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11.3645 · Mozione · 2011-06-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice penale tesa ad introdurre una comparizione immediata per i tifosi violenti e i delinquenti.

Begründung

Gli atti di violenza gratuita nella società non fanno che aumentare, in particolare in occasione di manifestazioni sportive. Anche se i cantoni si sono recentemente dotati di un concordato in materia, i provvedimenti proposti restano insufficienti.

Occorre infatti constatare che un divieto di accedere a una determinata area, l'obbligo di presentarsi a un posto di polizia o il fermo preventivo di polizia non bastano a scoraggiare i plurirecidivi violenti.

Urge pertanto dotarsi di mezzi più adatti agli obiettivi che si vogliono raggiungere e garantire la sicurezza della stragrande maggioranza degli spettatori che si recano allo stadio in uno spirito di festa.

Per sradicare questo flagello s'impone una procedura di comparizione immediata, come quella prevista nella vicina Francia.

In sintesi, l'autore di atti reprensibili sarebbe arrestato immediatamente sul fatto dalle forze dell'ordine, posto in detenzione per una notte e giudicato il giorno seguente con sanzioni degne di tale nome.

Va notato che questa procedura di comparizione immediata non servirebbe soltanto a risolvere gli atti di violenza commessi in ambito sportivo, bensì a combattere efficacemente la problematica dei plurirecidivi, che instillano un sentimento di insicurezza nella popolazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole della portata del fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive (cfr. anche la risposta del Consiglio federale alla mozione Glanzmann 11.3333) e condivide la richiesta alla base della mozione, secondo cui i procedimenti devono essere evasi il più rapidamente possibile soprattutto in caso di reati correlati a grandi manifestazioni. Ad un'accelerazione dei procedimenti si contrappongono tuttavia limiti da non trascurare: è possibile promuovere l'accusa e pronunciare una condanna soltanto se i fatti sono accertati a sufficienza e se durante il procedimento alle parti interessate (imputato, vittima, accusatore privato) sono stati garantiti i diritti sanciti dalla Costituzione. Tali principi sarebbero contraddetti nel caso di un procedimento che preveda la pronuncia della sentenza entro un periodo prestabilito. Va inoltre considerato che possono occorrere ulteriori accertamenti dei fatti anche se il reo è confesso o è stato colto in flagrante. Anche in casi del genere è infatti possibile che le basi per una decisione giudiziale non sussistano (ancora).

In tal senso il diritto vigente tiene già sufficientemente conto della richiesta avanzata nella mozione: il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) - in vigore dal 1° gennaio 2011 - obbliga le autorità penali a portare a termine i procedimenti il più rapidamente possibile (art. 5 CPP). Esso prevede inoltre vari istituti e normative che consentono di emanare una sentenza in tempi più brevi. In particolare è stata introdotta la cosiddetta procedura abbreviata, e i pubblici ministeri possono emettere decreti d'accusa in misura maggiore rispetto al diritto cantonale antecedente. Se è stata resa una confessione o i fatti sono stati chiariti sufficientemente in altro modo, si applica la procedura del decreto d'accusa, che consente di irrogare pene detentive fino a sei mesi.

Le esperienze maturate in diversi cantoni mostrano che i responsabili di violenze a margine di manifestazioni sportive o gli autori di reati di poco conto (soprattutto reati di droga e furti, i cosiddetti "turisti del crimine") colti in flagrante possono essere giudicati in breve tempo. Questa prassi applicata dal cantone di San Gallo già dal 2003 dimostra che i procedimenti rapidi sono possibili anche senza disposizioni speciali nel CPP.

Non va tuttavia dimenticato che la durata dei procedimenti penali dipende in gran parte anche dal personale che le collettività competenti per perseguire e giudicare i rispettivi reati mettono a disposizione delle loro autorità penali. Tale ambito spetta esclusivamente ai cantoni in virtù della loro competenza in materia di organizzazione della polizia e dei tribunali (art. 123 cpv. 2 Cost.).

Inoltre, negli ultimi anni sono stati profusi sforzi considerevoli sul piano della prevenzione per arginare il fenomeno della tifoseria violenta. Per tenere i tifosi potenzialmente violenti o propensi alla violenza lontani da stadi e dintorni, nel concordato del 15 novembre 2007 sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive e nella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) sono state istituite le seguenti misure di diritto amministrativo: divieto di accedere a un'area determinata, obbligo di presentarsi alla polizia, fermo preventivo di polizia e divieto limitato di lasciare la Svizzera. Anche tali misure possono essere pronunciate molto rapidamente dopo manifestazioni sportive e i colpevoli sono registrati nel sistema d'informazione elettronico HOOGAN. Nella prassi le prove sono acquisite raccogliendo le dichiarazioni delle autorità di polizia, dei responsabili dei tifosi, delle associazioni sportive o del personale addetto alla sicurezza degli stadi come pure analizzando fotografie o filmati.

La richiesta avanzata dall'autore della mozione non è peraltro nuova: il consigliere nazionale Stamm aveva già depositato il 20 marzo 2009 una mozione simile che chiedeva di istituire un processo rapido in caso di autori rei confessi e colti in flagrante (09.3311) e che è stata respinta sia dal Consiglio federale sia dal Parlamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.