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Partecipazione nei comitati aziendali UE. Pari diritti per i lavoratori svizzeri

11.3591 · Mozione · 2011-06-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le premesse per un recepimento/un'applicazione da parte della Svizzera della direttiva europea concernente i comitati aziendali e di presentare un corrispondente progetto al Parlamento.

Begründung

L'UE ha disciplinato la partecipazione dei collaboratori delle imprese attive nell'UE nella direttiva 94/95 e nella rifusione 2009/38. Secondo questa direttiva, le imprese che operano all'interno dell'UE devono introdurre un comitato aziendale europeo se impiegano non meno di 1000 lavoratori e almeno due parti dell'impresa impiegano ciascuna 150 lavoratori in almeno due Stati membri.

Circa il 60 per cento delle imprese presenti nell'UE con sede in Svizzera dispone di un comitato aziendale europeo. La Svizzera non ha recepito la direttiva, per cui non sussiste alcun diritto alla sua applicazione (cfr. "Kurzgutachten Geiser und Odendhal I. A. Angestellte Schweiz"), che è del tutto facoltativa. Di conseguenza, i dipendenti svizzeri di aziende europee risultano svantaggiati rispetto agli altri. I dipendenti di imprese svizzere con succursali nell'UE e i dipendenti di succursali svizzere di aziende globali non possono partecipare ai comitati aziendali europei se non in misura limitata. I loro interessi non sono quindi rappresentati nelle aziende e nei comitati aziendali europei o non lo sono abbastanza.

Il recepimento della direttiva europea concernente i comitati aziendali comporta solo vantaggi per la Svizzera. I collaboratori svizzeri disporrebbero così degli stessi diritti di partecipazione dei loro colleghi europei. La prassi attuale mostra che l'applicazione facoltativa trova riscontri molto diversi da parte delle aziende. Mentre presso la ABB la rappresentanza svizzera è integrata a pieno titolo nel comitato aziendale europeo, presso Nokia Siemens Networks i collaboratori svizzeri non vi sono rappresentati. Il caso Alstom indica in modo esemplare le difficoltà con cui si scontrano i diretti interessati quando gli Svizzeri entrano in collisione con il diritto europeo. In definitiva, a farne le spese sono i dipendenti svizzeri.

Il recepimento e l'applicazione della direttiva europea concernente i comitati aziendali da parte del nostro Paese garantisce ai collaboratori svizzeri delle imprese operanti all'interno dell'UE pari diritti di partecipazione. Per le imprese non ne deriva alcuno svantaggio, dal momento che, in un modo o nell'altro, devono comunque attenersi a questa direttiva.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La direttiva dell'UE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo (direttiva 94/45/CE, sostituita dalla direttiva 2009/38/CE) ha lo scopo di rafforzare, a complemento delle prescrizioni nazionali, il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese che operano in diversi Stati dell'Unione europea. A partire da una certa dimensione, tali imprese sono tenute a istituire un comitato aziendale europeo o una procedura comparabile di informazione e di consultazione.

Nell'ambito della strutturazione delle attività transfrontaliere, il Consiglio federale è in linea di massima favorevole al rafforzamento degli scambi di opinioni e del dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione delle imprese attive a livello internazionale. La direttiva riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo non è però stata recepita dalla Svizzera nel quadro degli accordi bilaterali con l'Unione europea. Tuttavia i lavoratori svizzeri e le rispettive imprese ne sono interessati già attualmente in una certa misura:

- conformemente all'articolo 7 lettera a dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea, gli impiegati svizzeri di imprese con sede in uno Stato membro dell'UE hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda le condizioni di lavoro e beneficiano quindi del diritto di consultazione e di informazione in vigore nell'Unione europea;

- le imprese domiciliate in Svizzera con succursali nell'UE sono tenute, conformemente all'articolo 4 capoverso 4 della direttiva, a procurarsi e a trasmettere ai rappresentanti dei lavoratori le informazioni indispensabili all'avvio di negoziati per istituire un comitato aziendale europeo o una procedura di informazione e di consultazione.

Per gli impiegati che lavorano in Svizzera nelle succursali di imprese internazionali o svizzere valgono invece le norme del Codice delle obbligazioni sulla partecipazione e l'informazione nonché le disposizioni della legge federale del 17 dicembre 1993 sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (legge sulla partecipazione) e della legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione). La legislazione svizzera prescrive quindi in modo vincolante che i lavoratori interessati siano informati e consultati in merito a tutte le questioni inerenti alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dei lavoratori, al trasferimento dei rapporti di lavoro, alle fusioni, alle scissioni e ai trasferimenti di patrimonio delle imprese nonché ai licenziamenti collettivi. In linea di massima le imprese interessate che sono soggette a questo obbligo possono scegliere già attualmente di adempierlo invitando rappresentanti svizzeri a partecipare alle sedute del loro comitato aziendale europeo.

Occorre precisare che il recepimento autonomo da parte della Svizzera della direttiva dell'UE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo non garantisce che i rappresentanti dei lavoratori svizzeri possano esercitare i loro diritti di partecipazione. Ciò richiederebbe piuttosto la conclusione di un accordo che permetterebbe l'applicazione reciproca di tale direttiva dell'Unione europea.

Per i motivi summenzionati il Consiglio federale ritiene quindi che la situazione giuridica attuale sia sufficiente a garantire il diritto di informazione e di consultazione dei lavoratori.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.