi segreti illegali kosovari, dispone di un permesso di domicilio?

10. Perché Thaci ha potuto trasferire il centro dei propri interessi a Zurigo, nonostante non sia mai stato autorizzato a cambiare cantone?

11. Con decreto federale del 3 luglio 2001 a X. Haliti è stato vietato di entrare in Svizzera a tempo indeterminato. Perché la medesima decisione non è stata presa nei confronti di tutti i vertici dell'UCK?

Stellungnahme des Bundesrates

Per ragioni inerenti alla protezione della personalità, il Consiglio federale non può fornire informazioni più dettagliate in merito ad alcune delle domande poste dall'autore dell'interpellanza. Le corrispondenti informazioni vanno trattate in modo confidenziale (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. c della legge federale sull'Assemblea federale; RS 171.10).

1. Tutte le persone menzionate tranne una hanno chiesto asilo in Svizzera. Tra il 20 novembre 1986 e il 16 febbraio 1996 sono state riconosciute quali rifugiati ed è stato concesso loro l'asilo. Sono state in grado di dimostrare o perlomeno di rendere credibile di essere perseguitate dalle autorità dell'ex Jugoslavia a causa delle loro convinzioni politiche.

2. Le autorità preposte all'asilo hanno esaminato ogni domanda singolarmente e in modo accurato. Tra l'altro, sono stati anche effettuati accertamenti attraverso la rappresentanza svizzera nel Paese di origine come pure nei Paesi limitrofi alla Svizzera. Per valutare le domande di asilo si è inoltre tenuto conto delle informazioni generali disponibili in merito alla situazione politica e in termini di diritti umani nell'ex Jugoslavia. In tutti i casi è stata esaminata l'esistenza di motivi di esclusione dall'asilo (cfr. art. 53 della legge sull'asilo; RS 142.31; art. 1F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; RS 0.142.30).

3./7./8./9. Il rilascio e la revoca dei permessi di dimora e di domicilio competono alle autorità cantonali conformemente alla ripartizione delle competenze nel settore degli stranieri. Inoltre, come già indicato nell'introduzione, per ragioni inerenti alla protezione della personalità, il Consiglio federale non può fornire informazioni più dettagliate in merito all'attuale statuto di soggiorno dei familiari delle persone citate. Anche nel caso degli interessati stessi, il collegio governativo è dell'avviso che per motivi inerenti alla protezione della personalità è sproporzionato fornire informazioni più dettagliate di quelle comunicate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

4. Nei confronti delle persone menzionate nella domanda 1 sono state avviate procedure di revoca dell'asilo poco dopo la fine della guerra in Kosovo. Per quanto riguarda il divieto di entrata nei confronti di Xhavit Haliti, rinviamo alle risposte alle domande 5 e 11.

5. Con decisione del 3 luglio 2001, il Consiglio federale ha disposto l'adozione di misure contro militanti impegnati nel conflitto in Macedonia sulla base dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (RS 101). Tra l'altro, ha vietato a Xhavit Haliti, fino a nuovo avviso, di entrare in Svizzera senza esplicita autorizzazione, come pure di fondare, rappresentare o sostenere organizzazioni che abbiano parte attiva alle violenze del conflitto in Macedonia o prestino in modo indiretto il loro sostegno alle parti belligeranti. Il DFGP è stato incaricato eseguire tali decisioni. A carico di altre persone vi erano indizi che portavano a ritenere che esse risiedessero da lungo tempo nell'area del conflitto, operando a favore della fazione albanese, beneficiando tuttavia di un regolare permesso per stranieri in Svizzera. Nei confronti di queste persone il DFGP ha disposto le necessarie misure, nell'ambito delle sue competenze (Ufficio federale di polizia, Ufficio federale della migrazione). Tali misure riguardavano soprattutto lo statuto di soggiorno.

6. Il Consiglio federale ha giustificato l'adozione delle misure descritte nella domanda 5 adducendo che le attività dei militanti impegnati nel conflitto di Macedonia compromettevano la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Tali attività erano atte a compromettere le relazioni della Svizzera con la Macedonia e con gli Stati terzi che, come il nostro Paese, si adoperavano per una soluzione pacifica della crisi nei Balcani, condannando le attività belliche dei nazionalisti albanesi. Sussisteva inoltre il pericolo che le attività fossero condotte dalla Svizzera, compromettendo dunque la sicurezza del nostro Paese.

10. In caso di cambiamento di cantone si applica l'articolo 37 della legge federale sugli stranieri (LStr), secondo il quale i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora devono richiedere dapprima il permesso del nuovo cantone. Se non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 LStr e lo straniero non è disoccupato, i titolari di un permesso di dimora hanno diritto a cambiare cantone. Anche i titolari di un permesso di domicilio hanno diritto a trasferire la loro residenza in un altro cantone se non sussiste alcun motivo di revoca secondo l'articolo 63 LStr. Siccome il cambiamento di cantone è di competenza dei cantoni, l'Ufficio federale della migrazione non dispone di dati più precisi in merito al caso menzionato.

11. Nella sua decisione del 3 luglio 2001, il Consiglio federale ha esaminato la situazione di undice persone, tutte considerate esponenti di spicco dell'UCK.

Nei confronti di tre persone, tra cui Xhavit Haliti, sono state applicate misure fondate direttamente sulla Costituzione federale. Nei confronti di due di esse, compreso Xhavit Haliti, il Consiglio federale ha emanato divieti di entrata, in quanto tali persone vivevano principalmente all'estero dal 1998. Alla terza persona è stato vietato l'esercizio di attività di propaganda e comminata l'espulsione in caso di violazione del divieto, in quanto tale straniero risiedeva effettivamente in Svizzera.

Nel caso delle restanti otto persone, il Consiglio federale ha preso atto che il DFGP (Ufficio federale di polizia, Ufficio federale della migrazione) avrebbe attuato le misure necessarie per adottare le decisioni appropriate alla situazione, quali una revoca dello statuto di rifugiato e/o una revoca del permesso di dimora e/o un divieto di entrata. In seguito sono state effettivamente adottate misure tese ad allontanare queste persone.

Risposta del Consiglio federale.