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11.3447 · Interpellanza · 2011-04-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore la legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, che disciplina la ripartizione dei costi delle cure e la loro assunzione da parte di assicuratori malattie, assicurati e cantoni. Diversi cantoni hanno fissato un tetto massimo per i costi effettivi delle cure di cui all'articolo 7 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre) e previsto importi inferiori a tali costi per il calcolo dei contributi versati dall'ente pubblico per il finanziamento residuo. Tuttavia, questo non permette di raggiungere l'obiettivo perseguito con il nuovo finanziamento delle cure, ossia la copertura integrale dei costi delle cure da parte di casse malati (9 franchi per ogni livello dei bisogni), ospiti delle case di cura (al massimo il 20 per cento o fr. 21.60 al giorno) e ente pubblico. In alcuni cantoni, le cosiddette tasse per l'assistenza - non rimborsate dall'assicurazione malattie e non considerate costi di cura ai sensi della LAMal - sono più elevate che in altri. Il trasferimento di determinati costi sulle tasse per l'assistenza cagiona oneri supplementari agli ospiti delle case di cura bisognosi di prestazioni. Tale situazione non rispecchia la volontà del legislatore.

Un'ulteriore lacuna nell'esecuzione del nuovo ordinamento di finanziamento delle cure è data dall'assenza di una convenzione intercantonale. Dato che i cantoni applicano i propri limiti di finanziamento anche per la copertura dei costi dei loro cittadini ospiti in case di cura al di fuori dei rispettivi territori, si vengono a creare situazioni in cui il finanziamento residuo non copre i costi delle cure secondo la LAMal.

L'UFSP ha condotto un sondaggio tra i cantoni sullo stato dell'attuazione del nuovo finanziamento delle cure. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Ha analizzato i risultati del sondaggio? Se sì, quali sono le conclusioni che ne ha tratto sull'efficacia del nuovo finanziamento delle cure nei cantoni? Se no, quando saranno conclusi il sondaggio e la valutazione dei risultati?

2. Quali misure adotterà se risulterà che il limite alla partecipazione degli assicurati ai costi delle cure voluto dal legislatore non è applicato in tutti i cantoni?

3. Quali misure può adottare per far sì che i cantoni disciplinino il finanziamento residuo cantonale in modo da colmarne le lacune?

4. Quali misure intende adottare per garantire il finanziamento residuo intercantonale mediante una convenzione tra cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua risposta del 17 dicembre 2010 alla mozione Joder 10.3370, il Consiglio federale ha dichiarato che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) avrebbe effettuato, in collaborazione con la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), un sondaggio tra i cantoni per conoscere lo stato d'attuazione del nuovo finanziamento delle cure. Dal sondaggio, nel frattempo concluso, emerge in particolare che l'attuazione varia molto da un cantone all'altro. Visto però che il legislatore ha attribuito ai cantoni la competenza di disciplinare il finanziamento residuo, non vi è nulla da eccepire su questo dato di fatto. In generale si può constatare che la grande maggioranza dei cantoni ha regolamentato e quindi assicurato il finanziamento residuo. Apparentemente soltanto due cantoni non hanno previsto alcuna regolamentazione, ciò che contravverrebbe all'articolo 25a capoverso 5 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).

2. Nel frattempo è stato preparato un rapporto sul sondaggio e sul suo esito destinato alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N). Il 13 maggio 2011, la CSSS-N ha deliberato in merito e deciso di continuare a monitorare l'attuazione del finanziamento delle cure sulla scorta di un nuovo rapporto che dovrà essere allestito dall'amministrazione entro un anno. Nel rapporto deve essere considerata anche l'attuazione nel settore delle prestazioni complementari. Nell'immediato non sussiste tuttavia alcuna necessità d'intervento.

3. Che alcuni cantoni abbiano definito, nel quadro del finanziamento residuo, una tassa massima in una o nell'altra forma non costituisce, secondo il Consiglio federale, un motivo di critica. Dal profilo dell'economicità, che gioca un ruolo importante soprattutto nella LAMal, appare giustificato non finanziare i costi dei fornitori di prestazioni senza alcun controllo e in modo illimitato. Se in seguito a ciò singoli fornitori di prestazioni non dovessero riuscire a coprire integralmente i propri costi, spetterebbe a loro o ai loro enti responsabili rispondere di questi passivi.

4. I cantoni sono stati invitati a regolamentare esplicitamente il finanziamento residuo intercantonale già nel commento del 10 giugno 2009 alle modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie. L'UFSP raccomanda ai cantoni che lo interpellano in merito di stipulare convenzioni intercantonali. Tuttavia in virtù delle basi legali vigenti i cantoni non possono essere obbligati a farlo.

Risposta del Consiglio federale.