11.3332 · Mozione · 2011-04-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
A sostegno delle disposizioni in materia di tratta di esseri umani, occorre integrare il Codice penale con un divieto di accattonaggio per minori:
"L'accattonaggio in Svizzera è vietato ai minorenni. Chi chiede l'elemosina in compagnia di minorenni o sostiene attivamente minorenni nell'accattonaggio è punito conformemente all'articolo 219 del Codice penale".
Begründung
In molte città svizzere spuntano periodicamente bande di accattoni, gestite dietro le quinte da organizzazioni criminali. Il denaro raccolto confluisce nelle casse del crimine organizzato. Spesso a tali fini sono impiegati bambini o sono persino "affittati" neonati, in casi estremi i bambini vengono addirittura mutilati. La fattispecie della tratta di esseri umani è quindi adempiuta. Nel Codice penale non vi sono lacune sotto questo punto di vista. All'atto pratico risulta tuttavia molto difficile individuare coloro che gestiscono le fila e liberare i bambini dalle organizzazioni criminali. Alcune città sono impotenti dinanzi al problema, in altre non si può procedere contro le bande di accattoni per motivi politici. Pertanto le disposizioni in materia di tratta degli esseri umani vanno integrate con un divieto di accattonaggio per minori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per il Consiglio federale è importante che i bambini non vengano istruiti a elemosinare o addirittura strumentalizzati dagli adulti. Secondo il Codice penale (art. 335 cpv. 1; RS 311.0) ai cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia che non sono regolate dalla legislazione federale. La Confederazione ha rinunciato a iscrivere nel Codice penale un divieto di accattonaggio. Di conseguenza, i cantoni si sono avvalsi della loro competenza legislativa, emanando divieti generali di accattonaggio o delegando la questione ai comuni. Nel frattempo quasi tutte le maggiori città svizzere, ad eccezione di Berna e Losanna, prevedono un divieto di accattonaggio. La mozione intende limitare le competenze cantonali nell'ambito dell'accattonaggio. In particolare, in futuro le città e i comuni che per ragioni politiche hanno finora rinunciato a introdurre un divieto di accattonaggio dovrebbero perlomeno procedere contro coloro che chiedono l'elemosina in compagnia di minorenni o che sostengono attivamente minorenni nell'accattonaggio.
Oltre ai divieti cantonali o comunali di accattonaggio, anche il Codice penale svizzero tiene già ampiamente conto di quanto auspicato dal Consiglio federale. Da un lato, le persone responsabili dell'assistenza e dell'educazione possono rendersi punibili secondo l'articolo 219 del Codice penale (violazione del dovere di assistenza o educazione) se si fanno accompagnare da minori nel chiedere l'elemosina o se incoraggiano questa situazione prestando i loro figli ad altre persone a tale scopo. In tal modo si pregiudica infatti lo sviluppo fisico o psichico dei minori, poiché li si incita a commettere reati e si impedisce loro di frequentare la scuola. Dall'altro, se un minore è sottratto alle persone responsabili dell'assistenza e dell'educazione contro la loro volontà, può essere adempiuta anche la fattispecie della tratta di esseri umani (art. 182 del Codice penale).
Inoltre, per combattere e prevenire il traffico e la tratta di esseri umani, la Confederazione gestisce dal 2003 il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), che garantisce il coordinamento tra tutti i servizi coinvolti ed elabora strumenti e strategie tesi a lottare contro tali forme di criminalità.
Come constata anche l'autrice della mozione, non sussiste una lacuna legislativa riguardo al fenomeno dell'accattonaggio organizzato, bensì si tratta di un problema d'esecuzione. Ciò è dimostrato anche dalle esperienze maturate dalla città di Berna, che nel 2009 ha lanciato un progetto a lungo termine, teso a combattere l'accattonaggio organizzato. Il potenziamento dei controlli ha reso la vita sempre più difficile alle bande di accattoni, molti dei quali sono spariti dalla città, ma non ha consentito di individuare le persone che gestivano le bande. Nemmeno la modifica proposta dall'autrice della mozione potrebbe cambiare la situazione, tanto più che soprattutto in caso di sospetto di tratta di esseri umani le autorità di perseguimento penale dispongono già oggi di tutte le misure coercitive previste dal diritto di procedura penale (p. es. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, inchiesta mascherata). Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene opportuno introdurre su scala federale un divieto di accattonaggio per minorenni.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.