11.3662 · Postulato · 2011-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sull'introduzione di una rendita transitoria (detta anche rendita ponte) per i disoccupati in età avanzata che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione ma che non possono ancora beneficiare di una rendita AVS. Il rapporto deve illustrare i modelli di finanziamento ipotizzabili e le possibilità di collaborazione con i cantoni.
Begründung
Lo scorso maggio i cittadini del cantone di Vaud hanno deciso di introdurre un sistema di rendita transitoria che prevede il diritto alla rendita di vecchiaia per le persone che hanno raggiunto l'età per la riscossione di una rendita anticipata ai sensi dell'AVS, che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione, che hanno esaurito il diritto a tale indennità o che non hanno fatto valere il diritto a una rendita di vecchiaia anticipata. In sintesi, questo sistema permette di coprire gli anni di prepensionamento senza che vi sia riduzione della rendita.
Coloro che perdono il lavoro in età avanzata hanno poche possibilità di ritrovare un impiego. Il tasso di disoccupazione delle persone con più di 60 anni è infatti molto più elevato rispetto a quello delle altri classi di età.
L'assicurazione contro la disoccupazione permette di prolungare la durata di riscossione dell'indennità dei disoccupati con più di 55 anni solo di 120 giorni, termine spesso ampiamente insufficiente per raggiungere l'età AVS. Allo stato attuale, occorre aver versato contributi per 24 mesi senza interruzioni per poter usufruire dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia, molti lavoratori in età avanzata riescono a trovare solo impieghi temporanei, con conseguenti lacune in termini di contributi che impediscono loro di accedere alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. La situazione per quanto riguarda l'AVS non è affatto migliore. La rendita AVS, infatti, può essere anticipata solo di due anni e a un costo alquanto elevato. Ogni anno di anticipazione, infatti, comporta una riduzione della rendita del 6,8 per cento per tutta la durata di riscossione della stessa, diminuendo il potere d'acquisto dei pensionati di varie centinaia di franchi al mese vita natural durante.
Per i disoccupati interessati, dunque, non rimane altra soluzione che ricorrere all'assistenza sociale, misura alquanto dolorosa sul piano personale. Per molti, infatti, ciò significa concludere la propria carriera professionale in assistenza. Una vita intera di lavoro non è coronata dal riconoscimento, ma si conclude con una procedura che porta il lavoratore a mettere a nudo la propria situazione finanziaria. Anche a livello finanziario la questione è complessa, in quanto prima di beneficiare dell'assistenza sociale occorre utilizzare tutti (o quasi) i risparmi accumulati durante una vita e a volte anche liquidare il secondo pilastro.
Le rendite transitorie possono rappresentare una soluzione a questo problema: permetterebbero a migliaia di pensionati di evitare il ricorso all'assistenza sociale, di conservare gran parte dei propri risparmi e di non dover liquidare la propria cassa pensione. Con questo postulato si chiede al Consiglio federale di esaminare l'introduzione di un simile modello a livello federale e di presentare un rapporto in merito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il modello di rendita transitoria AVS adottato dal cantone di Vaud prevede il versamento di una prestazione alle persone che raggiungono l'età di anticipazione della rendita AVS (62 anni per le donne, 63 anni per gli uomini) fino all'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS e che si trovano in una situazione economica delicata. Esso è paragonabile al modello di rendita transitoria AVS proposto dal Consiglio federale nel quadro dell'11a revisione dell'AVS.
Denominata prestazione di prepensionamento sociale, la proposta del Consiglio federale era integrata nel secondo messaggio (05.094. 11a revisione dell'AVS. Secondo messaggio concernente l'introduzione di una prestazione di prepensionamento) e prevedeva la concessione di una prestazione sociale alle persone di età tra i 62 e i 65 anni che vivevano in condizioni economiche modeste, in particolare alle persone che avevano esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. Questa prestazione era ricalcata dal sistema delle prestazioni complementari (PC) all'AVS e all'AI e concerneva i redditi superiori ai limiti previsti per le PC. In tal modo gli importi supplementari da 8000 a 12 000 franchi erano calcolati in aggiunta alle altre spese riconosciute dal sistema delle PC. In occasione del dibattito parlamentare, il Parlamento non è entrato in materia in merito alla proposta di prepensionamento sociale del Consiglio federale.
Il sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione prevede le seguenti prestazioni per i disoccupati in età avanzata:
- dall'età di 55 anni, i disoccupati con un periodo di contribuzione di 24 mesi hanno diritto a 120 indennità di disoccupazione supplementari, vale a dire a 520 indennità giornaliere al massimo;
- gli assicurati divenuti disoccupati durante i quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS hanno diritto a 120 indennità giornaliere supplementari, cioè al massimo a 640 indennità: ciò è reso possibile da un prolungamento di due anni del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Il Consiglio federale ritiene che le prestazioni summenzionate coprano in modo soddisfacente gli anni che precedono l'età che dà diritto alla rendita AVS e non considera quindi necessario ampliare ulteriormente le attuali possibilità di riscossione.
Inoltre esso ritiene che non sia opportuno redigere un rapporto supplementare, poiché un rapporto simile esiste già sotto forma di un messaggio dettagliato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.