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11.3521 · Mozione · 2011-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 11 della legge federale sulla protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici della Svizzera e di altri segni pubblici con l'aggiunta di una cifra 3 del seguente tenore:

"3. bandiere di Paesi stranieri possono essere esposte da privati solo se affiancate da una bandiera svizzera, di dimensioni almeno pari."

Begründung

In Svizzera si è purtroppo radicata da tempo l'abitudine, da parte di privati cittadini o persone giuridiche, di esporre bandiere straniere, non accompagnate da quella svizzera.

Un'abitudine che urta la sensibilità di quei cittadini elvetici che sono, fortunatamente, ancora legati alle proprie origini.

L'esposizione di una bandiera è tutelata dal diritto costituzionale alla libertà d'espressione; diritto che però nel caso concreto non si vuole limitare. Non si pretende infatti di proibire a privati l'esposizione di bandiere straniere; si richiede però che una bandiera straniera debba essere esposta accompagnata da una bandiera elvetica, di uguale misura.

Ciò rappresenterebbe un piccolo segno di rispetto per la nazione ospitante. Un segno di rispetto che non pare eccessivo né sproporzionato richiedere, specialmente a cittadini stranieri che dichiarano di volersi integrare nel nostro Paese.

Disposizioni come quella proposta non sono peraltro sconosciute in Europa: norme analoghe risultano infatti essere in vigore in Danimarca ed in Polonia, e potrebbero quindi essere prese a modello nell'evasione della richiesta contenuta nel presente atto parlamentare.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che occorra respingere la richiesta dell'autore della mozione.

Una disposizione legale che consenta di esporre una bandiera straniera soltanto se affiancata da una bandiera svizzera di uguali dimensioni, come proposto nella mozione, costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nell'ordinamento liberale della Svizzera. Non è compito della Confederazione prescrivere se, quando e dove le persone fisiche o giuridiche possono esporre bandiere straniere su suolo privato.

Come rilevato dall'autore della mozione, le espressioni non verbali e le comunicazioni simboliche quali, per esempio, l'esposizione di una bandiera, rientrano nel diritto fondamentale della libertà di opinione e di espressione, sancito dalla Costituzione federale (art. 16 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999). Se si attuasse quanto chiesto nella mozione, per esprimere un'opinione (esporre una bandiera straniera) sarebbe necessario esprimere una seconda opinione (esporre una bandiera svizzera delle medesime dimensioni). Una tale imposizione restringerebbe non soltanto la libertà personale, ma anche quella di opinione e di espressione. L'ingerenza nei diritti fondamentali deve essere giustificata, tra gli altri, da un interesse pubblico, quale ad esempio la protezione dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza pubblici e della moralità. Un tale interesse non sussiste nel presente caso: il fatto di esporre una bandiera straniera non denota di per sé una mancanza di rispetto nei confronti della Svizzera. Viceversa, l'esposizione di una bandiera svizzera non costituisce necessariamente un segno di rispetto nei confronti del nostro Paese.

La normativa danese citata risale a un decreto reale del 1915, che vieta di esporre bandiere straniere. In casi eccezionali, la polizia può autorizzare l'esposizione di bandiere straniere. Di principio, tale autorizzazione è concessa soltanto per eventi speciali, quali ad esempio congressi internazionali, esposizioni, tornei, ecc., e vale soltanto per la durata dell'evento. La normativa danese citata limita dunque la libertà di espressione in una forma che non corrisponde né all'intenzione dell'autore della mozione né allo spirito della legge per la protezione degli stemmi (che non prevede alcun obbligo di autorizzazione). Non può pertanto essere presa a modello dalla Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.