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11.3486 · Mozione · 2011-06-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto che introduca la gestione simmetrica dei disavanzi e delle eccedenze del conto di compensazione del freno all'indebitamento (meccanismo di rettifica nei due sensi), in sostituzione dell'attuale regolamentazione secondo l'articolo 17 LFC. L'obiettivo è di compensare sull'arco di più anni non solo i disavanzi, ma pure le eccedenze del conto di compensazione per il tramite di una riduzione o di un aumento dell'importo massimo delle uscite complessive.

Begründung

Alla fine del 2010, lo stato del conto di compensazione del freno all'indebitamento ammontava a 15,5 miliardi di franchi. Attualmente, la legislazione in vigore disciplina chiaramente la rettifica in caso di disavanzi, mentre qualora si verifichino elevate eccedenze, queste ultime permangono a tempo indeterminato. Sebbene il messaggio del 5 luglio 2000 concernente la legge sulle finanze della Confederazione prevedeva una soluzione simmetrica (art. 24d LFC), il Parlamento ha tuttavia modificato il disegno di legge e deciso una disposizione unilaterale. La conseguenza che si profila sulla base delle esperienze degli ultimi anni è una politica finanziaria troppo restrittiva dovuta al fatto che la legge non ammette rettifiche a posteriori in caso di errori di valutazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel conto di compensazione vengono contabilizzate retroattivamente (ovvero con il consuntivo) gli scostamenti dalle direttive del freno all'indebitamento. In tal modo è possibile verificare se dopo l'esecuzione del preventivo è stato osservato il freno all'indebitamento. Un eventuale superamento degli obiettivi minimi del freno all'indebitamento viene addebitato al conto di compensazione, mentre un eventuale disavanzo viene accreditato. Se il conto di compensazione registra valori negativi, il disavanzo deve essere compensato con la preventivazione di eccedenze strutturali, ossia rimanendo al di sotto del limite delle uscite nel preventivo. Per contro, le eccedenze del conto di compensazione non possono essere utilizzate per aumentare il limite delle uscite. In occasione delle deliberazioni sul freno all'indebitamento, il Parlamento ha perseguito esplicitamente questa normativa asimmetrica. Dai dibattiti parlamentari è emersa la volontà di lasciare aperta la possibilità per un obiettivo più ambizioso di quello della stabilizzazione del debito. Negli ultimi anni le finanze federali hanno registrato continuamente eccedenze strutturali. L'obiettivo minimo del freno all'indebitamento, ovvero un bilancio strutturale equilibrato o la stabilizzazione dell'indebitamento nominale, è stato in tal modo chiaramente superato. Il debito, e quindi anche gli interessi passivi, sono stati ridotti. La riduzione del debito si riflette anche nell'elevato saldo del conto di compensazione a fine 2010 (15,6 miliardi di franchi). Di questa somma solo una parte esigua era prevista come eccedenza strutturale iscritta a preventivo (0,4 miliardi di franchi), mentre il rimanente importo è stato accertato soltanto nel quadro del consuntivo come differenza di stima sul fronte delle entrate e delle uscite.

Le analisi del Dipartimento federale delle finanze DFF mostrano che, dal profilo della significatività statistica, le stime delle entrate nella media a lungo termine non sono troppo basse (o troppo alte). Con riguardo al conto di compensazione è possibile concludere che a lungo termine gli errori di stima delle entrate non contribuiranno a un aumento del conto di compensazione. In altre parole, in futuro bisogna attendersi ancora notevoli errori di stima nel senso opposto. L'elevato saldo del conto di compensazione è quindi una riserva di fluttuazione necessaria a compensare gli errori di stima in ambito di imposte volatili, come l'imposta preventiva.

Nel conto di compensazione confluiscono pure errori di stima sul fronte delle uscite, ovvero scostamenti delle uscite effettivamente realizzate da quelle preventivate. Nella media a lungo termine le uscite effettive sono inferiori alle uscite iscritte a preventivo. La somma dei crediti a preventivo non utilizzati viene quindi soltanto in parte sollecitata per i crediti aggiuntivi. Diversamente dagli errori di stima in ambito di entrate, a livello di uscite si può presumere che gli errori di stima non si compensino a lungo termine. A seguito delle minori uscite registrate sistematicamente, anche in futuro bisogna attendersi il superamento durevole degli obiettivi del freno all'indebitamento e un ulteriore incremento del conto di compensazione. La riduzione del debito che ne risulta determina a sua volta una diminuzione durevole degli interessi passivi, accrescendo in tal modo il margine di manovra politico-finanziario.

Ricapitolando si può affermare che le disposizioni contenute nella legge sulle finanze della Confederazione non autorizzano un aumento del limite delle uscite a carico del conto di compensazione. Il Parlamento ha esplicitamente voluto questa struttura asimmetrica. La ragione per cui le disposizioni d'esecuzione contenute nella legge sulle finanze della Confederazione determinano tendenzialmente una riduzione del debito non è - considerato il forte aumento del debito negli anni Novanta - in contraddizione con l'indirizzo del freno all'indebitamento. Alla luce degli interessi passivi nuovamente in rialzo, del debito tuttora elevato e degli attesi oneri dovuti all'invecchiamento della società, il Consiglio federale ritiene sempre sensata un'ulteriore riduzione moderata del debito.

Un eventuale passaggio alla gestione simmetrica del conto di compensazione dovrebbe essere limitato agli errori di stima sul fronte delle uscite poiché questi errori si verificano sistematicamente determinando quindi una riduzione durevole del debito. In questo senso il Consiglio federale è disposto a esaminare l'utilizzo dei residui di credito, come richiesto dal postulato Landolt 11.3547. Inoltre, nel quadro del rapporto di valutazione sugli effetti del freno all'indebitamento secondo il postulato Graber 10.4022, l'esecutivo procederà a una verifica generale del conto di compensazione. Considerato il buon funzionamento degli strumenti del freno all'indebitamento, per il momento il Consiglio federale ritiene tuttavia che la modifica legislativa chiesta dall'autore della mozione sia affrettata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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