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11.3513 · Mozione · 2011-06-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare una modifica dell'articolo 4a della legge federale sull'imposta preventiva (LIP) in base alla quale l'imposizione dopo il termine di sei anni prevista al capoverso 2 non si applica allorquando la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione è quotata in borsa.

Begründung

Una società può essere indotta ad acquisire le proprie azioni senza avere l'intenzione di annullarle (ad es. progetto di fusione o distribuzione agli impiegati). Ciononostante, in determinate situazioni, la LIP (art. 4a) assimila l'operazione a una liquidazione e la sottopone all'imposta preventiva. Questo avviene in particolare quando le azioni non vengono rivendute entro un termine di sei anni.

L'imposta preventiva ammonta in questo caso al 35 per cento o è addirittura più elevata. Nella maggior parte dei casi quest'imposta è pagata dalla società, in quanto non ci si può rifare sul venditore delle azioni.

Per evitare questa situazione la società è costretta a rivendere i suoi titoli poco prima della scadenza. Si tratta di una posizione molto fragile. È infatti possibile che l'operazione debba essere realizzata in un periodo di crisi (vedi gli attentati del mese di settembre del 2001, o la crisi dei subprime del 2007) e il rischio che ad acquistarle sia un finanziere d'assalto è molto grande. Si tratterà allora di una vendita al ribasso che danneggia l'impresa e arricchisce i finanzieri in agguato.

Oggi l'Amministrazione federale delle contribuzioni non riceve praticamente alcun beneficio da questa disposizione che mette in pericolo il patrimonio industriale del nostro Paese. È quindi sensato sopprimere questa barriera artificiale e inutile dei sei anni. Dato che questa situazione si presenta quasi esclusivamente per le società quotate in borsa, la modifica della legge può essere circoscritta solo a queste società.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il riscatto di azioni proprie è considerato una prestazione della società all'azionista, che per motivi economici e di sistematica fiscale è di principio imponibile. Ciononostante il legislatore ha definito eccezioni affinché la detenzione provvisoria di azioni proprie non abbia ripercussioni fiscali.

Il 1° luglio 1992 è entrata in vigore la nuova normativa sulla società anonima. Secondo l'articolo 659 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) una società anonima (SA) può acquistare azioni proprie per un volume totale pari al 10 per cento (valore nominale). Questo è possibile solo se la società possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari. Questa novità ha sostituito il divieto di acquisto di azioni proprie precedentemente in vigore (erano fatte salve cinque eccezioni) e ha comportato altresì un adeguamento del diritto tributario alla nuova situazione giuridica.

Dalla sua introduzione nel 1965, la legge federale sull'imposta preventiva non contempla solo i dividendi, bensì anche le riserve (compresi gli utili trattenuti) distribuite agli azionisti al momento dello scioglimento della SA. Le stesse ripercussioni fiscali si hanno quando una SA procede a una liquidazione parziale, nella misura in cui in vista di una riduzione del capitale azionario la società riprende azioni proprie e paga alle persone che lasciano la cerchia degli azionisti un importo che supera il valore nominale delle azioni. È possibile effettuare una liquidazione parziale analoga anche se la SA acquista azioni proprie ma rinuncia in seguito ad adeguare il capitale proprio iscritto a bilancio al valore attuale, valore che in realtà ha subito una riduzione.

In occasione della riforma dell'imposizione delle imprese del 1997 è stata affrontata la tematica "acquisto di azioni proprie" nell'intento di introdurre una sua regolamentazione nell'ambito del diritto tributario e di conformarla alla revisione del Codice delle obbligazioni del 1991 (cfr. anche la mozione Vallender Dorle, 96.3059). La riforma dell'imposizione delle imprese del 1997 non ha riguardato soltanto la legge federale sull'imposta preventiva (LIP), ma anche la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). La soluzione posta in consultazione dal Consiglio federale intendeva essere semplice ed efficiente sotto il profilo dell'esecuzione e inoltre corrispondere alle esigenze dell'economia. La proposta di estendere a quattro anni il termine di rivendita dei propri diritti di partecipazione (inizialmente uno, risp. due anni) - che avrebbe permesso una liquidazione parziale solo dopo la scadenza di questo termine di detenzione - è stata tuttavia criticata nell'ambito della procedura di consultazione e i rappresentati dell'economia l'hanno ritenuta inopportuna. In seguito, durante i dibattiti parlamentari il termine è stato aumentato a 6 anni (art. 4a cpv. 2 LIP). Il Consiglio federale ha pertanto tenuto conto delle critiche avanzante in relazione ai prestiti convertibili, alle opzioni nonché ai piani di partecipazione del personale. Quale nuova soluzione il governo ha proposto la sospensione del termine di rivendita (art. 4a cpv. 3 LIP).

Il Consiglio federale è a conoscenza delle posizioni critiche che ritengono la regola prevista all'articolo 4a capoverso 2 LIP troppo rigida. È pure al corrente della problematica riguardante il diritto di rimborso dell'imposta preventiva in relazione all'acquisto di propri diritti di partecipazione (casi in cui l'alienante di diritti di partecipazione è ignoto, si è trasferito all'estero o è deceduto).

Tuttavia occorre osservare quanto segue: qualora la mozione fosse accolta e il termine di rivendita di sei anni di cui all'articolo 4a capoverso 2 LIP soppresso, l'imposta preventiva dovrebbe essere riscossa immediatamente, dato che l'acquisto di azioni proprie equivale a una liquidazione parziale. La limitazione della nuova regolamentazione richiesta alle società di capitali e alle società cooperative quotate in borsa condurrebbe inoltre a una disparità di trattamento dal profilo giuridico. Il Consiglio federale respinge entrambe.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.