11.3679 · Mozione · 2011-06-17
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) in modo che per il corso delle istanze cantonali sia applicabile la sospensione dei termini ai sensi della legge federale sul Tribunale federale (LTF).
Begründung
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le disposizioni che sospendono i termini conformemente al diritto cantonale non sono da considerare nell'ambito dell'imposta federale diretta. In pratica ne consegue che i termini sono sospesi per le imposte cantonali e comunali, ma tuttavia non per l'imposta federale diretta. Il contribuente deve poter contare sul fatto che nell'ambito dell'imposta federale diretta nel periodo natalizio e di pasqua nonché durante le vacanze estive i termini legali siano sempre sospesi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) non contiene nessuna disposizione sulla sospensione dei termini legali. La mozione intende chiaramente adeguare la decorrenza dei termini nel corso delle istanze cantonali in ambito di imposta federale diretta a quella delle imposte cantonali e comunali. Questo obiettivo non può però essere raggiunto con quanto proposto dalla mozione.
Da un esame delle legislazioni tributarie cantonali e delle procedure di ricorso di diritto amministrativo emerge che diversi Cantoni non hanno emanato disposizioni in merito alle ferie giudiziarie (BL, BE, LU, SO, ZG) oppure ne escludono l'applicazione alle procedure relative al contenzioso tributario (AR, BS, SH, SZ, TG, VS, ZH). Per ragioni certo ben ponderate tutti questi cantoni hanno rinunciato a prolungare i termini sulla base delle ferie giudiziarie in caso di controversie fiscali, o addirittura in tutti i settori della giurisdizione amministrativa. Gli altri cantoni rimandano alle pertinenti disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero (AG, NE, OW, SG, UR) oppure hanno emanato disposizioni particolari riguardanti le ferie giudiziarie (AI, GE, GL, GR, JU, NW, TI, VD, VS).
Se la mozione fosse accolta e si introducessero nell'ambito dell'imposta federale diretta le ferie giudiziarie secondo le disposizioni della legge sul Tribunale federale (LTF), per tutti i cantoni che nella procedura cantonale applicano ferie giudiziarie diverse da quelle disciplinate nel Codice di procedura civile (che prevede una regola identica a quella della LTF) risulterebbe nuovamente una discrepanza tra la regolamentazione dei termini applicata all'imposta federale diretta e quella valida per le imposte cantonali e comunali. Ciò non può costituire il senso e lo scopo della prevista regolamentazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.