11.3619 · Mozione · 2011-06-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nell'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico, il salario minimo varia da fr. 18.20 a 20 franchi l'ora a seconda del livello di formazione del lavoratore. Il Consiglio federale è incaricato di aumentare tale salario almeno a 22 franchi l'ora.
Begründung
Tutti i lavoratori hanno diritto a un salario decente. I salari minimi rappresentano infatti una garanzia contro il dumping salariale. Attualmente in Svizzera gli importi dei salari minimi sono tuttavia troppo bassi. Tale problema si riscontra anche nel settore dell'economia domestica, i cui lavoratori svolgono compiti socialmente importanti, soprattutto nella cura di bambini, invalidi e malati, sgravando così spesso gli enti pubblici.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Codice delle obbligazioni (CO) autorizza il Consiglio federale a stabilire un salario minimo per determinati rami o professioni, qualora in un contratto normale di lavoro vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo o il ramo (art. 360a CO). Il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore l'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) che prevede un salario minimo per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private. L'ordinanza si è resa necessaria in seguito alle indagini delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, le quali hanno segnalato un aumento del numero di lavoratori stranieri provenienti dai nuovi Stati membri dell'UE impiegati nelle economie domestiche svizzere con salari inferiori al livello usuale. In vista dell'apertura totale del mercato del lavoro agli otto nuovi Stati membri dell'UE avvenuta il 1° maggio 2011, il Consiglio federale ha fissato un salario minimo nell'intento di evitare situazioni di dumping salariale, soprattutto nei confronti dei lavoratori domestici immigrati provenienti da questi Paesi europei.
Il CNL prevede salari minimi diversi basati su quattro livelli di qualifica. Per il personale non qualificato il salario orario lordo è di fr. 18.20, mentre per il personale non qualificato con quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica ammonta a 20 franchi, come per i lavoratori qualificati in possesso di una formazione professionale di base biennale o di un certificato federale di formazione pratica. Infine, per i titolari di un attestato federale di capacità o di una formazione professionale di base triennale il salario orario minimo lordo ammonta a 22 franchi.
Il CO fissa determinate condizioni per l'adozione di un CNL, ad esempio, che i salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami (art. 360a cpv. 2 CO). Nel calcolo del salario minimo per i lavoratori domestici, dunque, la Commissione tripartita della Confederazione, che ha richiesto al Consiglio federale la stesura del CNL, ha dovuto tenere conto dei salari minimi applicati in altri rami, soprattutto nei settori della ristorazione e delle pulizie, le cui attività sono assimilabili a quelle dell'economia domestica. Altro metro di paragone sono stati i salari applicati a livello cantonale e le direttive cantonali per il personale domestico, le quali tuttavia non hanno carattere vincolante, ad eccezione del cantone di Ginevra.
Alla luce di tutto ciò, il Consiglio federale ritiene che gli attuali salari minimi previsti dal CNL economia domestica realizzino lo scopo perseguito, ovvero tutelare i lavoratori domestici dal dumping salariale senza intaccare gli interessi di altri settori dei servizi.
Il CNL economia domestica è in vigore fino alla fine del 2013. Qualora il Consiglio federale intenda prolungarne la durata di validità, si valuterà un adeguamento dei salari minimi al rincaro dei prezzi e all'evoluzione dei salari.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.