11.3560 · Mozione · 2011-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel settore delle derrate alimentari il Consiglio federale è incaricato di:
1. adoperarsi per un'esecuzione coerente e uniforme delle prescrizioni legali sull'indicazione del Paese di produzione;
2. fissare sanzioni eque ed efficaci nel caso di indicazioni false o ingannevoli sulle derrate alimentari. È necessario stabilire importi percentuali minimi obbligatori.
Begründung
L'obbligo di indicare il Paese di produzione per le derrate alimentari, in virtù degli articoli 15-16 e 36 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), viene osservato in modo eterogeneo. Ne consegue che talune imprese commerciali sono oggetto di un trattamento rigoroso in alcuni cantoni, mentre altrove i controlli sono meno scrupolosi. Come risulta dalla risposta del Consiglio federale all'interpellanza Grin 10.3737 e dal rapporto finale dell'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) sul suo programma di audit 2008-2010, capita di frequente che le indicazioni del Paese di produzione non siano verificate sistematicamente e che i problemi riscontrati siano oggetto di un controllo soltanto parziale - nonostante sia risaputo che la dichiarazione del Paese di produzione delle derrate alimentari, in numerosi settori, è regolarmente falsa, incorretta se non totalmente inesistente.
Le sanzioni comminate per indicazioni false o ingannevoli sulle derrate alimentari si ripercuotono con effetti diversi sulle imprese. Le multe inflitte in virtù dell'articolo 48 LDerr possono risultare dissuasive per le piccole aziende commerciali, ma trascurabili per le imprese più grandi. Per queste ultime, la sanzione in caso di indicazione falsa o incorretta del Paese di produzione o di omissione della stessa non ha il medesimo effetto dissuasivo. Dovrebbe essere logico stabilire limiti massimi delle multe in funzione della cifra d'affari e introdurre contemporaneamente valori percentuali minimi.
La riuscita della strategia qualità dell'agricoltura e della filiera alimentare presuppone la dichiarazione corretta del Paese di produzione delle derrate alimentari e sanzioni dissuasive per i contravventori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 e di respingere il punto 2 della mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), responsabile della sorveglianza sul controllo cantonale delle derrate alimentari, e le autorità cantonali preposte a tale controllo attribuiscono grande importanza all'indicazione del Paese di produzione. Questa è la ragione che ha spinto le autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari a esaminare nel 2010 l'indicazione del Paese di produzione di frutta e verdura destinate alla vendita sfusa nel quadro di una campagna coordinata a livello nazionale. È scaturito che il 16 per cento della frutta e verdura controllata presentava errori d'indicazione. Sulla scorta di questo risultato insoddisfacente, le imprese sono state sensibilizzate dalle autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari in merito alla corretta indicazione del Paese di produzione. Mediante una nuova campagna nazionale si sta esaminando l'efficacia dei provvedimenti adottati dalle imprese.
Se il nuovo rilevamento della situazione sul mercato non dovesse portare alla luce alcun miglioramento, la legge sulle derrate alimentari (LDerr; 817.0) mette a disposizione dell'UFSP una serie di mezzi supplementari per garantire il rispetto di quest'obbligo d'indicazione. Secondo l'articolo 36 LDerr, per esempio, la Confederazione può prescrivere ai cantoni misure intese ad unificare l'esecuzione e, in virtù del diritto di emanare istruzioni sancito nell'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; 817.02), può ordinare l'adozione di misure d'esecuzione concrete. La nuova LDerr, che sarà presto dibattuta in Parlamento, consentirà inoltre al Consiglio federale di emanare un piano di controllo nazionale in cui possano essere stabiliti tutti i dettagli dei controlli relativi al Paese di produzione.
Pertanto, il Consiglio federale già si adopera per dare un seguito alla richiesta dell'autore della mozione.
2. Secondo l'articolo 48 della legge sulle derrate alimentari, la contravvenzione alle prescrizioni relative all'indicazione del Paese di produzione delle derrate alimentari è punibile con una multa fino a 40 000 franchi. Secondo il principio che regge il diritto penale svizzero, la multa comminata deve essere commisurata alla colpa. Se fosse introdotta una pena minima indipendentemente dal grado di colpa, le violazioni dell'obbligo d'indicare il Paese di produzione potrebbero venir punite con maggiore severità rispetto, ad esempio, alla consegna di derrate alimentari pericolose per la salute, la cui sanzione in futuro resterà commisurata alla colpa. Inoltre, in seguito all'introduzione di una pena in funzione unicamente della cifra d'affari, una grossa impresa che, ad esempio, senza alcuna intenzione d'inganno non ha indicato correttamente il Paese di produzione su alcuni prodotti verrebbe punita unicamente sulla base della sua elevata cifra d'affari con una multa non commisurata alla colpa o al danno causato. L'iniquità sarebbe ancora maggiore se l'impresa avesse venduto solo poche derrate alimentari etichettate scorrettamente.
In base a quanto precede, il Consiglio federale è convinto che le autorità federali e cantonali incaricate dell'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari sono in grado di ponderare con la giusta misura la correttezza dell'indicazione del Paese di produzione e dispongono delle necessarie basi legali per far applicare le prescrizioni pertinenti del diritto in materia. L'entità della pena stabilita nella legge sulle derrate alimentari regge certamente al paragone con le disposizioni penali di altre leggi. Inoltre, secondo il diritto vigente è possibile confiscare valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato. Il Consiglio federale ritiene pertanto che le sanzioni vigenti siano sufficienti. L'adozione di ulteriori misure più incisive non è attualmente opportuna.
Il Consiglio federale propone di accogliere il punto 1 e di respingere il punto 2 della mozione.