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Finanziamento delle cure. Onere finanziario supplementare considerevole per le persone bisognose di assistenza in singoli cantoni

11.3337 · Interpellanza · 2011-04-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dopo la messa in atto del nuovo ordinamento per il finanziamento delle cure nella maggior parte dei cantoni, il 1° gennaio 2011, emergono già differenze nell'interpretazione del diritto federale. In alcuni cantoni, per esempio in quelli di Basilea Campagna e di Soletta, il nuovo ordinamento provoca un onere finanziario supplementare considerevole per gli ospiti di istituti bisognosi di assistenza.

I contributi per le cure soggette all'obbligo di rimborso secondo la LAMal sono definiti dettagliatamente all'articolo 7a capoverso 3 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre). Il cantone di Soletta, ad esempio, ha stabilito che l'ente pubblico non deve partecipare ai costi, vale a dire che nel livello dei bisogni di cure più alto devono bastare i 108 franchi al giorno a carico delle casse malati e i fr. 21.60 al giorno a carico del singolo ospite. Sul fronte opposto, i comuni del cantone di Obvaldo versano, per il medesimo livello, contributi per le cure soggette all'obbligo di rimborso secondo la LAMal fino a 200 franchi al giorno come finanziamento residuo secondo l'articolo 25a capoverso 5 LAMal. Le tasse di assistenza non soggette all'obbligo di rimborso secondo la LAMal, contrariamente alle cure soggette a tale obbligo, variano enormemente: nel cantone di Zugo sono limitate al 15 per cento del totale dei costi per l'assistenza e le cure, mentre nel cantone di Obvaldo ammontano al 18 per cento. Nel cantone di Basilea Campagna, invece, la parte delle tasse di assistenza fatturate ai singoli istituti è pari al 60 per cento del totale dei costi per l'assistenza e le cure (ossia circa 200 franchi al giorno): fino al 20 per cento sarebbe adeguato. Pertanto le tasse di assistenza sono più elevate delle tasse di cura soggette all'obbligo di rimborso secondo la LAMal.

Le tasse di assistenza elevate generano costi supplementari per gli ospiti degli istituti bisognosi di cure dell'ordine di diverse migliaia di franchi al mese. Per i diretti interessati questa situazione non è sostenibile. Sono costretti a procedere individualmente contro la prassi di applicazione del proprio cantone. Nel cantone di Basilea Campagna sono già stati registrati numerosi ricorsi e azioni legali. Molti ricorsi sono stati interposti anche presso il sorvegliante dei prezzi.

In merito poniamo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Il 7 marzo 2011 il Consiglio federale ha preso atto del fatto che i cantoni, che indirettamente non si attengono all'obbligo di finanziamento dei maggiori costi di assistenza secondo l'articolo 25a capoverso 5 LAMal, violano il diritto federale. Come intende garantire la corretta attuazione del diritto federale?

2. Come giudica l'attuazione del finanziamento delle cure nei cantoni?

3. È disposto a emanare direttive sul finanziamento delle cure che delimitino le cure soggette all'obbligo di rimborso secondo la LAMal e l'assistenza, e a potenziare gli strumenti di vigilanza dell'UFSP e del sorvegliante dei prezzi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, il legislatore ha previsto la ripartizione dei costi tra tre attori: l'assicuratore malattie LAMal, l'assicurato e il cantone di domicilio. Nella legge è stabilita la parte di finanziamento a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e la partecipazione massima dell'assicurato, mentre il finanziamento residuo incombe esclusivamente ai cantoni.

Nella sua risposta del 7 marzo 2011 alla domanda Weber-Gobet 11.5070, il Consiglio federale ha fatto presente a tal proposito che i fornitori di prestazioni devono tenere una contabilità analitica trasparente e che non possono fatturare agli assicurati prestazioni di cura LAMal sotto la voce "prestazioni di assistenza". In altre parole, la revisione della LAMal non autorizza né i cantoni né i fornitori di prestazioni a incorporare i costi non coperti delle prestazioni fornite nelle case di cura nella tassa di assistenza o nelle spese di vitto e alloggio o a introdurre una nuova tassa a tal fine. Spetta ai cantoni provvedere affinché i costi generati nelle case di cura siano presentati in modo trasparente e le tasse fatturate per ogni tipo di prestazione siano conformi alla legge.

2./3. Un sondaggio sull'attuazione del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure ha messo in luce differenze tra le disposizioni di applicazione cantonali. Tali divergenze derivano direttamente dalla competenza, attribuita ai cantoni dal legislatore, di disciplinare essi stessi il finanziamento residuo. Nella sua risposta all'interpellanza Schenker Silvia 11.3252, "Nuovo finanziamento delle cure. Conseguenze negative per le persone bisognose di cure assistite a domicilio", il Consiglio federale ha fatto presente che la ripartizione delle competenze dei cantoni voluta dal legislatore non deve essere messa in discussione. In merito al sondaggio e ai suoi risultati, è stato presentato, il 13 maggio 2011, un rapporto alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Quest'ultima ha deciso di continuare a monitorare l'attuazione del finanziamento delle cure sulla base di un nuovo rapporto che dovrà essere allestito dall'amministrazione entro un anno. Non ha però rilevato una necessità d'intervento nell'immediato.

I compiti del sorvegliante dei prezzi sono definiti all'articolo 4 della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20) e consistono nel sorvegliare l'evoluzione dei prezzi, nell'impedirne l'aumento e il mantenimento abusivo, nonché nell'informare il pubblico in merito alla propria attività. È fatta salva la sorveglianza di taluni prezzi da parte di altre autorità. In particolare, il sorvegliante dei prezzi ha il diritto di formulare raccomandazioni relative ai prezzi stabiliti o approvati da autorità (art. 14 LSPr) e dunque anche alle tasse cantonali degli istituti medico-sociali.

Riguardo alle competenze dei cantoni in materia di finanziamento residuo e ai compiti del sorvegliante dei prezzi suesposti, un rafforzamento degli strumenti di sorveglianza contraddirebbe la volontà espressa finora dal legislatore.

Come indicato nell'interpellanza Schenker Silvia summenzionata, il Consiglio federale ritiene che una valutazione a medio termine sarebbe opportuna e, se del caso, permetterebbe di esaminare la necessità di proporre altre misure.

Risposta del Consiglio federale.

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