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11.3443 · Interpellanza · 2011-04-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l'articolo 7 OIntS agli stranieri che esercitano un'attività di consulenza o insegnamento, ad esempio quali consulenti religiosi o insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine, può essere rilasciato un permesso di soggiorno se tra le altre cose possiedono conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro equivalenti al livello di riferimento B1 e hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera (art. 5 cpv. 3) e sono in grado, in caso di necessità, di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza.

Nonostante queste disposizioni, vi sono persone nel nostro Paese che predicano contenuti contrari al rispetto della dignità umana. Lo scorso anno un documentario della televisione svizzera ha confrontato cinque prediche del venerdì in moschee arabe. Tre di queste presentavano contenuti delicati dal punto di vista ideologico.

In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

- Quante domande di permesso di dimora per predicatori sono presentate all'anno?

- Quali requisiti sono esaminati per i predicatori?

- Come può essere garantito un maggior controllo dei predicatori?

- Sono verificati anche i requisiti dei predicatori che entrano in Svizzera con un visto turistico?

- Come si garantisce che i predicatori abbiano dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera?

- Come è garantito il rispetto del sistema giuridico da parte di gruppi religiosi?

- I gruppi religiosi possono essere chiamati in causa se diffondono contenuti contrari al rispetto della dignità umana?

- Che cosa succede se un predicatore non soddisfa ancora i criteri della conoscenza della lingua al momento del rinnovo del permesso di dimora conformemente all'articolo 7 capoverso 2 OIntS?

Begründung

I predicatori rappresentano modelli da seguire e sono corresponsabili dell'integrazione degli appartenenti alla loro religione nella società in cui si trovano. Per via del loro ruolo di rappresentanti di norme e valori religiosi, i predicatori sono considerati dai credenti e dall'autorità pubblica persone influenti. I contenuti contrari al rispetto della dignità umana non sono compatibili con il nostro sistema giuridico e con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e non possono pertanto essere tollerati.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dal 2005 l'Ufficio federale della migrazione (UFM) riceve annualmente per consulenti religiosi 40-60 richieste di permessi di dimora superiori a un anno. Inoltre, ogni anno pervengono all'UFM circa 20-40 richieste per brevi impieghi di quattro mesi al massimo.

2. L'UFM esamina i requisiti in materia d'integrazione (art. 7 OIntS) come pure le condizioni personali e per il rilascio di un permesso di lavoro (art. 21-23 LStr). Possono essere ammessi soltanto consulenti religiosi che dispongono di una formazione teologica approfondita, esperienza professionale e buone conoscenze di una lingua nazionale.

3. Le condizioni di soggiorno e d'entrata sono controllate. Gli stranieri che intendono entrare in Svizzera non devono costituire un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici o la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 5 cpv. 1 LStr). Oltre alle condizioni personali, si procede anche a una verifica nei confronti del datore di lavoro.

4. Se lo scopo è la predicazione, non è consentito entrare in Svizzera con un visto turistico. Trattandosi di un soggiorno sottoposto ad autorizzazione, un visto può essere rilasciato soltanto una volta ricevuto il nulla osta del cantone. Conformemente alla prassi, è possibile rilasciare visti per brevi soggiorni non sottostanti ad autorizzazione (p. es. partecipazione a una festa religiosa senza predicare). L'esame è incentrato sulle condizioni d'entrata (scopo del viaggio, contenuto della manifestazione). Non si può escludere che al momento della richiesta del visto una persona millanti quale obiettivo un soggiorno turistico, mentre in realtà intende svolgere un'attività religiosa. Le autorità preposte al rilascio dei visti ne sono consapevoli e verificano le domande in modo molto approfondito. Il fatto di utilizzare un visto turistico per un altro scopo può essere sanzionato con una multa, l'espulsione o un divieto d'entrata.

5. Il rilascio del visto può essere vincolato alla frequentazione di un corso di lingua o d'integrazione da parte del richiedente (art. 54 cpv. 1 LStr in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 lett. c OIntS). Se sussistono indizi secondo cui una persona potrebbe violare la sicurezza e l'ordine pubblici o compromettere la sicurezza interna o esterna, la domanda è sottoposta a una verifica approfondita che coinvolge altre autorità (fedpol e SIC; cfr. anche la risposta alla domanda 7).

6. I gruppi religiosi non ricoprono funzioni statali, bensì sono considerati associazioni formate da privati e quindi i principi dello Stato di diritto sono applicabili in misura limitata (cfr. art. 5 cpv. 3 Cost., art. 6 Cost., art. 35 cpv. 3 Cost.). Come il Consiglio federale ha già osservato in merito all'interpellanza Schlüer 10.3501, "Scritti religiosi che incitano a commettere atti violenti punibili" del 17 giugno 2010, l'ordinamento giuridico svizzero pone limiti legali alle libertà sancite dalla Costituzione. In virtù della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), le autorità competenti possono inoltre adottare provvedimenti preventivi per evitare che la sicurezza interna venga compromessa.

7. Le persone che violano beni giuridici protetti dal diritto penale possono essere punite (cfr. p. es. art. 261, 261bise 265 segg. CP). Secondo l'articolo 62 seg. e 64 segg. LStr, vi è la possibilità di revocare il permesso ed eseguire misure di allontanamento o di respingimento ed espulsioni. I gruppi religiosi possono essere sanzionati penalmente soltanto alle condizioni di cui all'articolo 102 CP.

Le associazioni religiose che incitano pubblicamente a infrangere la legge o che violano l'ordine pubblico possono essere vietate. In virtù degli articoli 184 e 185 della Costituzione, il Consiglio federale può emanare ordinanze o decisioni a tutela della sicurezza interna e delle relazioni esterne. Inoltre, nel quadro dell'articolo 13 LMSI, il SIC è autorizzato a richiedere informazioni ad autorità ed organizzazioni qualora sussista il sospetto fondato che si stiano preparando o eseguendo attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

8. Se una persona non adempie ancora i requisiti linguistici di cui all'articolo 7 capoverso 2 OintS alla scadenza del permesso, a seconda del caso e delle circostanze l'autorità competente fissa un termine supplementare o revoca il permesso di dimora in applicazione dell'articolo 62 lettera d LStr.

Risposta del Consiglio federale.