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Niente viaggi di vacanza per i rifugiati con permesso F

11.3383 · Mozione · 2011-04-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di impedire che gli stranieri ammessi provvisoriamente abusino del nostro diritto alla permanenza:

a. reintroducendo la normativa precedente relativa ai viaggi da parte di rifugiati con permesso F e autorizzando i viaggi all'estero soltanto in determinati casi;

b. revocando senza indugio l'ammissione provvisoria nei casi in cui tali viaggi sono stati effettuati senza autorizzazione o indicando falsi motivi.

Begründung

Da quando è entrata in vigore la revisione dell'ordinanza del 1° marzo 2010 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, le persone ammesse provvisoriamente, titolari di un permesso F, sono esentate dall'obbligo di indicare motivi di viaggio specifici, anche quando chiedono un visto per ritornare da viaggi all'estero.

Si è constatato che le persone ammesse provvisoriamente intraprendono sempre più spesso viaggi nel Paese d'origine; il numero di richieste ha subito una crescita esponenziale: solo nel 2010 sono stati autorizzati 2600 viaggi.

Questa situazione suscita una forte incomprensione in seno alla popolazione. Il nostro Paese deve continuare ad offrire aiuto e protezione ai veri rifugiati, che rischiano la vita o l'integrità personale nel Paese d'origine, ma non deve sostenere e accogliere i falsi rifugiati.

Simili abusi vanno vietati rigorosamente. L'asilo e la protezione della Svizzera sono concessi soltanto alle persone che rischiano effettivamente di essere esposte a persecuzioni e minacce alla vita o all'integrità personale nel Paese d'origine e non a quelle che vi si recano per trascorrervi le vacanze: in questo caso non sussiste né lo statuto di rifugiato né il diritto a chiedere asilo in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua risposta al postulato Haller 11.3047, "Persone ammesse provvisoriamente: viaggi nel Paese d'origine", il Consiglio federale si è già espresso in merito alla questione. Si rinvia pertanto alle argomentazioni ivi esposte. L'analisi effettuata dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha evidenziato alcune lacune nella riveduta ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV; RS 143.5), in vigore dal 1° marzo 2010, che andrebbero colmate. Attualmente si sta redigendo un rapporto esplicativo sui risultati dell'analisi, il quale sarà disponibile nell'autunno 2011.

Nella mozione non si distingue chiaramente tra persone ammesse provvisoriamente con qualità di rifugiato e quelle senza detta qualità. Tale distinzione è tuttavia determinante per l'attuazione giuridica della presente mozione.

Conformemente alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano della qualità di rifugiato possono viaggiare. Secondo l'articolo 63 capoverso 1 lettera b della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), la qualità di rifugiato è tuttavia disconosciuta se esse tornano nel Paese d'origine.

Dall'ultima revisione dell'ODV le persone ammesse provvisoriamente sprovviste della qualità di rifugiato sono esentate dall'obbligo di indicare motivi specifici di viaggio. Una possibile causa dell'attuale problema giustamente indicato nella mozione sembra risiedere in questa normativa. Attualmente l'UFM sta vagliando eventuali varianti per adeguare l'ordinanza. Il Consiglio federale prenderà una decisione in merito ancora nel corso di quest'anno. Le richieste avanzate nella mozione sono pertanto soddisfatte.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.