11.3569 · Interpellanza · 2011-06-15
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La discussione in merito alla legge sul CO2 è contraddistinta da domande relative all'ampiezza della riduzione perseguita, ai rapporti tra i provvedimenti attuati a livello nazionale e quelli realizzati all'estero, come pure all'integrazione (o meno) dello scambio di quote di emissioni di CO2 nel sistema europeo. Quasi nessuna attenzione è invece posta sulle regolamentazioni pericolose alla base della legge, e più tardi a livello di ordinanza, come in particolare il modello europeo di benchmark.
Questo modello prevede espressamente e in modo semplificato che per ogni prodotto venga definito un benchmark di emissioni (e quindi il "miglior" produttore della classe), in base al quale vengono poi stabiliti i diritti di emissione per tutti gli altri produttori della stessa categoria di prodotto. È evidente che, per funzionare, questo modello necessita di un incalcolabile numero di benchmark al fine di rispecchiare in modo sufficientemente preciso l'ampia gamma di prodotti industriali e attività, oppure deve operare con semplificazioni grossolane, che possono penalizzare o avvantaggiare taluni produttori. Un esempio noto è quello delle tegole. In questo caso, il miglior benchmark è stato attribuito a un sito di produzione spagnolo, per quanto si sia dimenticato che, in termini di sicurezza contro il gelo, le tegole spagnole devono soddisfare esigenze considerevolmente più ridotte che non quelle utilizzate nell'arco alpino. Dovendo essere cotte meno a lungo delle seconde, le prime generando quindi quantità inferiori di emissioni di CO2.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come valuta questa tematica e i problemi e i pregiudizi che ne derivano?
2. Con quali misure garantisce che, al fine di rispettare le regolamentazioni svizzere, non verrà istituito un apparato amministrativo molochiano e che le procedure di decisione rimarranno snelle e trasparenti?
3. Se non è possibile limitare detto apparato, con quali mezzi intende garantire che in un simile processo non vengano attribuiti benchmark arbitrari e inappropriati ai produttori svizzeri?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'assegnazione gratuita dei diritti di emissione alle imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) dovrà fondarsi su benchmark, così come avviene nell'UE. Rispetto al modello in vigore, questo metodo semplifica le cose. Dal punto di vista economico, l'approccio per benchmark, che poggia sul principio "chi inquina paga", è efficiente e trasparente e consente di assegnare i diritti di emissione secondo criteri oggettivi (efficienza energetica). Ne risultano avvantaggiate le imprese che hanno già adottato misure di efficienza energetica per ridurre i gas serra ovvero per ottimizzare la propria efficienza, mentre sono penalizzate le imprese che, in passato, hanno investito poco o nulla in queste misure. L'UE ha definito un benchmark per circa 50 prodotti omogenei (tonnellata di CO2 per tonnellata di prodotto), calcolato sul rendimento medio del 10 per cento di imprese più efficienti. Per i prodotti per i quali non è stato definito un benchmark esistono due possibilità: se è possibile misurare il consumo di calore, viene impiegato un parametro di riferimento relativo al calore (tonnellata di CO2 per terajoule di calore); altrimenti si ricorre a un parametro di riferimento relativo al combustibile (tonnellata di CO2 per terajoule di combustibile).
2. Si prevede che il carico di lavoro legato al calcolo dell'assegnazione gratuita dei suddetti diritti mediante i benchmark sarà inferiore a quello che comporta il processo attuale per l'esenzione dalla tassa sul CO2, basato sull'analisi delle singole misure adottate dalle imprese. Occorre sottolineare che i benchmark sono definiti una volta sola e valgono in linea di massima fino al 2020.
3. I benchmark vengono definiti in modo preciso e non sono attribuiti arbitrariamente. Nell'UE sono stati elaborati in collaborazione con le associazioni economiche. L'impiego di benchmark garantirà che i diritti di emissione siano assegnati secondo criteri oggettivi. Le imprese saranno valutate in base alle stesse regole allo scopo di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza.
Il benchmark per le tegole costituisce un caso speciale. È vero che i produttori spagnoli di tegole hanno fatto abbassare il benchmark per questo prodotto, ma non si deve dimenticare che le tegole svizzere non sono in competizione diretta con quelle spagnole, dato che queste ultime, che non resistono al gelo, non possono sostituire le tegole svizzere, che hanno invece questa caratteristica. Un prodotto di riferimento potrebbe invece essere costituito dalle tegole tedesche: anch'esse devono infatti resistere al gelo ed essere quindi cotte più a lungo. Essendo in concorrenza diretta, i produttori di tegole svizzeri e quelli tedeschi devono conformarsi alle stesse condizioni quadro. Di conseguenza, il benchmark di questo prodotto non dovrebbe provocare una distorsione della concorrenza.
Risposta del Consiglio federale.