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11.3303 · Mozione · 2011-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) in modo che l'argento sotto forma di monete o di lingotti sia esentato dall'imposta sul valore aggiunto.

Begründung

Le banche centrali di tutto il mondo hanno aumentato massicciamente la massa monetaria. La conseguente inflazione equivale a un'imposizione dei cittadini: per salvaguardare il proprio potere d'acquisto un numero crescente di risparmiatori investe sul mercato dei metalli preziosi. L'oro come bene di investimento è esentato dall'imposta sul valore aggiunto. In tal modo si può promuovere la responsabilità individuale. L'articolo 107 capoverso 2 LIVA, rispettivamente l'articolo 44 dell'ordinanza sull'IVA , devono essere applicabili in modo analogo anche all'argento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo riscossa a ogni stadio del processo di produzione e di distribuzione con deduzione dell'imposta precedente. Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero (art. 1 cpv. 1 della legge sull'IVA, LIVA). In tal modo tutte le prestazioni che vengono fornite su controprestazione sul territorio svizzero soggiacciono all'IVA a meno che non siano escluse o esentate in base alla LIVA.

Dal 1954, con un'interruzione dal 1° gennaio 1980 al 30 settembre 1986, le cifre d'affari imponibili in Svizzera e l'importazione di oro monetario sono esentate dall'imposta sulla cifra d'affari. Anche la LIVA entrata in vigore il 1° gennaio 2010 nell'articolo 107 dà al Consiglio federale la competenza di emanare, in deroga alla legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di monete d'oro e di oro fino. Il Consiglio federale ha fatto uso di tale competenza, e ha statuito nell'articolo 44 dell'ordinanza sull'IVA che le operazioni con monete d'oro e l'oro fino sono esenti dall'imposta sull'IVA. In questo punto la LIVA coincide dunque con il diritto europeo.

Per la fornitura di argento sotto forma di moneta o lingotti il diritto europeo non prevede l'esenzione dall'IVA e non sono in corso sforzi per modificare la situazione. Tali forniture soggiacciono all'aliquota normale. Soltanto in Germania per determinate monete d'argento viene applicata l'aliquota ridotta del 7 per cento.

Gli investimenti in argento sono aumentati soprattutto perché si prevedeva un incremento dei prezzi che negli ultimi anni ha effettivamente avuto luogo. Ciò può essere positivo per gli investitori. Occorre tuttavia tener conto del fatto che l'argento è anche un'importante materia prima per l'industria svizzera di trasformazione. La scarsezza e l'aumento dei prezzi legati agli investimenti speculativi in argento mettono l'industria in grande difficoltà. Non è quindi nell'interesse della piazza produttiva elvetica esentare l'argento dall'IVA.

Tra il 2001 e il 2008 le esportazioni di argento greggio hanno superato le importazioni di 14 milioni di franchi in media all'anno. Nel 2009 e nel 2010, gli anni del boom dell'argento, si è invece registrata una grande eccedenza delle importazioni, pari a rispettivamente 737 e 310 milioni di franchi. In anni normali un'esenzione dell'argento in moneta o in lingotti comporterebbe quindi soltanto irrilevanti minori entrate. Negli anni di boom, per contro, le minori entrate potrebbero elevarsi a 40 milioni di franchi.

Oltre all'oro e all'argento è possibile comprare anche lingotti di platino, palladio e altri metalli nobili a scopi di investimento. Se si esenta l'argento, per ragioni di parità di trattamento bisognerebbe esentare dall'IVA anche questi metalli nobili in forma di lingotti.

Inoltre, l'esenzione renderebbe il contrabbando di argento nell'UE estremamente attrattivo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.