11.3451 · Interpellanza · 2011-04-14
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La polemica riguardante le perdite finanziarie connesse alla riforma dell'imposizione delle imprese II sottolinea l'importanza delle proiezioni relative alle ripercussioni economiche e finanziarie delle modifiche legislative soggette a votazione popolare. Le cifre non hanno valore neutro, al contrario: nell'ambito delle decisioni legislative svolgono un ruolo politico molto importante. Nessuna proiezione è esatta o obiettiva al cento per cento. Tuttavia, il caso della riforma dell'imposizione delle imprese II mostra come cifre importanti vengano omesse e non figurino pertanto nelle informazioni che servono da base ai dibattiti politici. Anche se è difficile stabilire in che misura l'assenza di questi dati abbia influito sul voto, non si può negare che questo fenomeno costituisca un problema.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. In che modo vengono prodotti e selezionati i dati economici e finanziari su cui poggiano le decisioni politiche?
2. I servizi amministrativi della Confederazione godono di un'indipendenza sufficiente per produrre i dati economici e finanziari sui quali poggiano le decisioni politiche, in particolare in caso di temi particolarmente controversi?
3. Sarebbe possibile prevedere che in certi casi venga realizzata una perizia indipendente sulle ripercussioni economiche e finanziarie di determinate decisioni politiche?
4. In particolare, il ruolo del Controllo federale delle finanze non potrebbe essere rafforzato in questo contesto?
5. A quali criteri dovrebbero rispondere le decisioni politiche per essere sottoposte a siffatta perizia?
6. Quale procedura decisionale potrebbe essere definita, a livello di Parlamento, affinché sia assegnato il mandato di sottoporre questo o quell'oggetto a una perizia indipendente?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Solitamente le responsabilità relative alla valutazione dell'impatto economico e finanziario di un progetto di atto normativo spettano all'unità dell'amministrazione federale a cui quest'ultimo è stato affidato. L'unità amministrativa competente opera sulla base di studi e informazioni già disponibili e quando è necessario svolge, o fa svolgere, indagini supplementari. Successivamente una sintesi di questi dati viene presentata in un capitolo del messaggio esaminato nel quadro della consultazione delle unità amministrative. L'analisi delle conseguenze finanziarie ed economiche è svolta dall'Amministrazione federale delle finanze rispettivamente dalla SECO. Nei casi in cui sono previsti impatti economici importanti il Consiglio federale incarica l'unità amministrativa competente di realizzare (o far realizzare) con la collaborazione della SECO un'analisi d'impatto approfondita.
2. L'amministrazione federale sottostà al Consiglio federale e opera secondo principi definiti soprattutto dalla legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010, art. 3), dalla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) e dall'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3). Questo quadro normativo consente una sufficiente indipendenza alle unità amministrative.
3. Attualmente, nell'ambito della ricerca svolta dai settori dell'amministrazione numerosi studi vengono già affidati a esperti esterni, e ciò costituisce un fattore di obiettività. Questa modalità operativa viene seguita anche nel caso degli studi inerenti all'impatto economico e/o finanziario. La qualità viene garantita tramite diversi meccanismi procedurali. Quando si superano i valori soglia definiti nella normativa sui mercati pubblici gli studi sono oggetto di una messa a concorso; sono soggetti alle "Condizioni generali della Confederazione per commesse di servizi" del 1o marzo 2001, e le unità amministrative che li commissionano devono adempiere alle direttive del 9 novembre 2005 concernenti la garanzia della qualità nelle attività di ricerca dell'amministrazione federale. Ad esempio, nel quadro delle analisi d'impatto approfondite le unità dell'amministrazione federale competenti sono tenute a collaborare con la SECO, e gli studi necessari sono spesso affidati a esperti esterni indipendenti (esempio: analisi d'impatto della revisione della legge sul contratto d'assicurazione).
4. Il legislatore ha definito con precisione i compiti e le competenze spettanti al Controllo federale delle finanze (CDF) nella legge sul Controllo delle finanze (RS 614.0). L'articolo 1 stabilisce che il CDF coadiuva l'Assemblea federale nell'esercizio delle sue competenze finanziarie costituzionali e dell'alta vigilanza sull'amministrazione e la giustizia federali. Inoltre secondo l'articolo 7 capoverso 2 il Parlamento può ammettere il CDF alle deliberazioni degli organi incaricati di preparare il preventivo e di esaminare il conto di Stato. Perciò il Parlamento - tramite le commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze delle Camere federali - può ad esempio incaricare il CDF di esaminare le basi di dati utilizzate per l'analisi delle entrate. Pertanto un rafforzamento della CDF non è necessario.
5. Non esistono criteri interdipartimentali che consentano di stabilire, in modo ufficiale e secondo principi di uniformità, la necessità di affidare ad esterni lo svolgimento di uno studio. Ciò avviene, ad esempio, quando in relazione alla tematica considerata vi possono essere effetti sul piano finanziario, economico o sociale tali da poter essere considerati a priori importanti e se le informazioni disponibili sono lacunose.
6. Conformemente all'articolo 45 capoverso 1 lettera b della legge sul Parlamento (RS 171.10) le commissioni parlamentari possono far capo a periti esterni. Una Camera può inoltre rinviare un disegno di atto legislativo al Consiglio federale affinché una disposizione venga riesaminata o completata (art. 75 cpv. 3), e anche il Parlamento può trattare gli argomenti in questione nel quadro del decreto federale sul programma di legislatura.
In sintesi si può constatare che la qualità della valutazione ex ante dell'impatto economico e finanziario degli atti legislativi è generalmente buona. Tuttavia in quest'ambito non si può operare secondo i metodi delle scienze esatte e la raccolta dei dati può in alcuni casi risultare complessa. Da ultimo, per quanto attiene alla valutazione ex ante tra i vari dipartimenti non vi è uniformità procedurale, e d'altronde ciò vale anche per le modifiche legislative decise dal Parlamento.
Risposta del Consiglio federale.