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Ridurre al minimo il diritto al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali

11.3544 · Mozione · 2011-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sugli stranieri riducendo al minimo, in conformità con il diritto internazionale, il diritto al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali in Svizzera.

Begründung

Il ricongiungimento familiare rappresenta da parecchio tempo circa un terzo dell'immigrazione annuale e non è diminuito nemmeno negli ultimi anni, quando si è registrata un'elevata immigrazione. Oltre all'immigrazione dei lavoratori provenienti dall'UE è quindi aumentato considerevolmente anche il numero dei ricongiungimenti familiari, sebbene tale evoluzione non sia emersa sul piano statistico. La Svizzera è penalizzata da questa immigrazione di stranieri poco qualificati e perlopiù disoccupati, molti dei quali percepiranno presto prestazioni sociali, gravando così sul sistema sociale svizzero, da diversi anni sollecitato dagli stranieri in misura superiore alla media. La quota di stranieri che beneficiano dell'aiuto sociale o dei sussidi di disoccupazione è doppia rispetto alla loro proporzione nella popolazione. Anche il numero di stranieri che fanno capo all'assicurazione invalidità, pari al 33 per cento, è decisamente sovradimensionato. È inaccettabile che gli stranieri abusino delle istituzioni sociali elvetiche, soprattutto se non hanno mai lavorato in Svizzera, ma sono giunti nel nostro Paese grazie al ricongiungimento familiare. Occorre affrontare senza indugio questa situazione intollerabile. Non deve essere più possibile beneficiare di un diritto illimitato al ricongiungimento familiare e alle prestazioni sociali, che va pertanto limitato al minimo assoluto conforme al diritto internazionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e la Convenzione AELS (RS 0.632.31) disciplinano in maniera esaustiva le condizioni per il ricongiungimento familiare di persone provenienti dai Paesi dell'UE e dell'AELS, che possono farsi raggiungere dai loro familiari, indipendentemente dal fatto che questi siano cittadini dell'UE o di Stati terzi. Il ricongiungimento familiare di tutti gli altri cittadini di Paesi terzi è invece retto esclusivamente dalle disposizioni della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20; in vigore dal 1° gennaio 2008). L'ALC e la LStr sono stati accettati in votazione popolare.

Le disposizioni della LStr relative al ricongiungimento familiare tengono conto dei principi generali sanciti dal diritto internazionale e delle disposizioni minime vincolanti nell'ambito dei diritti umani. Di principio esse non vanno oltre gli obblighi sanciti dal diritto internazionale. Non si può dunque parlare di diritto illimitato al ricongiungimento familiare; in merito cfr. anche la risposta del Consiglio federale alla mozione Müller Philipp 10.3175, "Riduzione dell'immigrazione da Paesi terzi". Conformemente alle disposizioni della LStr, la dipendenza dall'aiuto sociale può costituire un motivo per revocare i permessi rilasciati in virtù del diritto in materia di stranieri. Inoltre, le persone titolari di un permesso di dimora o di un permesso di soggiorno di breve durata hanno diritto al ricongiungimento familiare soltanto se non dipendono dall'aiuto sociale (art. 44 e 45 LStr). Tale diritto si estingue anche per i familiari di cittadini svizzeri nonché per i coniugi e i figli di persone titolari di un permesso di domicilio se vi è il rischio di dipendere dall'aiuto sociale (art. 51 LStr in combinato disposto con gli art. 62 lett. e e art. 63 cpv. 1 lett. c LStr). È possibile emanare un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero partito dalla Svizzera che ha causato spese di aiuto sociale (art. 67 cpv. 2 lett. b LStr).

Per quanto concerne la sicurezza sociale, l'ALC e la Convenzione AELS disciplinano, per le persone aventi diritto alla libera circolazione, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II ALC; allegato K Convenzione AELS). Ciò significa che nell'ambito dell'ALC la Svizzera è vincolata dal diritto europeo in materia.

Il catalogo delle prestazioni offerte dai singoli assicuratori sociali è tuttavia retto dal diritto nazionale. Il versamento e il calcolo di una rendita di invalidità sono pertanto disciplinati nella legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20) e le prestazioni finanziarie in caso di disoccupazione nella legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (RS 837.0). L'importo delle prestazioni assicurative e dei contributi da versare sono i medesimi per tutti gli assicurati. Tale disciplinamento corrisponde al principio costituzionale della parità di trattamento, che vale per tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza. È altresì in sintonia con il principio di non discriminazione previsto nell'ALC e nella Convenzione AELS. Le autorità sono tuttavia tenute a chiarire accuratamente in ogni singolo caso se le condizioni per far valere il diritto alle prestazioni sono adempiute. Eventuali abusi possono essere sanzionati anche penalmente. Per quanto concerne l'assetto dell'aiuto sociale, la Confederazione non dispone di alcuna facoltà legislativa, in quanto il diritto in materia compete ai cantoni.

Va infine osservato che i seguenti interventi parlamentari incaricano il Consiglio federale di stilare rapporti in materia: postulato Girod 09.4301, "Rapporto sugli effetti della libera circolazione delle persone"; postulato Bischof 09.4311, "Controllare l'immigrazione e il rimpatrio per conservare la nostra sovranità in materia di migrazione"; e mozione Brändli 10.3721, "Aggiustare il tiro della politica migratoria". Nello stilare il rapporto in adempimento del postulato Bischof il Consiglio federale affronterà, nell'ottica del diritto internazionale, vari temi, tra cui il ricongiungimento familiare e le prestazioni sociali.

Per questi motivi, attualmente il Consiglio federale non ritiene necessario modificare la legislazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.